Art. 188 C.d.S. – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
In sintesi
L'art. 188 CdS disciplina la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, richiedendo apposita autorizzazione comunale e prevedendo sanzioni da 35 a 286 euro.
Ratio
L'articolo 188 del Codice della Strada risponde all'esigenza costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini con disabilità motoria (art. 3, comma 2, Cost.). Il legislatore ha scelto un modello a doppio binario: da un lato impone agli enti gestori della viabilità obblighi positivi di infrastrutturazione e segnalazione; dall'altro subordina il godimento dei benefici a un titolo autorizzatorio individuale, rilasciato dal sindaco, che serve sia a certificare la sussistenza del requisito soggettivo sia a definire le condizioni d'uso. La ratio dell'intero sistema è quella di garantire una mobilità effettiva alle persone invalide senza però consentire un uso indiscriminato — e potenzialmente abusivo — degli spazi riservati, tutelando al contempo la collettività da condotte opportunistiche.
Analisi
Il comma 1 pone a carico degli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Città metropolitane, ANAS, concessionari autostradali) un obbligo di facere: devono allestire e mantenere le strutture di accesso e sosta riservate nonché la relativa segnaletica. Il termine "allestire e mantenere" implica sia un dovere originario di realizzazione sia un obbligo continuativo di manutenzione, la cui omissione può dar luogo a responsabilità dell'ente per i danni subiti dagli aventi diritto.
Il comma 2 individua nel sindaco del comune di residenza l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Il rinvio al regolamento per "casi, limiti e formalità" consente una disciplina flessibile: attualmente gli artt. 381 e seguenti del D.P.R. 495/1992 prevedono il contrassegno di parcheggio per disabili (il cosiddetto "pass disabili" o "contrassegno invalidi"), rilasciato previa certificazione medica dell'ASL competente. Il contrassegno ha validità temporanea o permanente e deve essere esposto in modo visibile sul veicolo.
Il comma 3 introduce una deroga rilevante al regime ordinario della sosta: i veicoli recanti il contrassegno valido sono esenti dall'obbligo di rispettare i limiti di tempo nelle aree a parcheggio temporaneo. Ciò significa che il titolare può sostare nelle strisce blu, nei parcheggi con disco orario o nelle zone a rotazione senza dover osservare la durata massima consentita agli altri utenti, né pagare la tariffa ove il regolamento comunale non disponga diversamente.
I commi 4 e 5 delineano due distinte fattispecie sanzionatorie. Il comma 4 colpisce le condotte di maggiore gravità: l'uso senza autorizzazione e l'uso improprio. La sanzione va da 71 a 286 euro. Il comma 5 sanziona invece la condotta del titolare legittimo che viola le condizioni dell'autorizzazione: sanzione da 35 a 143 euro.
Quando si applica
L'art. 188 CdS si applica ogni volta che un veicolo occupa o utilizza una struttura riservata ai disabili: stallo con simbolo internazionale di accessibilità, corsia riservata, rampa o percorso tattile-visivo. La verifica da parte degli agenti accertatori riguarda: (i) la presenza del contrassegno originale, (ii) la sua validità temporale, (iii) la presenza a bordo o nelle immediate vicinanze della persona disabile intestataria, (iv) il rispetto delle eventuali limitazioni indicate nel titolo. Si applica su tutto il territorio nazionale, poiché il contrassegno italiano è riconosciuto anche negli altri Stati membri dell'Unione Europea.
Connessioni
L'art. 188 CdS va letto in combinato disposto con: art. 381 D.P.R. 495/1992, che disciplina nei dettagli il contrassegno invalidi; art. 7 CdS, che attribuisce ai Comuni il potere di riservare aree di sosta ai disabili; D.P.R. 503/1996 sull'eliminazione delle barriere architettoniche; art. 3 L. 104/1992 (legge-quadro sull'handicap); Raccomandazione del Consiglio UE 98/376/CE sul modello europeo del contrassegno. Sul piano sanzionatorio, la condotta di uso del contrassegno altrui può integrare anche la fattispecie di utilizzo indebito di documenti altrui ai sensi dell'art. 496 c.p.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 188 del Codice della Strada?
L'art. 188 CdS disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. Impone agli enti stradali di allestire strutture e segnaletica apposite, prevede che l'autorizzazione all'uso sia rilasciata dal sindaco del comune di residenza, esenta i veicoli autorizzati dai limiti di tempo nelle aree a parcheggio temporaneo e sanziona l'uso abusivo o improprio delle strutture riservate.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 188 CdS?
L'art. 188 prevede due livelli di sanzione: da 71 a 286 euro per chi usa le strutture riservate senza avere l'autorizzazione o ne fa uso improprio (comma 4); da 35 a 143 euro per chi, pur avendo regolare autorizzazione, non rispetta le condizioni o i limiti indicati nel titolo (comma 5).
I veicoli con contrassegno invalidi possono parcheggiare senza limiti di tempo nelle strisce blu?
Sì. L'art. 188, comma 3, CdS stabilisce che i veicoli al servizio di persone invalide regolarmente autorizzate non sono tenuti a rispettare i limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Ciò include le strisce blu e le zone a disco orario.
Chi rilascia il contrassegno invalidi e quali sono i requisiti?
Il contrassegno invalidi è rilasciato dal sindaco del comune di residenza su richiesta dell'interessato, previa certificazione medica dell'ASL che attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. I dettagli sono disciplinati dall'art. 381 del Regolamento del CdS (D.P.R. 495/1992).
Cosa si rischia se si espone il contrassegno invalidi di un familiare deceduto?
L'uso del contrassegno intestato a persona deceduta configura uso improprio ai sensi dell'art. 188, comma 4, CdS, con sanzione da 71 a 286 euro e ritiro del documento. In presenza di dolo, può integrare anche il reato di utilizzo indebito di documenti altrui (art. 496 c.p.).
Il contrassegno invalidi italiano è valido all'estero?
Sì. Il contrassegno italiano è conforme al modello europeo (Raccomandazione UE 98/376/CE, recepita con D.P.R. 151/2012) ed è riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
Cosa prevede l'art. 188 comma 5 del Codice della Strada?
L'art. 188, comma 5, CdS sanziona il titolare di regolare contrassegno che, pur avendo diritto all'uso delle strutture riservate, non rispetta le condizioni indicate nell'autorizzazione (es.: contrassegno non visibile, veicolo usato in assenza della persona disabile intestataria). Sanzione da 35 a 143 euro.
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