Art. 70 C.d.S. – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
L'art. 70 CdS disciplina le licenze comunali per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale e slitte, le sanzioni e i requisiti.
Ratio
La norma regola l'esercizio del servizio di piazza con veicoli a trazione animale (carrozze, cavalli) e slitte, attività tradizionali che in molte località italiane mantengono rilevanza turistica e culturale. La ratio è quella di conciliare la libertà di esercizio di questa forma di trasporto con la necessità di garantire standard minimi di sicurezza, identificazione dei veicoli e controllo pubblico. A differenza dei veicoli a motore, dove il controllo tecnico è centralizzato, qui il legislatore affida ai comuni la discrezionalità di autorizzazione per ragioni locali (turismo, patrimonio), con standard fissati a livello centrale.
Analisi
Il comma 1 attribuisce ai comuni la facoltà (non l'obbligo) di rilasciare licenze per il servizio di piazza, ossia il servizio spontaneo di trasporto passeggeri con fermata in luogo pubblico. I comuni determinano le aree geografiche e i tratti in cui il servizio è consentito, con discrezionalità legittimata dall'interesse turistico e culturale. I veicoli devono recare la targa ordinaria (articolo 67) più una seconda targa recante l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono inoltre designare aree delimitate e segnalate per lo stazionamento esclusivo. Il comma 2 rimanda al regolamento di esecuzione la determinazione dei tipi di vettura, dei requisiti per ottenere licenza, delle modalità di revisione (di regola quinquennale) e del rilascio stesso. Il comma 3 estende le stesse norme alle slitte nei periodi e nelle località in cui è consentito l'uso; la formulazione «in quanto compatibili» suggerisce che non tutte le norme sui veicoli a trazione animale si adattano alle slitte. Le sanzioni amministrative variano da 71 a 286 euro per esercizio senza licenza, e da 35 a 143 euro per violazione delle condizioni di licenza; in questo secondo caso consegue ritiro della patente (sanzione accessoria).
Quando si applica
La disciplina si applica a chiunque intenda esercitare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o slitte in Italia. L'applicazione è subordinata alla discrezionalità del comune interessato: se il comune non ha deliberato licenze per il servizio, l'attività non può svolgersi. Nelle località dove il servizio è vietato (ad esempio centri storici ad accesso limitato) l'articolo non consente deroghe. L'obbligo di licenza riguarda l'esercizio come servizio pubblico; l'uso privato di un cavallo per circolazione non è regolato da questo articolo.
Connessioni
La norma rimanda all'articolo 67 (Targhe e dati identificativi), che fissa gli obblighi di identificazione dei veicoli. È correlata alla disciplina generale dei servizi di trasporto pubblico e privato (articoli 85, 86, 87) e si inserisce nel contesto della regolazione comunale dei servizi di utilità pubblica in ambito stradale. Le licenze di cui parla rientrano nel procedimento amministrativo generale. Le sanzioni richiedono il procedimento del titolo VII del codice.
Domande frequenti
Chi rilascia la licenza per il servizio di piazza con vetture a trazione animale?
La licenza è rilasciata dal comune nel cui territorio si intende svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CdS. Le condizioni, i requisiti soggettivi e le modalità procedimentali sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992, art. 226 ss.).
Quali targhe deve avere una vettura a trazione animale adibita al servizio di piazza?
Il veicolo deve essere dotato di due targhe: quella prevista dall'art. 67 CdS (targa ordinaria per vetture a trazione animale) e una targa aggiuntiva recante la dicitura «servizio di piazza», ai sensi dell'art. 70, comma 1. L'assenza della seconda targa costituisce inadempimento alle condizioni della licenza.
Con quale frequenza devono essere revisionate le vetture a trazione animale adibite al servizio di piazza?
Il comma 2, lett. c), dell'art. 70 CdS prevede che la revisione debba essere eseguita «di regola ogni cinque anni». Le modalità concrete della revisione sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
Quali sanzioni si applicano a chi esercita il servizio di piazza senza licenza?
Chi esercita il servizio senza licenza è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 71 a € 286 (art. 70, comma 4, primo periodo) e alla confisca del veicolo come sanzione accessoria (comma 5). Se invece la licenza esiste ma non ne sono rispettate le condizioni, la sanzione è da € 35 a € 143 con ritiro della licenza.
Le norme dell'art. 70 CdS si applicano anche alle slitte?
Sì. Il comma 3 dell'art. 70 CdS prevede espressamente che nelle località e nei periodi in cui è consentito l'uso delle slitte queste possano essere adibite al servizio di piazza, con applicazione delle norme sulla trazione animale «in quanto compatibili». È necessaria la licenza comunale anche per le slitte.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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