Art. 76 C.d.S. – Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.
In sintesi
L'art. 76 CdS disciplina il certificato di approvazione, il certificato di origine e la dichiarazione di conformità dei veicoli.
Ratio legis e collocazione sistematica
L'art. 76 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) si inserisce nel sistema di controllo preventivo sull'idoneità dei veicoli alla circolazione, completando la disciplina dell'art. 75 relativo all'omologazione e all'accertamento di conformità. La norma persegue una duplice finalità: garantire la sicurezza stradale attraverso la verifica documentale della conformità del veicolo ai requisiti tecnici prescritti e creare un sistema di tracciabilità che consenta di risalire all'origine e alla legittimità di ciascun esemplare immesso in circolazione. Il legislatore ha costruito un sistema a cascata di certificazioni — omologazione del prototipo, approvazione del singolo veicolo, dichiarazione di conformità — che si integrano reciprocamente e coinvolgono sia le autorità pubbliche sia i costruttori privati.
Il certificato di approvazione e il certificato di origine
Il certificato di approvazione (comma 1) costituisce l'atto amministrativo conclusivo della procedura di accertamento individuale del veicolo, distinto dal certificato di omologazione che riguarda il prototipo (comma 5). La distinzione è rilevante: l'omologazione opera erga omnes per una categoria di veicoli, mentre l'approvazione è un provvedimento nominativo riferito al singolo esemplare. Il certificato di origine (comma 2), rilasciato dal costruttore contestualmente alla richiesta di accertamento, svolge una funzione di attestazione della provenienza lecita e delle caratteristiche costruttive del veicolo. Per i veicoli già omologati in uno Stato membro dell'Unione Europea, il sistema semplifica la procedura consentendo la sostituzione del certificato di origine con la dichiarazione di conformità, in applicazione del principio del mutuo riconoscimento e di non duplicazione degli oneri amministrativi nel mercato interno.
La sospensione del rilascio per provenienza illecita
Il comma 3 attribuisce all'autorità amministrativa un potere cautelare di sospensione del procedimento di rilascio del certificato di approvazione quando emergano «elementi che facciano presumere» la provenienza illecita del veicolo o di sue parti. La norma utilizza una soglia probatoria bassa (mera presunzione), coerente con la finalità preventiva della misura: non occorre la certezza della commissione di un reato, ma è sufficiente la sussistenza di indizi qualificati. Sul piano pratico, la sospensione si raccorda con le attività di polizia giudiziaria e con le procedure di sequestro penale dei veicoli di provenienza delittuosa (furto, riciclaggio). Il comma 4 rimette al regolamento di esecuzione la definizione delle caratteristiche e del contenuto dei certificati, garantendo flessibilità tecnica senza appesantire la legge primaria.
La dichiarazione di conformità: responsabilità del costruttore e rilevanza pratica
Il comma 6 disciplina la dichiarazione di conformità, strumento centrale nel rapporto tra costruttore e acquirente. Essa attesta che il singolo veicolo corrisponde al tipo omologato, creando un collegamento diretto tra il provvedimento di omologazione (atto pubblico) e il veicolo commercializzato (bene privato). Di cruciale importanza è l'assunzione da parte del costruttore della «piena responsabilità ad ogni effetto di legge»: tale clausola implica responsabilità civile per danni derivanti da difformità del veicolo dal tipo omologato, responsabilità amministrativa per violazione delle norme di omologazione, e potenziale responsabilità penale in caso di falsità della dichiarazione. L'obbligo di tenere un registro progressivo delle dichiarazioni rilasciate (comma 6, ultimo periodo) risponde a esigenze di tracciabilità e consente all'autorità di verificare la corrispondenza tra veicoli prodotti e dichiarazioni emesse, contrastando fenomeni di contraffazione documentale.
Veicoli allestiti o trasformati da più costruttori
Il comma 7 affronta una casistica frequente nella pratica industriale: la realizzazione del veicolo finale attraverso l'intervento sequenziale di più soggetti (produttore dell'autotelaio, allestitori, trasformatori). Il legislatore adotta il principio della responsabilità segmentata: ciascun costruttore certifica esclusivamente la parte di propria competenza, evitando che un soggetto assuma responsabilità per lavorazioni altrui. Nel caso di omologazione in più fasi (procedura tipica per veicoli speciali, autocarri con allestimenti, ambulanze, ecc.), le certificazioni sono costituite interamente da dichiarazioni di conformità. Questo schema è coerente con il sistema europeo di omologazione multifase (direttiva 2007/46/CE e successivo Regolamento UE 2018/858), che consente di frammentare il processo produttivo mantenendo la responsabilità individuale per ciascuna fase.
Domande frequenti
Cos'è la dichiarazione di conformità e a cosa serve?
La dichiarazione di conformità è un documento che il costruttore del veicolo rilascia all'acquirente per ogni singolo esemplare prodotto. Attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato e serve per procedere all'immatricolazione. Il costruttore ne assume la piena responsabilità legale.
Posso immatricolare un veicolo nuovo senza dichiarazione di conformità?
No. La dichiarazione di conformità è un documento obbligatorio per l'immatricolazione dei veicoli nuovi. Se il costruttore o il concessionario non la fornisce, l'acquirente ha diritto di esigerla. Senza di essa la Motorizzazione Civile non può procedere alla prima iscrizione nel PRA.
Cosa succede se il mio veicolo viene sospettato di provenienza illecita durante la pratica di immatricolazione?
Il Dipartimento per i trasporti terrestri sospende il rilascio del certificato di approvazione e avvia gli accertamenti del caso. La pratica rimane bloccata fino a quando non viene chiarita l'origine del veicolo. Gli atti possono essere trasmessi all'autorità giudiziaria se emergono ipotesi di reato.
Qual è la differenza tra certificato di omologazione e certificato di approvazione?
Il certificato di omologazione riguarda il prototipo: viene rilasciato al costruttore dopo la verifica del modello base e vale per tutti i veicoli di quel tipo. Il certificato di approvazione riguarda invece il singolo esemplare: viene rilasciato dopo l'accertamento individuale del veicolo specifico che si vuole immatricolare.
Chi deve certificare un veicolo trasformato da più costruttori, ad esempio un furgone trasformato in ambulanza?
Ciascun costruttore certifica la parte di propria competenza. Il produttore del veicolo base rilascia la propria dichiarazione di conformità, mentre chi esegue l'allestimento o la trasformazione rilascia una propria certificazione di origine per le modifiche apportate. Entrambi i documenti devono accompagnare il veicolo nella pratica di immatricolazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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