Art. 227 C.d.S. – Servizio e dispositivi di monitoraggio
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
In sintesi
L'art. 227 C.d.S. impone agli enti proprietari di strade di installare dispositivi di monitoraggio del traffico e, ove necessario, dell'inquinamento acustico e atmosferico.
Ratio
L'articolo 227 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è collocato nel Titolo IV, dedicato alla gestione e alla sicurezza delle strade, e risponde a una logica di sistema: per governare efficacemente la mobilità su scala nazionale occorre disporre di dati quantitativi e qualificati sulla circolazione. La norma non disciplina singole condotte degli utenti della strada, ma impone obblighi organizzativi e infrastrutturali agli enti pubblici che rivestono la qualifica di proprietari della rete viaria.
La ratio legis è duplice. In primo luogo, vi è una finalità di pianificazione e gestione: senza conoscere i flussi di traffico reali, la distribuzione temporale e spaziale della domanda di mobilità e i punti critici di congestione, non è possibile né programmare interventi infrastrutturali né adottare misure di regolazione dinamica del traffico. In secondo luogo, vi è una finalità ambientale e sanitaria: l'inquinamento acustico e atmosferico generato dal traffico veicolare costituisce uno dei principali fattori di rischio per la salute pubblica nelle aree urbane e periurbane, e la sua misurazione sistematica è presupposto indispensabile per qualsiasi intervento di riduzione.
Il legislatore ha scelto un modello di tipo pubblicistico-coattivo: gli obblighi di installazione non sono rimessi alla discrezionalità degli enti, ma sono configurati come doveri giuridici, presidiati da un meccanismo sostitutivo statale in caso di inadempienza. Questo riflette la centralità della sicurezza stradale e della tutela ambientale come interessi pubblici primari che non possono essere sacrificati all'inerzia amministrativa locale.
Analisi
Il comma 1 — Il sistema di monitoraggio della circolazione
Il primo comma stabilisce che «nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione». L'espressione «intero sistema viario» è particolarmente significativa: non si tratta di un obbligo limitato alle autostrade o alle strade di grande comunicazione, ma di una previsione che copre, almeno in linea di principio, tutta la rete stradale pubblica italiana, dalla rete autostradale alle strade statali, regionali, provinciali e comunali.
I dati raccolti dai dispositivi di monitoraggio assolvono a due funzioni specificamente indicate dalla norma: (a) la costituzione e l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, C.d.S., che è il catasto informatico della rete viaria nazionale; (b) l'individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico, con evidente finalità di pianificazione degli interventi.
I «dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione» comprendono una vasta gamma di apparecchiature: spire induttive incorporate nel manto stradale, sensori piezoelettrici, sistemi radar, videocamere con software di analisi del flusso, stazioni di rilevamento automatico del traffico (ART). Tali apparecchiature rilevano normalmente parametri come il volume di traffico (veicoli/ora), la velocità media, la composizione del flusso (veicoli leggeri, pesanti, motocicli), il tasso di occupazione della carreggiata e i tempi di percorrenza.
È importante notare che i dispositivi di cui all'art. 227 non sono autovelox né strumenti di accertamento di infrazioni: la loro funzione è esclusivamente statistica e gestionale. I dati raccolti non sono nominativi e non identificano i singoli veicoli ai fini sanzionatori, ma misurano flussi aggregati. Questa distinzione è rilevante sia sul piano giuridico (diverso regime normativo rispetto ai dispositivi di controllo della velocità) sia sul piano della tutela della privacy.
Il comma 2 — Il monitoraggio ambientale
Il secondo comma introduce un obbligo ulteriore, condizionato: gli enti proprietari delle strade devono installare «contestualmente», ove ritenuto necessario, dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico. La contestualità rispetto all'installazione dei dispositivi di monitoraggio del traffico risponde a un criterio di efficienza amministrativa: è razionale realizzare le due infrastrutture di rilevamento in un'unica operazione, minimizzando i costi di cantierizzazione e di manutenzione.
La locuzione «ove ritenuto necessario» introduce un elemento di discrezionalità tecnica nella valutazione dell'ente proprietario: non ogni tratto stradale richiede il monitoraggio ambientale, ma solo quelli dove le condizioni di traffico, la conformazione urbanistica o la presenza di recettori sensibili (abitazioni, scuole, ospedali) rendono rilevante la misurazione degli inquinanti. Questa discrezionalità non è tuttavia assoluta: deve essere esercitata nel rispetto delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sul piano dell'inquinamento acustico, il riferimento normativo si intreccia con la disciplina della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447) e con i D.P.R. attuativi in materia di classificazione acustica del territorio e di valori limite. Sul piano dell'inquinamento atmosferico, la normativa di riferimento è oggi principalmente il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, che recepisce le direttive europee sulla qualità dell'aria e stabilisce i valori limite per PM10, PM2.5, NO2, ozono e altri inquinanti.
I dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico installati in prossimità delle strade sono generalmente classificati come stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria «da traffico» (tipo «traffic» secondo la classificazione europea), caratterizzate dall'essere posizionate in modo da rilevare l'impatto diretto delle emissioni veicolari sull'aria respirata dai pedoni e dai residenti nelle immediate vicinanze.
Il comma 3 — Il meccanismo sostitutivo
Il terzo comma disciplina la conseguenza giuridica dell'inadempimento degli enti proprietari agli obblighi di installazione. La procedura si articola in tre fasi: (i) la segnalazione del prefetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; (ii) l'invito ministeriale all'ente inadempiente a provvedere entro un termine assegnato; (iii) l'intervento sostitutivo del Ministero alla scadenza del termine, che «provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio».
Il ruolo del prefetto come soggetto che attiva la procedura si inserisce nella tradizionale funzione di vigilanza sull'attività degli enti locali esercitata dalla prefettura-UTG. Il prefetto non è titolare di un potere sostitutivo diretto, ma funge da tramite istituzionale che porta il caso all'attenzione dell'Amministrazione centrale competente.
L'installazione d'ufficio da parte del Ministero è un classico esempio di potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti. Oggi questo istituto trova una cornice costituzionale nell'art. 120, comma 2, Cost. (come modificato dalla riforma del Titolo V nel 2001), che consente al Governo di sostituirsi a organi delle Regioni e degli enti locali in caso di inadempienza agli obblighi di legge. I costi dell'intervento sostitutivo sono a carico dell'ente inadempiente, secondo i principi generali in materia.
Il rapporto con l'art. 226 C.d.S.
L'art. 227 è strettamente connesso all'art. 226 C.d.S., che istituisce l'archivio nazionale delle strade e il sistema informativo sulla viabilità. Il monitoraggio del traffico disciplinato dall'art. 227 è lo strumento operativo attraverso cui l'archivio viene alimentato di dati aggiornati sulla circolazione effettiva. I due articoli formano quindi un sistema unitario: l'art. 226 definisce l'infrastruttura informativa, l'art. 227 impone la raccolta dei dati che la alimentano.
L'«Allegato 5» richiamato nelle ricerche degli utenti
Nelle ricerche degli utenti compare spesso il riferimento all'«allegato 5 articolo 227 codice della strada». È opportuno chiarire che l'art. 227 C.d.S. non contiene un allegato 5 proprio. Il riferimento potrebbe riguardare allegati al Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) o a provvedimenti ministeriali attuativi che disciplinano le caratteristiche tecniche dei dispositivi di monitoraggio. In assenza di uno specifico allegato 5 attribuibile direttamente all'art. 227, la ricerca potrebbe derivare da una confusione con altri articoli del codice o con normativa tecnica di settore. Chi necessita di indicazioni sulle specifiche tecniche dei sistemi di rilevamento deve fare riferimento alle direttive ministeriali emanate ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame.
Quando si applica
L'art. 227 C.d.S. si applica in tutti i casi in cui si tratti di determinare se un ente proprietario di strade abbia adempiuto all'obbligo di dotare la propria rete viaria di dispositivi di monitoraggio del traffico e, ove necessario, di rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico. I soggetti obbligati sono:
La norma rileva concretamente in diversi ambiti:
Connessioni
Connessioni interne al Codice della Strada:
Connessioni con la normativa ambientale:
Connessioni con la normativa sui trasporti e la pianificazione:
Connessioni con la disciplina della protezione dei dati:
Domande frequenti
Cosa sono i dispositivi di monitoraggio previsti dall'art. 227 del Codice della Strada?
Sono apparecchiature installate lungo la rete stradale con la funzione di rilevare in modo continuo i flussi di traffico. Comprendono spire induttive, sensori piezoelettrici, sistemi radar, videocamere con analisi automatica del flusso e stazioni di rilevamento automatico del traffico (ART). I dati raccolti — volume, velocità, composizione del traffico — hanno finalità esclusivamente statistica e gestionale: alimentano l'archivio nazionale delle strade e servono a individuare i punti di congestione. Non si tratta di autovelox né di strumenti per l'accertamento di infrazioni.
Chi è obbligato a installare i dispositivi di monitoraggio ai sensi dell'art. 227 C.d.S.?
L'obbligo grava sugli enti proprietari delle strade così come individuati dall'art. 2 C.d.S.: ANAS S.p.A. per le strade statali, le Regioni per le strade regionali, le Province e le Città metropolitane per le strade provinciali, i Comuni per le strade comunali. I concessionari autostradali sono soggetti agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dalla normativa speciale applicabile. La qualifica di «proprietario» è determinante: non rileva chi gestisce materialmente la viabilità, ma chi risulta titolare della strada secondo la classificazione ufficiale.
Cosa succede se un ente proprietario non installa i dispositivi di monitoraggio?
L'art. 227, comma 3, C.d.S. prevede un procedimento in tre fasi: (1) il prefetto segnala l'inadempienza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; (2) il Ministero invita l'ente a provvedere entro un termine assegnato; (3) se il termine scade senza che l'ente abbia ottemperato, il Ministero provvede all'installazione d'ufficio a spese dell'ente inadempiente. Possono inoltre configurarsi profili di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, qualora l'inadempienza abbia causato un danno all'erario.
Il monitoraggio dell'inquinamento acustico e atmosferico è sempre obbligatorio?
No. L'art. 227, comma 2, C.d.S. prevede che i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico debbano essere installati contestualmente a quelli del traffico, ove ritenuto necessario. La valutazione di necessità è rimessa all'ente proprietario, ma deve essere esercitata in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di volumi di traffico elevati, di recettori sensibili (scuole, ospedali, abitazioni) o di aree già classificate come critiche sul piano della qualità dell'aria, l'omissione del monitoraggio ambientale difficilmente può essere giustificata.
A cosa serve l'archivio nazionale delle strade a cui si riferisce l'art. 227 C.d.S.?
L'archivio nazionale delle strade è disciplinato dall'art. 226 C.d.S. e costituisce il catasto informatico della rete viaria italiana. Raccoglie informazioni geometriche, tecniche e funzionali su ogni tratto stradale pubblico, compreso il relativo ente proprietario. I dati di monitoraggio del traffico raccolti ai sensi dell'art. 227 servono a mantenere aggiornata la componente dinamica di questo archivio, relativa ai flussi circolatori effettivi. L'archivio è strumento fondamentale per la pianificazione degli investimenti infrastrutturali, la gestione della sicurezza stradale e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico.
Cosa si intende con 'allegato 5 articolo 227 codice della strada'?
L'art. 227 C.d.S. non contiene né rimanda a un proprio «allegato 5». Il riferimento che compare frequentemente nelle ricerche degli utenti probabilmente origina da una confusione con allegati tecnici del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) o di provvedimenti ministeriali attuativi che disciplinano le caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento. Chi necessita di specifiche tecniche sulle apparecchiature di monitoraggio deve fare riferimento alle direttive ministeriali emanate ai sensi del comma 2 dell'art. 227 C.d.S. e alle norme tecniche UNI/EN applicabili alle centraline di rilevamento acustico e atmosferico.
I dati raccolti dai dispositivi di monitoraggio del traffico possono identificare i singoli automobilisti?
In linea di principio no: la finalità dei dispositivi di cui all'art. 227 C.d.S. è esclusivamente statistica (conteggio e classificazione dei flussi veicolari), non identificativa. I dati sono aggregati e non nominativi. Tuttavia, se il sistema di monitoraggio utilizza tecnologie che potrebbero consentire, anche incidentalmente, l'identificazione di veicoli o conducenti (ad esempio telecamere con lettura delle targhe), l'ente proprietario deve rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003, adottando misure tecniche di anonimizzazione e redigendo una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ove necessario.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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