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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 12 Cod. Consumo – Sanzioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

*2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato

all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro per contravvenzione all'art. 11
  • Importo determinato in base al prezzo unitario e numero di unità in vendita
  • Applicate da organi di polizia amministrativa secondo L. 689/1981
  • Rapporto inviato alla Camera di Commercio della provincia del contravventore
  • Non esclude responsabilità penale se il fatto costituisce reato

Sanzioni amministrative da 516 a 25.823 euro per violazione dell'obbligo di indicare informazioni obbligatorie su prodotti, applicate dagli organi di polizia amministrativa.

Ratio

L'art. 12 realizza l'effettività della norma violata. Senza sanzione, il divieto dell'art. 11 resterebbe cartaceo. L'entità della sanzione (fino a 25.823 euro) e la modalità di calcolo riflettono la volontà di punire proporzionalmente la gravità della violazione, considerando sia il danno al singolo consumatore sia il pregiudizio al mercato.

Il riferimento alla L. 689/1981 assicura un procedimento amministrativo standardizzato e garantista.

Analisi

Il comma 1 fissa una sanzione amministrativa in fascia: minimo 516 euro, massimo 25.823 euro. La determinazione dell'importo concreto dipende da due parametri: il prezzo di listino di ciascun prodotto (beni più cari comportano sanzioni maggiori) e il numero delle unità poste in vendita (violazioni di massa subiscono sanzioni cumulative più severe).

Il comma 2 rinvia alla L. 689/1981 per le modalità procedurali. I soggetti competenti sono gli organi di polizia amministrativa (Guardia di Finanza, Carabinieri Dipendenza, ispettori CCIAAA), che procedono d'ufficio o su denunzia. Il rapporto viene trasmesso alla Camera di Commercio provinciale.

Quando si applica

La sanzione si applica ogni volta che si contravviene all'art. 11. Esempi: produttore che non appone etichetta conforme su uno o mille pezzi; commerciante che vende merce senza indicazioni obbligatorie; distributore che non controlla le non conformità fornite dal grossista.

Fatto salvo quando il comportamento costituisce reato (art. 12 comma 1: "salvo che il fatto costituisca reato"), nel qual caso si applica il diritto penale con sanzioni più gravi.

Connessioni

Art. 11 Cod. Consumo (divieto); L. 689/1981 (procedimento amministrativo e irrogazione sanzioni); art. 17 Cod. Consumo (sanzioni per omissione prezzo per unità); art. 3, Titolo II, Parte IV Cod. Consumo (altre sanzioni amministrative e penali); Reg. UE 2019/1021 (sanzioni per immissione sostanze vietate).

Domande frequenti

Quanto è la sanzione minima e massima?

Da 516 euro a 25.823 euro. L'importo concreto è determinato dall'ufficio della Camera di Commercio in funzione del prezzo di listino unitario e del numero di unità poste in vendita.

Chi applica la sanzione?

Gli organi di polizia amministrativa: Guardia di Finanza, Carabinieri, ispettori della Camera di Commercio, organi locali preposti al commercio. Procedono d'ufficio (durante controlli) o su denunzia di un consumatore o di un competitor.

Cosa significa 'salvo che il fatto costituisca reato'?

Se la violazione è particolarmente grave (es. frode alimentare, contraffazione marchiale) e ricade sotto il diritto penale, non si applica la sanzione amministrativa bensì quella penale, che è più severa. È un principio di non cumulo tra le due responsabilità.

Posso impugnare la sanzione?

Sì. La sanzione è un atto amministrativo impugnabile per violazione di legge, eccesso di potere o difetto di istruttoria. Ricorso al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla notificazione, secondo le procedure della L. 689/1981.

Vale sia per il produttore che per il commerciante?

Sì. Sia il produttore che non appone etichetta conforme, sia il commerciante che vende prodotti non conformi sono sanzionabili. La responsabilità è concorrente, anche se il produttore è responsabile primario della conformità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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