Art. 201 C.d.S. – Notificazione delle violazioni
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.
In sintesi
L'art. 201 C.d.S. disciplina la notificazione delle violazioni stradali quando la contestazione immediata non è possibile, fissando il termine di 150 giorni.
Ratio
L'articolo 201 del Codice della Strada rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema sanzionatorio della circolazione stradale. La sua ratio legis è quella di contemperare due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità dell'Amministrazione di poter accertare e sanzionare le violazioni anche quando le circostanze concrete rendono impossibile contestarle sul posto; dall'altro, la tutela del trasgressore, che ha diritto di conoscere tempestivamente l'addebito mosso nei suoi confronti per poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Il termine di 150 giorni non è dunque un mero adempimento burocratico, ma costituisce una garanzia sostanziale per il destinatario del verbale: decorso inutilmente tale termine, il verbale non può essere più validamente notificato e la pretesa sanzionatoria si estingue. La norma riflette il principio costituzionale del giusto procedimento e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., assicurando che il trasgressore non resti indefinitamente esposto a contestazioni tardive.
Analisi
Il comma 1 dell'art. 201 C.d.S. stabilisce la regola generale: quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento. La norma impone precisi requisiti formali al verbale: esso deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione nonché l'indicazione delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata. L'assenza di tali elementi può determinare la nullità dell'atto.
Il soggetto destinatario della notifica è, in primo luogo, l'effettivo trasgressore, ossia colui che materialmente ha commesso la violazione. Qualora questi non sia stato identificato — ipotesi frequente nelle violazioni accertate da strumentazione automatica — e la violazione riguardi un veicolo a motore munito di targa, la notifica può essere effettuata a uno dei soggetti indicati all'art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing), come risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Questo riferimento temporale è cruciale: la qualità di soggetto obbligato si cristallizza al momento del fatto, non a quello della notifica.
Il comma 1-bis, introdotto per chiarire e tipizzare le ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata, elenca in modo tassativo i casi in cui essa non è dovuta: l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva; l'attraversamento di un incrocio con semaforo rosso; il sorpasso vietato; l'accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario; l'accertamento tramite apparecchi di rilevamento automatici direttamente gestiti dalla polizia stradale. L'elencazione è ritenuta dalla giurisprudenza tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che ipotesi non ricomprese nell'elenco devono essere ricondotte alla clausola generale del comma 1, con onere motivazionale in capo all'organo accertatore.
Quanto al computo del termine, la Cassazione ha chiarito che il dies a quo coincide con il momento dell'accertamento della violazione (non con quello della successiva elaborazione dei dati, per es. nel caso di autovelox) e che il termine si intende rispettato con la consegna dell'atto all'agente notificatore, non con il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (principio della scissione del momento perfezionativo).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un organo di polizia stradale accerta una violazione al Codice della Strada senza poter contestare immediatamente l'infrazione al trasgressore. I casi più frequenti nella prassi sono: rilevamento della velocità tramite autovelox fissi o mobili, accertamento del transito con il rosso tramite telecamere semaforiche (c.d. red light camera), transito in zona a traffico limitato (ZTL) rilevato da telecamere, mancato pagamento della sosta rilevato dagli ausiliari del traffico in assenza del conducente, e violazioni accertate da droni o sistemi di videosorveglianza.
È importante sottolineare che il termine di 150 giorni si applica anche quando la mancata contestazione immediata dipende da cause sopravvenute (ad es. l'agente che, dopo aver fermato il veicolo, constata di non avere con sé la modulistica). In tali ipotesi, il verbale dovrà motivare adeguatamente le ragioni dell'omessa contestazione, pena la nullità rilevabile in sede di opposizione.
La norma si applica su tutto il territorio nazionale e a tutti gli organi abilitati all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Locale, e altri corpi espressamente autorizzati.
Connessioni
L'art. 201 C.d.S. si inserisce in un sistema normativo articolato con cui si raccorda strettamente. L'art. 200 C.d.S. disciplina la contestazione immediata, di cui l'art. 201 rappresenta il necessario complemento per i casi di impossibilità. L'art. 196 C.d.S. individua i soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione e, quindi, i potenziali destinatari della notifica. L'art. 202 C.d.S. disciplina il pagamento della sanzione pecuniaria, che presuppone la valida notificazione ai sensi dell'art. 201.
Sul piano processuale, il D.Lgs. 150/2011 (e in precedenza la L. 689/1981) regola il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, nell'ambito del quale la violazione del termine ex art. 201 costituisce uno dei motivi di opposizione più frequentemente dedotti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione — Sezione II Civile — ha elaborato nel tempo una copiosa casistica su tutti gli aspetti applicativi della norma: dalla natura tassativa del termine, alla sua derogabilità in caso di sospensione, al momento di decorrenza del dies a quo nelle diverse tipologie di accertamento.
Rilevante è anche il raccordo con le norme sulle notificazioni in generale (artt. 137 ss. c.p.c. e L. 890/1982 per le notifiche a mezzo posta), richiamate per disciplinare le modalità esecutive della notifica del verbale, nonché con la normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003), applicabile all'accesso ai pubblici registri per l'individuazione del proprietario del veicolo.
Domande frequenti
Qual è il termine entro cui deve essere notificato il verbale se la violazione non è stata contestata immediatamente?
Il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dalla data dell'accertamento della violazione. Si tratta di un termine perentorio: la notifica effettuata dopo tale scadenza è giuridicamente inefficace e il destinatario può far valere la tardività in sede di opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ottenendo l'annullamento del verbale.
A chi viene notificato il verbale se il conducente non è stato identificato?
Se il conducente non è stato identificato e la violazione riguarda un veicolo a motore munito di targa, il verbale viene notificato a uno dei soggetti indicati dall'art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing) come risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento, non a quella della notifica.
Quando scatta il termine di 150 giorni nel caso di accertamento tramite autovelox?
Secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, il termine decorre dal momento dell'accertamento della violazione, che coincide con il rilevamento elettronico della velocità, non con la successiva fase di elaborazione dei dati o di stampa delle immagini. È quindi dalla data impressa sullo scatto o sul dato elettronico che si computa il termine.
Quali sono i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria secondo l'art. 201 C.d.S.?
Il comma 1-bis elenca tassativamente cinque ipotesi: impossibilità di fermare un veicolo lanciato a velocità eccessiva; attraversamento con semaforo rosso; sorpasso vietato; accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario; accertamento tramite apparecchi automatici (autovelox, tutor) direttamente gestiti dalla polizia stradale. Al di fuori di queste ipotesi, l'organo accertatore deve motivare nel verbale le ragioni dell'omessa contestazione immediata.
Cosa succede se il verbale non indica i motivi dell'omessa contestazione immediata?
L'art. 201 impone espressamente che il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. L'omissione di tale indicazione costituisce un vizio formale che può determinare la nullità del verbale, rilevabile dal trasgressore in sede di opposizione. Fa eccezione il caso in cui la causa di esenzione ricada in una delle ipotesi tipizzate dal comma 1-bis, dove la motivazione è implicita nella fattispecie.
Il proprietario del veicolo è sempre responsabile del pagamento della multa notificatagli?
Il proprietario risponde in solido con il conducente per il pagamento della sanzione pecuniaria (art. 196 C.d.S.), ma può esonerarsi indicando tempestivamente all'autorità i dati del conducente effettivo al momento della violazione. Se fornisce questi dati, la responsabilità si trasferisce sull'effettivo trasgressore. In caso di rifiuto o impossibilità di indicare il conducente, il proprietario rimane obbligato al pagamento.
La notifica di un verbale per violazione al codice della strada può avvenire tramite raccomandata o PEC?
Sì. La notifica del verbale può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento (il mezzo più comune), tramite agenti notificatori, o — ove il destinatario abbia un domicilio digitale — a mezzo PEC. Il termine di 150 giorni si intende rispettato con la consegna dell'atto all'agente postale o notificatore, indipendentemente dal momento in cui il destinatario riceve materialmente l'atto (principio di scissione del momento perfezionativo della notifica).
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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