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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 144 C.d.S. – Circolazione dei veicoli per file parallele

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La circolazione per file parallele è consentita sulle carreggiate con almeno due corsie per senso di marcia, quando il traffico è denso e i veicoli procedono a velocità condizionata da quelli che precedono.
  • È ammessa anche nel tratto che adduce a un'intersezione semaforizzata o con agente del traffico, e deve proseguire nell'area di manovra al via libera.
  • I conducenti di veicoli a motore (esclusi ciclomotori e veicoli non a motore) possono non tenersi al margine della carreggiata, rimanendo però nella corsia prescelta.
  • Il cambio di corsia è consentito, con segnalazione preventiva, solo per svoltare a destra o a sinistra, per ridurre la velocità o per fermarsi al margine, oppure per superare un veicolo lento o privo di motore.
  • La violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro.

L'art. 144 C.d.S. disciplina la circolazione per file parallele su strade a più corsie, stabilendo quando è ammessa e le sanzioni per le violazioni.

Ratio

La norma persegue l'obiettivo di fluidificare la circolazione stradale nelle situazioni di traffico intenso, evitando che il blocco di una singola corsia paralizzi l'intera carreggiata. Il legislatore ha voluto codificare una prassi di fatto consolidata — la marcia affiancata su più file — subordinandola a condizioni oggettive di densità del traffico o all'autorizzazione degli agenti, così da bilanciare efficienza del flusso veicolare e sicurezza della circolazione.

Analisi

Il comma 1 individua tre presupposti alternativi per la legittimità della circolazione per file parallele: (a) densità del traffico tale da saturare la carreggiata con veicoli che avanzano a velocità condizionata; (b) autorizzazione espressa degli agenti del traffico; (c) percorrenza del tratto che conduce a un'intersezione semaforizzata o presidiata da agenti. Quest'ultima ipotesi è particolarmente rilevante in ambito urbano, dove le code agli incroci sono frequenti: la norma impone che, allo scattare del verde, la circolazione per file prosegua anche all'interno dell'area di manovra, evitando pericolose interruzioni del flusso.

Il comma 2 introduce una deroga alla regola generale della marcia a destra (art. 143 C.d.S.): in regime di file parallele, i conducenti di veicoli a motore diversi dai ciclomotori non sono obbligati ad accostare al margine destro, purché rimangano nella corsia scelta. I ciclomotori e i veicoli non a motore restano invece soggetti all'obbligo ordinario, in ragione della loro minore capacità di tenuta in condizioni di traffico congestionato.

Il comma 3 disciplina il cambio di corsia, che rappresenta il momento più critico sotto il profilo della sicurezza. Il legislatore lo consente esclusivamente per finalità specifiche — svolta a destra, svolta a sinistra, rallentamento o sosta al margine, sorpasso di veicoli lenti — e sempre previa segnalazione. Il carattere tassativo delle ipotesi ammesse esclude che il cambio di corsia possa avvenire per mere ragioni di convenienza o velocità.

Quando si applica

L'art. 144 C.d.S. si applica su strade urbane ed extraurbane dotate di almeno due corsie per senso di marcia (es. viali a scorrimento, tangenziali, strade statali a quattro corsie). Non è invocabile su strade a corsia unica per senso di marcia, né su autostrade, che sono regolate da norme specifiche in materia di sorpasso e uso delle corsie. La norma rileva in particolare: nelle ore di punta su arterie urbane congestionate; nei tratti di avvicinamento a semafori o rotatorie con più corsie di ingresso; in presenza di cantieri o restringimenti che concentrano il traffico in un numero limitato di corsie.

Connessioni

L'art. 144 si inserisce nel Titolo V del Codice della Strada (artt. 140-155), dedicato alle norme di comportamento. Va letto in coordinamento con: l'art. 143 (obbligo di marcia a destra), di cui l'art. 144 costituisce deroga speciale; l'art. 145 (precedenza), rilevante quando le file parallele convergono a un'intersezione; l'art. 154 (segnalazione delle manovre), che specifica le modalità della «necessaria segnalazione» richiamata al comma 3; gli artt. 40-42 (segnaletica orizzontale), che definiscono la demarcazione delle corsie cui l'art. 144 fa costante riferimento. Sul piano sanzionatorio, la multa da 35 a 143 euro è applicata senza decurtazione di punti dalla patente, trattandosi di infrazione di lieve entità.

Domande frequenti

Quando è legalmente ammessa la circolazione per file parallele?

È ammessa in tre casi: quando il traffico è così denso da saturare tutte le corsie disponibili e i veicoli avanzano a velocità condizionata da quelli che precedono; quando gli agenti del traffico la autorizzano espressamente; quando ci si trova sul tratto stradale che conduce a un'intersezione semaforizzata o presidiata da agenti, nel qual caso le file parallele devono proseguire anche nell'area di manovra dell'incrocio al via libera.

I ciclomotori possono circolare per file parallele senza tenersi al margine destro?

No. Il comma 2 dell'art. 144 C.d.S. esclude espressamente i ciclomotori (e i veicoli non a motore) dalla facoltà di non mantenersi presso il margine della carreggiata. I ciclomotori restano soggetti alla regola generale dell'art. 143 C.d.S. e devono procedere il più vicino possibile al lato destro della carreggiata anche in caso di file parallele.

In quali casi è consentito cambiare corsia durante la circolazione per file parallele?

Il cambio di corsia è consentito, sempre previa segnalazione, esclusivamente per: raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra; raggiungere l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra; effettuare una riduzione di velocità o una sosta al margine (dove consentito); superare un veicolo privo di motore o comunque molto lento (solo dalla prima corsia di destra). Non è ammesso per ragioni di mera convenienza o per guadagnare posizione nel traffico.

Qual è la sanzione per chi viola l'art. 144 del Codice della Strada?

La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, trattandosi di un'infrazione classificata come di minore gravità rispetto ad altre violazioni del Codice della Strada.

La circolazione per file parallele è ammessa su tutte le strade?

No. L'art. 144 si applica esclusivamente sulle carreggiate con almeno due corsie per ogni senso di marcia. Su strade a corsia unica per senso di marcia vige la sola regola di marcia a destra di cui all'art. 143 C.d.S. e non è possibile invocare la disciplina delle file parallele.

Se sono in fila parallela e scatta il verde al semaforo, devo aspettare che le auto davanti si mettano in fila indiana prima di entrare nell'incrocio?

No, è il contrario. L'art. 144, comma 1, ultima parte, stabilisce che al segnale di via libera la circolazione per file parallele deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione. Le vetture nelle diverse corsie devono quindi proseguire affiancate anche attraverso l'incrocio, senza fondersi in un'unica fila, fintantoché le condizioni della carreggiata lo consentono.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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