Art. 97 C.d.S. – Circolazione dei ciclomotori
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo (1). Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1311,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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In sintesi
L'art. 97 CdS disciplina la circolazione dei ciclomotori, che devono avere certificato di circolazione e targa personale rilasciata dallo Stato.
Ratio della norma
L'art. 97 CdS mira a garantire la piena identificabilità dei ciclomotori e dei loro titolari, assicurando al contempo il rispetto dei limiti costruttivi fissati dall'art. 52. Il sistema della targa personale — che rimane al titolare anche in caso di alienazione del veicolo — consente di tracciare con precisione la storia giuridica del mezzo, tutelando la sicurezza stradale e la certezza dei rapporti tra privati e amministrazione.
Analisi del testo
Il comma 1 individua i due documenti essenziali per la circolazione: il certificato di circolazione (rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri o da soggetti abilitati ex L. 264/1991) e la targa. Il comma 2 sancisce il principio della personalità della targa: essa è abbinata al titolare, non al veicolo, e resta con il cedente in caso di vendita. I commi 3 e 4 regolano la tenuta dell'Archivio nazionale dei veicoli e le procedure amministrative. I commi 5 e 6 introducono le sanzioni: il comma 5 colpisce produttori e venditori di veicoli non conformi; il comma 6 sanziona il conducente che circola con un ciclomotore fuori norma o che superi la velocità massima prevista.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un ciclomotore (come definito dall'art. 52 CdS) circola su strada pubblica o area equiparata. Rileva in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine per verificare la regolarità documentale del mezzo, in caso di compravendita per chiarire a chi spetti la targa, e nei procedimenti sanzionatori contro produttori o importatori di ciclomotori manomessi o modificati per superare i limiti di velocità.
Connessioni con altre norme
L'art. 97 si raccorda strettamente con l'art. 52 CdS, che definisce le caratteristiche costruttive dei ciclomotori e il limite di velocità. Il riferimento agli articoli 225 e 226 CdS rimanda alla disciplina dell'Archivio nazionale dei veicoli. La L. 8 agosto 1991, n. 264 individua i soggetti autorizzati alla produzione di targhe e al rilascio dei certificati. Sul piano sanzionatorio, le disposizioni del comma 6 devono essere lette in combinato con le norme generali sulle sanzioni amministrative del Codice della Strada.
Domande frequenti
Cosa deve avere un ciclomotore per circolare legalmente?
Secondo l'art. 97 CdS, ogni ciclomotore deve essere munito di un certificato di circolazione rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri e di una targa assegnata dallo Stato. Senza uno di questi documenti, la circolazione è vietata e soggetta a sanzione amministrativa.
Chi tiene la targa del ciclomotore in caso di vendita?
La targa è personale e rimane al titolare originario anche dopo la vendita del veicolo. L'acquirente dovrà quindi richiedere una nuova targa e aggiornare il certificato di circolazione a proprio nome prima di poter utilizzare il ciclomotore su strada.
Cosa rischia chi vende un ciclomotore modificato per andare più veloce dei limiti di legge?
Il comma 5 dell'art. 97 CdS prevede una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro per chiunque fabbrichi, produca, ponga in commercio o venda ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 CdS (45 km/h).
Cosa succede se circolo con un ciclomotore non conforme alle caratteristiche di omologazione?
Il comma 6 dell'art. 97 CdS assoggetta a sanzione amministrativa chiunque circoli con un ciclomotore non rispondente alle caratteristiche costruttive previste dall'art. 52 o dal certificato di circolazione, oppure che superi la velocità massima consentita.
Dove sono registrati i dati del ciclomotore e del suo titolare?
Ogni ciclomotore è registrato nell'Archivio nazionale dei veicoli (artt. 225 e 226 CdS) tramite una scheda elettronica che contiene il numero di targa, i dati del titolare, le caratteristiche costruttive del veicolo e la storia completa di tutte le variazioni di intestazione con data e ora.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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