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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 214-bis C.d.S. – Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Individua il custode-acquirente dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati attraverso gare ristrette per àmbiti territoriali infraregionali.
  • La selezione avviene tramite convenzione stipulata con il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, con criteri oggettivi legati al luogo o alla data del sequestro.
  • Le gare premiano le offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con attenzione al valore dei veicoli e alle tariffe di custodia.
  • Per i veicoli confiscati, l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente del provvedimento dell'Agenzia del demanio.
  • Il provvedimento notificato viene comunicato al PRA per l'aggiornamento delle iscrizioni nei registri pubblici.
  • Le disposizioni derogano al D.P.R. 189/2001 per i veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo.

L'art. 214-bis C.d.S. disciplina l'alienazione dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati tramite custodi-acquirenti selezionati con gare infraregionali convenzionate.

Ratio

L'articolo 214-bis del Codice della Strada — introdotto per razionalizzare e semplificare la gestione del patrimonio veicolare sottratto alla disponibilità dei privati per via amministrativa — risponde a una duplice esigenza di sistema. Da un lato, l'ordinamento si trovava di fronte a una proliferazione disorganica di depositi e custodi occasionali, con conseguenti difficoltà nella conservazione dei mezzi, costi insostenibili per l'erario e frequenti contenziosi sulla legittimità delle custodie. Dall'altro, la dispersione delle procedure di alienazione tra diversi enti (Prefetture, Agenzie delle Entrate, Agenzia del demanio) rendeva inefficiente il recupero di risorse pubbliche e spesso vanificava il risultato sanzionatorio.

Il legislatore ha pertanto scelto un modello di centralizzazione procedurale temperata da una segmentazione territoriale infraregionale: la selezione del soggetto deputato alla custodia e all'acquisto avviene tramite gare competitive circoscritte ad ambiti sub-regionali, così da garantire prossimità operativa (riduzione dei costi di trasporto e custodia) e al contempo concorrenzialità tra gli operatori del settore. L'obiettivo finale è assicurare che i veicoli non restino indefinitamente in sosta nei depositi — con deprezzamento progressivo — ma vengano trasferiti tempestivamente al custode-acquirente convenzionato, che li acquisisce al patrimonio privato a condizioni predeterminate.

La norma si inserisce in un filone più ampio di politiche di valorizzazione e dismissione dei beni sequestrati e confiscati, analogo — seppur con differenze strutturali significative — alla disciplina dei beni di criminalità organizzata gestiti dall'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati). Nel settore amministrativo-stradale, tuttavia, la natura prevalentemente di consumo dei veicoli e la loro rapida obsolescenza impongono meccanismi più snelli rispetto alle procedure previste per immobili o aziende.

Analisi

Il comma 1 dell'articolo 214-bis costituisce il nucleo della disciplina e si articola in quattro elementi fondamentali.

Il primo è il criterio di individuazione del custode-acquirente: la norma esclude qualsiasi discrezionalità amministrativa nella scelta del soggetto, imponendo criteri oggettivi — riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo — definiti mediante protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio. Questo approccio elimina il rischio di favoritismi e garantisce la prevedibilità delle attribuzioni, consentendo ai custodi-acquirenti di organizzare razionalmente la propria capacità operativa sul territorio.

Il secondo è il meccanismo della convenzione: i soggetti abilitati devono stipulare un'apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio. La convenzione non è un mero accordo commerciale, ma un atto negoziale di diritto pubblico che vincola l'operatore a obblighi precisi: assumere la custodia dei veicoli sequestrati o fermati, custodire quelli confiscati, e acquistare i medesimi nei casi di trasferimento della proprietà. L'obbligo di acquisto è particolarmente rilevante: il custode-acquirente non può rifiutarsi di acquisire i veicoli che rientrano nei propri àmbiti territoriali di competenza, eliminando così il problema delle giacenze sine die.

Il terzo elemento è la selezione tramite gare ristrette infraregionali: la scelta di articolare le procedure di gara per ambiti sub-regionali risponde all'esigenza di calibrare la capacità di stoccaggio e gestione degli operatori sulla realtà territoriale. Una gara di livello nazionale o regionale rischierebbe di premiare grandi operatori privi di una presenza capillare sul territorio, con conseguenti difficoltà logistiche. Le gare ristrette, invece, consentono di selezionare soggetti effettivamente presenti e operativi nell'area di riferimento.

Il quarto elemento è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'erario: a differenza del tradizionale criterio del massimo ribasso, che premia esclusivamente il prezzo, questo approccio consente di valutare anche la qualità del servizio di custodia, le modalità di valutazione del valore dei veicoli e l'ammontare delle tariffe. È un equilibrio delicato: tariffe di custodia elevate penalizzano l'erario per i periodi di stoccaggio, ma un prezzo di acquisto adeguato compensa questa uscita. La norma impone alle amministrazioni di considerare entrambe le variabili in modo integrato.

Il comma 2 disciplina il momento perfezionativo dell'alienazione per i veicoli confiscati, distinguendolo dal regime applicabile ai veicoli semplicemente sequestrati o fermati (per i quali valgono le regole degli artt. 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo). Per i confiscati, l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente del provvedimento dell'Agenzia del demanio che determina l'alienazione. Si tratta di un meccanismo di trasferimento della proprietà peculiare: non avviene con un contratto, né con un'asta, ma con un atto amministrativo unilaterale notificato al destinatario convenzionato. Questo è coerente con la natura del rapporto, già strutturato dalla convenzione, che predefine l'obbligo di acquisto.

La comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è funzionale all'aggiornamento delle risultanze pubblicitarie: senza tale aggiornamento, il veicolo risulterebbe ancora intestato al precedente proprietario, con evidenti problemi in caso di circolazione, vendita successiva o accertamento di responsabilità.

Il comma 3, infine, prevede l'applicazione in deroga al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 (regolamento per l'alienazione dei beni mobili dello Stato). Tale deroga è necessaria perché il regolamento generale prevede procedure (aste pubbliche, vendite a trattativa privata, cessione gratuita) incompatibili con il meccanismo convenzionale introdotto dall'articolo 214-bis. La deroga è limitata ai veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo stradale, non a tutte le tipologie di beni mobili dello Stato.

Quando si applica

L'articolo 214-bis trova applicazione in tre distinte ipotesi, tra loro collegate ma giuridicamente differenziate.

La prima ipotesi riguarda il trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. Il sequestro amministrativo è una misura cautelare disposta dagli organi di polizia stradale contestualmente alla contestazione di determinate violazioni (guida in stato di ebbrezza, circolazione senza copertura assicurativa, violazioni gravi al codice della strada). Quando ricorrono le condizioni per il trasferimento di proprietà previste dall'art. 213, comma 2-quater — sostanzialmente quando il veicolo rimane nel deposito per un certo periodo senza che il proprietario provveda alla regolarizzazione — entra in gioco il meccanismo del 214-bis per individuare il custode-acquirente.

La seconda ipotesi concerne il trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. Il fermo differisce dal sequestro in quanto non presuppone necessariamente una contestazione immediata di violazione: può derivare da provvedimenti di autorità diverse (ad esempio, fermo per mancato pagamento di sanzioni). L'art. 214, comma 1, ultimo periodo, prevede anch'esso il trasferimento di proprietà dopo un certo periodo di giacenza, e in tal caso il custode-acquirente viene individuato secondo le regole dell'art. 214-bis.

La terza ipotesi, disciplinata più analiticamente dal comma 2, riguarda l'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo. La confisca è la misura più grave: non si tratta di un trasferimento consensuale o automatico per inerzia del proprietario, ma di una sanzione accessoria che priva definitivamente il trasgressore del veicolo. Una volta divenuto efficace il provvedimento di confisca, il veicolo entra nel patrimonio dello Stato e deve essere alienato. È in questa fase che l'art. 214-bis disciplina il meccanismo: l'Agenzia del demanio determina l'alienazione con proprio provvedimento, che viene notificato al custode-acquirente convenzionato per l'ambito territoriale di riferimento.

La norma non si applica, invece, alla confisca penale dei veicoli (disciplinata dal codice penale e dalle disposizioni processuali penali), né alla gestione dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti antimafia (retta dall'ANBSC), né ai veicoli oggetto di sequestro conservativo o preventivo in sede civile.

Connessioni

L'articolo 214-bis si inserisce in una rete normativa articolata che è indispensabile conoscere per applicare correttamente la disciplina.

Il riferimento primario è agli articoli 213 e 214 C.d.S., che disciplinano rispettivamente il sequestro amministrativo e il fermo amministrativo dei veicoli. L'art. 213, comma 2-quater, prevede il trasferimento automatico della proprietà quando il veicolo rimane nel deposito oltre i termini previsti senza che il proprietario provveda alla regolarizzazione: è la fattispecie che attiva il meccanismo del custode-acquirente per i veicoli sequestrati. L'art. 214, comma 1, ultimo periodo, prevede una disposizione analoga per i veicoli in fermo.

Il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 — espressamente derogato dal comma 3 — è il regolamento che disciplina le procedure di alienazione dei beni mobili dello Stato. Conoscere questo regolamento è importante per comprendere l'entità della deroga: il 189/2001 prevede procedure trasparenti ma più lente (aste pubbliche, avvisi, termini minimi), incompatibili con la celerità richiesta per i veicoli che si deprezzano rapidamente.

L'Agenzia del demanio (D.Lgs. 300/1999 e successive modifiche) assume un ruolo centrale nella disciplina dell'art. 214-bis: stipula le convenzioni con il Ministero dell'interno, partecipa alla definizione dei criteri mediante protocollo d'intesa, e adotta il provvedimento di alienazione per i veicoli confiscati. Il rapporto tra Ministero dell'interno e Agenzia del demanio è quindi di co-gestione della procedura selettiva, con l'Agenzia competente per la fase dell'alienazione finale.

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) fornisce un utile termine di paragone sistematico: anche in quel contesto si prevedono meccanismi di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati, ma con finalità e struttura profondamente diverse (destinazione ai comuni, alle forze dell'ordine, alle associazioni antimafia). L'art. 214-bis opera invece in un ambito puramente amministrativo-sanzionatorio, dove la priorità è il recupero economico rapido.

Infine, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, ora superato dal D.Lgs. 36/2023) fornisce il quadro di riferimento per le gare ristrette richiamate dal comma 1. Le gare per la selezione dei custodi-acquirenti devono rispettare i principi generali dell'evidenza pubblica (trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione), anche se la specifica disciplina dell'art. 214-bis introduce elementi di specialità rispetto al regime ordinario degli appalti pubblici.

Domande frequenti

Cos'è il custode-acquirente previsto dall'art. 214-bis C.d.S. e come viene scelto?

Il custode-acquirente è un soggetto privato che ha stipulato una convenzione con il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, all'esito di una gara ristretta per àmbiti territoriali infraregionali. Si tratta tipicamente di imprese di autosoccorso o gestori di depositerie attrezzate, selezionati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'erario. La sua peculiarità è il doppio ruolo: custodisce il veicolo durante il periodo di sequestro o fermo, e si obbliga ad acquistarlo nei casi in cui la legge prevede il trasferimento della proprietà (art. 213, comma 2-quater, e art. 214, comma 1, ultimo periodo C.d.S.) o l'alienazione a seguito di confisca. L'individuazione del custode-acquirente specifico per ciascun veicolo avviene automaticamente, in base a criteri oggettivi (luogo o data del sequestro/fermo) definiti nel protocollo d'intesa tra Ministero e Agenzia del demanio, senza alcuna discrezionalità dell'agente accertatore.

Qual è la differenza tra il trasferimento della proprietà per sequestro/fermo e l'alienazione per confisca ai sensi dell'art. 214-bis?

Le due procedure hanno presupposti e meccanismi diversi. Per i veicoli sequestrati o fermati, il trasferimento della proprietà avviene automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo C.d.S. — sostanzialmente dopo un periodo di inattività del proprietario (mancato ritiro, mancata regolarizzazione). Il custode-acquirente, già detentore del mezzo, ne acquisisce la proprietà per effetto diretto della legge. Per i veicoli confiscati, invece, è necessario un apposito provvedimento dell'Agenzia del demanio che determina l'alienazione: la proprietà si trasferisce al momento della notifica di tale provvedimento al custode-acquirente. La distinzione è rilevante perché nella confisca il passaggio di proprietà richiede un atto amministrativo espresso, mentre nel caso del sequestro/fermo il meccanismo è più automatico, collegato al decorso del termine senza attività del proprietario.

Il proprietario del veicolo confiscato può opporsi all'alienazione al custode-acquirente?

Il proprietario del veicolo confiscato può impugnare il provvedimento di confisca (tipicamente davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.) ma non può opporsi specificamente alle modalità di alienazione disciplinate dall'art. 214-bis, che costituisce una norma di organizzazione amministrativa. Se il ricorso contro la confisca è accolto, il veicolo deve essere restituito, ma l'alienazione nel frattempo avvenuta al custode-acquirente crea una situazione complessa: in tal caso l'amministrazione è tenuta al risarcimento del valore del veicolo, non potendo restituire in natura un bene già legittimamente trasferito a un terzo in buona fede. È quindi fondamentale che il proprietario che intenda contestare la confisca presenti urgentemente istanza di sospensione del provvedimento, prima che l'Agenzia del demanio adotti la determinazione di alienazione.

Perché l'art. 214-bis deroga al D.P.R. 189/2001 e cosa cambia concretamente?

Il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 disciplina le procedure ordinarie per l'alienazione dei beni mobili dello Stato, prevedendo meccanismi quali aste pubbliche, avvisi di vendita, termini minimi di pubblicità e, solo in via residuale, la trattativa privata. Queste procedure, pensate per beni durevoli e di valore stabile, sono incompatibili con la natura dei veicoli, beni soggetti a rapido deprezzamento e a costi di custodia crescenti nel tempo. La deroga introdotta dal comma 3 dell'art. 214-bis consente di by-passare tutte queste formalità: l'alienazione avviene per notifica diretta al custode-acquirente già convenzionato, senza aste né avvisi pubblici. Concretamente, ciò significa tempi molto più rapidi (la proprietà si trasferisce con la notifica del provvedimento), costi di custodia ridotti, e certezza della controparte acquirente. Il corrispettivo, però, è predeterminato dalla convenzione e dalla gara, non dal mercato: il custode-acquirente potrebbe quindi pagare un prezzo inferiore a quello di mercato per certi veicoli.

Cosa succede se il veicolo si deteriora o viene danneggiato durante la custodia prima del trasferimento della proprietà?

Il custode-acquirente, in quanto detentore del veicolo nell'ambito di una convenzione con obblighi di custodia, risponde dei danni causati al bene per colpa nella custodia, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e delle norme sulla responsabilità del depositario (artt. 1766 e ss. c.c.). La convenzione stipulata ai sensi dell'art. 214-bis tipicamente definisce gli standard minimi di custodia e le responsabilità in caso di deterioramento. Il deprezzamento fisiologico del veicolo (per il semplice trascorrere del tempo o per l'obsolescenza tecnica) non è invece imputabile al custode, e si riflette sul prezzo di acquisto attraverso i criteri di valutazione previsti dalla convenzione. È importante sottolineare che, trattandosi di beni già sottratti alla disponibilità del proprietario per ragioni sanzionatorie, le tutele del proprietario originario sono più limitate rispetto a quelle previste per i beni consegnati volontariamente in deposito.

L'art. 214-bis si applica anche ai veicoli sequestrati nell'ambito di procedimenti penali?

No. L'art. 214-bis è una norma del Codice della Strada e disciplina esclusivamente i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (art. 213 C.d.S.), a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.) o a confisca conseguente a sequestro amministrativo stradale. I veicoli sequestrati nell'ambito di procedimenti penali (sequestro probatorio o preventivo disposto dall'Autorità giudiziaria) restano disciplinati dal codice di procedura penale e dalle relative disposizioni attuative. Parimenti, la norma non si applica ai beni sequestrati e confiscati nell'ambito di procedimenti antimafia o per reati di criminalità organizzata, che rientrano nella competenza dell'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati) ai sensi del D.Lgs. 159/2011. La distinzione non è sempre immediata, poiché alcune fattispecie (es. guida in stato di ebbrezza grave) possono dar luogo sia a sequestro amministrativo che a sequestro penale: in tal caso prevale il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Come funziona l'aggiornamento del PRA dopo il trasferimento della proprietà al custode-acquirente?

Il comma 2 dell'art. 214-bis prevede espressamente che il provvedimento di alienazione notificato al custode-acquirente sia comunicato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) competente per l'aggiornamento delle iscrizioni. La competenza per territorio del PRA si determina in base all'ultima residenza del proprietario del veicolo risultante dagli archivi. La comunicazione è un atto d'ufficio dell'Agenzia del demanio, non un onere a carico del custode-acquirente. Una volta aggiornato il PRA, il veicolo risulterà intestato al custode-acquirente, che potrà liberamente disporne (rivendita, demolizione, utilizzo). L'aggiornamento è fondamentale anche per ragioni di responsabilità civile: finché il PRA non è aggiornato, eventuali danni causati dal veicolo potrebbero essere erroneamente imputati al precedente proprietario. Per i veicoli acquisiti per decorso del termine (sequestro/fermo), la procedura di aggiornamento del PRA segue le disposizioni specifiche dei rispettivi articoli 213 e 214 C.d.S., che pure prevedono la comunicazione agli uffici della motorizzazione civile e al PRA.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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