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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 198 C.d.S. – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Chi commette più violazioni del Codice della Strada con una sola azione od omissione è soggetto alla sanzione prevista per la violazione più grave.
  • La sanzione più grave può essere aumentata fino al triplo in caso di concorso formale di infrazioni.
  • Il principio si applica sia al concorso eterogeneo (violazioni di norme diverse) sia al concorso omogeneo (più violazioni della stessa norma).
  • La regola del cumulo giuridico vale salvo diversa previsione di legge: alcune norme speciali stabiliscono criteri differenti.
  • In deroga al comma 1, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (ZTL) si applica il cumulo materiale: ogni violazione è sanzionata separatamente.
  • La deroga per ZTL e aree pedonali mira a rafforzare la deterrenza negli spazi urbani protetti, dove ogni accesso abusivo costituisce una distinta offesa.

L'art. 198 C.d.S. disciplina il concorso di violazioni stradali: si applica la sanzione più grave aumentata fino al triplo, salvo eccezioni per ZTL e aree pedonali.

Ratio

L'articolo 198 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) recepisce nel diritto sanzionatorio della circolazione stradale il principio del cumulo giuridico, già noto al diritto penale (art. 81 c.p.) e al diritto amministrativo generale (art. 8 della L. 689/1981). La norma risponde a una duplice esigenza di sistema: da un lato, evitare che il trasgressore sia gravato da una somma di sanzioni sproporzionata rispetto al disvalore complessivo della condotta; dall'altro, garantire che la risposta punitiva rimanga adeguatamente dissuasiva. Il legislatore ha scelto un punto di equilibrio tra il cumulo materiale — che somma aritmeticamente tutte le sanzioni — e il mero assorbimento della sanzione minore in quella maggiore: la violazione più grave funge da base, ma il margine di aumento fino al triplo consente all'autorità di calibrare la risposta in funzione del numero e della gravità delle infrazioni concorrenti. La clausola «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge» segnala che la disposizione ha natura suppletiva: norme speciali, anche interne allo stesso Codice della Strada, possono derogare al meccanismo del cumulo giuridico.

Analisi

Il comma 1 individua due fattispecie di concorso. La prima è il concorso formale eterogeneo: un'unica azione od omissione viola disposizioni diverse, ciascuna delle quali prevede una sanzione pecuniaria autonoma. Si pensi al conducente che, con un solo sorpasso, viola contemporaneamente il divieto di sorpasso in prossimità di incrocio e il divieto di superare la striscia continua di mezzeria. La seconda è il concorso formale omogeneo: la medesima condotta realizza più volte la stessa fattispecie, come nell'ipotesi di chi supera più veicoli consecutivi con un'unica manovra ininterrotta, integrando plurime violazioni del medesimo articolo. In entrambi i casi la sanzione applicata è quella edittale della violazione più grave — intesa come quella che, nella scala delle pene pecuniarie, prevede il massimo edittale più elevato — incrementata discrezionalmente fino al triplo. L'aumento è dunque facoltativo e graduabile: l'organo accertatore o, in sede di ordinanza-ingiunzione, l'autorità competente deve motivare la misura dell'incremento applicato. Il comma 2 introduce una deroga espressa per due aree urbane protette: le aree pedonali e le zone a traffico limitato (ZTL). In tali contesti vige il cumulo materiale: ogni singola violazione — accesso non autorizzato, mancato rispetto di un obbligo, inosservanza di un divieto o di una limitazione — è sanzionata in modo autonomo e indipendente. La ratio della deroga è evidente: nelle ZTL e nelle aree pedonali il sistema di controllo elettronico (varchi videosorvegliati, telecamere OCR) consente di rilevare ciascun passaggio abusivo come evento distinto, e l'applicazione del cumulo giuridico renderebbe di fatto irrilevante la reiterazione degli accessi illeciti, vanificando la funzione deterrente della sanzione.

Quando si applica

L'articolo 198 C.d.S. si applica ogni volta che, nell'ambito di un unico episodio di circolazione stradale, emergono più contestazioni sanzionabili in via amministrativa pecuniaria. È necessario che le violazioni siano tutte di natura amministrativa: se una delle infrazioni integra anche un reato (es. guida in stato di ebbrezza grave, omicidio stradale), le rispettive conseguenze penali e amministrative seguono regimi distinti e non si «fondono» nell'art. 198. Il cumulo giuridico del comma 1 opera quando le violazioni sono accertate nel medesimo verbale o comunque risultano riconducibili a un'unica condotta istantanea: non si applica a violazioni commesse in momenti distinti del medesimo viaggio, che mantengono autonomia sanzionatoria. Per quanto riguarda le ZTL e le aree pedonali (comma 2), il regime derogatorio si attiva indipendentemente dal numero di varchi attraversati o dai divieti violati: ogni ingresso non autorizzato costituisce una violazione autonoma, anche se avvenuto nell'arco di pochi minuti. Le sanzioni accessorie — sospensione della patente, decurtazione di punti — restano invece disciplinate dalle rispettive disposizioni speciali e seguono le proprie regole di cumulo, che possono differire da quelle pecuniarie.

Connessioni

L'art. 198 C.d.S. si collega, sul piano sistematico, all'art. 8 della L. 689/1981 (legge quadro sulle sanzioni amministrative), che prevede la medesima logica del cumulo giuridico per il diritto amministrativo generale. Tuttavia, laddove il Codice della Strada introduca discipline specifiche — come accade per la ZTL — la norma speciale prevale su quella generale. Sul versante penale, il raffronto con l'art. 81 c.p. è illuminante: il concorso formale penale prevede l'aumento di un terzo della pena del reato più grave, mentre quello amministrativo stradale consente un aumento fino al triplo, dunque ben più ampio, a testimonianza della maggiore elasticità del sistema sanzionatorio amministrativo. L'art. 198-bis C.d.S. — introdotto successivamente — estende e precisa il meccanismo del concorso in relazione a specifiche fattispecie, coordinandosi con il comma 1 dell'art. 198 in chiave di specialità. Rilevano anche gli artt. 200 e 201 C.d.S., che disciplinano le modalità di contestazione delle violazioni e il termine per la notifica del verbale: la corretta contestazione di tutte le violazioni concorrenti nel medesimo atto è presupposto necessario per l'applicazione del cumulo. Infine, in sede di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il giudice di pace (o il prefetto, nella fase amministrativa) è chiamato a verificare non solo la legittimità delle singole contestazioni, ma anche la corretta applicazione del meccanismo di calcolo della sanzione cumulata previsto dall'art. 198.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 198 del Codice della Strada?

L'art. 198 C.d.S. disciplina il concorso di violazioni amministrative pecuniarie in materia stradale. Stabilisce che chi commette più infrazioni con una sola azione od omissione è punito con la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata discrezionalmente fino al triplo. In deroga, nelle aree pedonali e nelle ZTL ogni violazione è sanzionata in modo autonomo.

Quando si applica il cumulo giuridico e quando il cumulo materiale secondo l'art. 198 C.d.S.?

Il cumulo giuridico (comma 1) si applica in via generale: un'unica condotta che integra più infrazioni porta alla sanzione della violazione più grave aumentata fino al triplo. Il cumulo materiale (comma 2) si applica nelle aree pedonali urbane e nelle ZTL: ogni violazione distinta è sanzionata separatamente, anche se commessa nel corso dello stesso episodio di circolazione.

Qual è la differenza tra l'articolo 198 e l'articolo 198-bis del Codice della Strada?

L'art. 198 C.d.S. detta la regola generale sul concorso di violazioni pecuniarie. L'art. 198-bis è una norma introdotta successivamente che disciplina situazioni specifiche di concorso, in rapporto di specialità rispetto all'art. 198. Nei casi coperti dall'art. 198-bis, quest'ultimo prevale come norma speciale; negli altri casi continua ad applicarsi la regola generale del comma 1 dell'art. 198.

Se entro più volte in una ZTL senza autorizzazione nella stessa giornata, ricevo una sola multa o più multe?

Riceverà tante sanzioni quanti sono gli accessi non autorizzati accertati. Il comma 2 dell'art. 198 C.d.S. stabilisce espressamente che nelle zone a traffico limitato si applica il cumulo materiale: ogni singolo transito abusivo costituisce una violazione autonoma e dà luogo a una sanzione separata, indipendentemente dal numero di passaggi effettuati.

La decurtazione dei punti patente segue anch'essa il cumulo giuridico dell'art. 198 C.d.S.?

No. Il meccanismo del cumulo giuridico previsto dall'art. 198 riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni accessorie, compresa la decurtazione dei punti dalla patente, sono disciplinate dalle rispettive norme speciali e si cumulano materialmente: i punti decurtati per ciascuna infrazione si sommano, anche quando la sanzione pecuniaria è stata ridotta in applicazione del concorso formale.

L'aumento fino al triplo della sanzione più grave è obbligatorio o facoltativo?

L'aumento è facoltativo e graduabile. La norma dice «aumentata fino al triplo», lasciando all'autorità competente — in sede di contestazione o di ordinanza-ingiunzione — la discrezionalità di determinare la misura dell'incremento. L'aumento deve essere motivato in relazione al numero delle violazioni concorrenti e alla loro gravità complessiva; non è automatico né obbligatorio nella misura massima.

L'art. 198 C.d.S. si applica anche se una delle violazioni è di natura penale?

No. L'art. 198 si applica esclusivamente alle violazioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie. Se una delle infrazioni integra un reato (ad esempio guida in stato di ebbrezza grave, omicidio stradale, fuga dopo incidente), le conseguenze penali seguono il regime del codice penale e del codice di procedura penale, mentre le eventuali sanzioni amministrative residue mantengono la propria autonomia sanzionatoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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