Art. 72 C.d.S. – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 giugno 2006.
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
In sintesi
L'art. 72 C.d.S. elenca i dispositivi obbligatori per veicoli a motore: luci, silenziatori, specchi, pneumatici e strisce retroriflettenti.
Ratio
La norma mira a garantire che ogni veicolo a motore in circolazione sia dotato dei dispositivi tecnici minimi per operare in condizioni di sicurezza, controllabilità e visibilità. La ratio è quella di standardizzare l'equipaggiamento affinché ogni conducente possa illuminare la strada, segnalare le manovre, frenare efficacemente, vedere gli specchi retrovisori e mantenere aderenza al suolo. La disposizione riconosce che i diversi tipi di veicoli richiedono equipaggiamenti differenziati: un motoveicolo ha vincoli di spazio diversi da un autoveicolo.
Analisi
Il comma 1 fissa quattro categorie di obblighi per ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli: segnalazione visiva e illuminazione (luci); silenziatori e scarico per motori termici; segnalazione acustica; dispositivi retrovisori; pneumatici o sistemi equivalenti. Il comma 2 articola gli obblighi per autoveicoli e motoveicoli sopra 0,35 tonnellate (retromarcia) e per autoveicoli in particolare: ritenute di sicurezza (cinture, airbag) se predisposti dai costruttori, segnale mobile di pericolo (triangolo), contachilometri certificato. Il comma 2-bis, introdotto successivamente, riguarda veicoli adibiti a trasporto cose (massa complessiva oltre 3,5 tonnellate) e speciali: devono montare strisce posteriori e laterali retroriflettenti secondo lo standard ONU/ECE 104. I nuovi veicoli dal 1° aprile 2005 e i veicoli in circolazione dal 30 giugno 2007 sono soggetti a questo obbligo. Le sanzioni variano da 71 a 286 euro per mancanza, insufficienza o non conformità.
Quando si applica
La disciplina si applica a tutti i ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli circolanti in Italia, indipendentemente dall'uso, dall'anzianità del veicolo e dalla proprietà. Per le strisce retroriflettenti, l'obbligo dipende dalla data di immatricolazione (post-2005 obbligatorio, pre-2005 a partire dal 2007). L'obbligo sussiste durante tutta la vita utile del veicolo; la mancanza non è scusata da guasto in corso di viaggio ma richiede riparazione prima della circolazione successiva.
Connessioni
È intimamente collegata all'articolo 68 (velocipedi), 69 (uso velocipedi) e costituisce la colonna vertebrale del titolo V «Requisiti e caratteristiche funzionali». Si correla all'articolo 162 (segnale mobile di pericolo), all'articolo 169 (revisione), all'articolo 212 (mancanza o insufficienza dei dispositivi); le sanzioni amministrative richiedono il procedimento di cui al titolo VII. La norma è sottoposta a continui aggiornamenti per l'armonizzazione con standard europei.
Domande frequenti
Quali dispositivi sono obbligatori su tutte le moto secondo l'art. 72 del Codice della Strada?
Tutte le moto (motoveicoli) devono avere: dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione (fari, frecce, luci stop), silenziatore e sistema di scarico funzionante, segnalatore acustico (clacson), retrovisori e pneumatici o sistemi equivalenti. Le moto con massa a vuoto superiore a 0,35 t devono avere anche il dispositivo per la retromarcia.
Il db killer è obbligatorio sulla moto per circolare su strada?
Non è obbligatorio il db killer specificamente, ma è obbligatorio che il sistema di scarico garantisca il rispetto dei limiti acustici di legge (art. 72, comma 1, lett. b). Se lo scarico installato non è omologato per uso stradale o supera i limiti di rumore, la sua presenza o assenza del db killer non sana l'irregolarità: il veicolo risulta comunque non conforme all'art. 72 e si rischia sanzione, ritiro della carta di circolazione e fermo del mezzo.
Quali sono le sanzioni per violazione dell'art. 72 del Codice della Strada (comma 13)?
La violazione delle prescrizioni dell'art. 72 è sanzionata dal comma 13 con una sanzione amministrativa pecuniaria, attualmente compresa tra 87 e 345 euro (importi soggetti ad aggiornamento periodico). In aggiunta, a seconda della gravità della violazione, possono conseguire il ritiro della carta di circolazione, il fermo amministrativo del veicolo e l'obbligo di ripristino della conformità prima di poter tornare a circolare.
Le strisce retroriflettenti sono obbligatorie su tutti i camion?
Le strisce retroriflettenti sono obbligatorie (art. 72, comma 2-bis) per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi immatricolati in Italia adibiti al trasporto di cose, uso speciale o trasporti speciali/specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. I veicoli nuovi dovevano adeguarsi dal 1° aprile 2005 e quelli già in circolazione entro il 30 giugno 2006. Le caratteristiche tecniche sono definite con decreto ministeriale in conformità al regolamento ONU/ECE 104.
Qual è la differenza tra art. 71 e art. 72 del Codice della Strada?
L'art. 71 C.d.S. riguarda i requisiti di costruzione e produzione dei veicoli, operando principalmente in fase di omologazione e immissione sul mercato. L'art. 72 C.d.S. riguarda invece l'equipaggiamento che il veicolo deve mantenere durante la circolazione su strada: un veicolo può essere stato omologato correttamente ai sensi dell'art. 71 ma risultare irregolare ai sensi dell'art. 72 se, successivamente, vengono apportate modifiche non autorizzate o se dispositivi obbligatori vengono rimossi o resi non funzionanti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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