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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 177 C.d.S. – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuatidal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

In sintesi

  • Veicoli autorizzati: possono usare dispositivi acustici e lampeggianti blu i veicoli di polizia, antincendio, protezione civile, CNSAS, autoambulanze e veicoli per trasporto plasma/organi, solo per servizi urgenti di istituto.
  • Esenzione dal Codice della Strada: i conducenti che usano contemporaneamente sirena e lampeggiante blu non sono tenuti a rispettare obblighi, divieti e segnaletica, salvo le indicazioni degli agenti del traffico e le regole di comune prudenza.
  • Obbligo degli altri utenti: chiunque si trovi sulla strada percorsa deve lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi; è vietato accodarsi ai veicoli di emergenza per trarne vantaggio.
  • Sanzioni per uso illecito dei dispositivi: chi usa sirena o lampeggiante blu senza averne titolo è soggetto a sanzione amministrativa da 71 a 286 euro.
  • Sanzioni per mancata precedenza: chi non cede il passo ai veicoli di emergenza rischia una sanzione amministrativa da 167 a 665 euro.
  • Decreto ministeriale: i veicoli abilitati devono essere individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 177 C.d.S. disciplina l'uso di sirene e lampeggianti blu per veicoli di emergenza, le esenzioni dal codice della strada e gli obblighi degli altri utenti.

Ratio

La norma persegue un duplice scopo: da un lato garantire la massima celerità di intervento ai servizi di emergenza, consentendo loro di derogare alle ordinarie regole della circolazione; dall'altro tutelare la sicurezza pubblica, evitando che tali privilegi vengano abusati o che gli altri utenti della strada si avvantaggino illecitamente della progressione garantita dai mezzi di soccorso. L'equilibrio tra efficienza dei soccorsi e sicurezza stradale è il fulcro dell'intera disciplina.

Analisi

Il comma 1 delimita il perimetro soggettivo della norma: non tutti i veicoli con sirena sono equiparati, ma solo quelli espressamente individuati dal Ministero su proposta del Dipartimento della protezione civile, oltre al CNSAS e agli equivalenti regionali. Il requisito dell'uso congiunto di sirena e lampeggiante blu (comma 2) è essenziale per fruire dell'esenzione dal rispetto della segnaletica: l'uso di uno solo dei due dispositivi non fa scattare il regime derogatorio. Il comma 3 pone un obbligo attivo e immediato a carico di tutti gli utenti della strada: non si tratta di una mera facoltà di dare precedenza, ma di un vero e proprio obbligo giuridico, sanzionato dal comma 5. Il divieto di "scia" (seguire da presso traendo vantaggio) mira a prevenire situazioni pericolose create da chi si accode al convoglio di emergenza.

Quando si applica

La disciplina si applica ogni volta che un veicolo abilitato (ambulanza, autopompa, volante, veicolo di protezione civile, ecc.) è impegnato in un servizio urgente di istituto e attiva contestualmente sirena e lampeggiante blu. In quel momento scattano simultaneamente: l'esenzione per il conducente del mezzo di emergenza e l'obbligo di dare precedenza per tutti gli altri utenti presenti sulla strada percorsa o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi. La norma si applica anche in presenza di incroci semaforizzati, dove gli agenti del traffico devono intervenire attivamente per garantire il transito.

Connessioni

L'art. 177 va letto in connessione con l'art. 176 C.d.S. (comportamento in autostrada), con l'art. 145 C.d.S. (precedenza) e con l'art. 154 C.d.S. (manovre). Sul piano regolamentare, l'art. 379 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) specifica le caratteristiche tecniche dei dispositivi supplementari. Rilevano inoltre le disposizioni del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche per le autoambulanze del Sistema sanitario nazionale, nonché il Codice penale (art. 650 c.p.) per i profili di inottemperanza agli ordini degli agenti del traffico.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 177 del Codice della Strada?

L'art. 177 C.d.S. disciplina l'uso dei dispositivi supplementari di allarme (sirena) e di segnalazione visiva (lampeggiante blu) per i veicoli di emergenza, stabilisce le esenzioni dal rispetto della segnaletica stradale per i loro conducenti e gli obblighi di dare precedenza a carico degli altri utenti della strada.

Chi può usare la sirena e il lampeggiante blu in base all'art. 177 comma 1?

Possono usarli i conducenti di autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, protezione civile, CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), autoambulanze e veicoli per il trasporto di plasma e organi, ma solo durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto.

L'art. 177 comma 2 esonera i veicoli di emergenza da tutte le norme stradali?

Sì, ma con limiti importanti. L'esonero scatta solo quando sirena e lampeggiante blu sono accesi contemporaneamente e riguarda obblighi, divieti, limitazioni e segnaletica. Restano però vincolanti le indicazioni degli agenti del traffico e le regole di comune prudenza e diligenza.

Cosa devo fare se sento la sirena di un'ambulanza o di un'autopompa (art. 177 comma 3)?

Hai l'obbligo di lasciare immediatamente libero il passo e, se necessario, di fermarti. È inoltre vietato accodarsi al veicolo di emergenza per trarne vantaggio nella progressione di marcia. L'obbligo vale anche sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla strada percorsa dal mezzo di soccorso.

Qual è la sanzione per chi non cede il passo ai veicoli di emergenza?

Chi viola il comma 3 dell'art. 177, ossia non lascia libero il passo o segue da presso il veicolo di emergenza, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 167 a 665 euro.

Qual è la sanzione per uso abusivo di sirena o lampeggiante blu?

Chiunque utilizzi sirena o lampeggiante blu senza rientrare nelle categorie autorizzate dal comma 1 è soggetto a una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro, ai sensi del comma 4 dell'art. 177 C.d.S.

Dove posso trovare l'art. 177 del Codice della Strada aggiornato?

Il testo aggiornato dell'art. 177 del D.Lgs. 285/1992 è disponibile sul portale Normattiva (www.normattiva.it), che riporta il testo vigente coordinato con tutte le modifiche successive all'entrata in vigore del 1° gennaio 1993.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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