Art. 34 C.d.S. – Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.
In sintesi
L'art. 34 C.d.S. disciplina gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'usura delle infrastrutture stradali.
Ratio
L'articolo 34 del Codice della Strada introduce un meccanismo di compensazione economica per l'usura infrastrutturale causata dai mezzi d'opera (autobetoniere, autocarri eccezionali, macchinari agricoli e industriali). La norma istituisce un indennizzo di usura proporzionato alla tassa di possesso e, sulle autostrade, una somma aggiuntiva equivalente alla tariffa autostradale maggiorata del 50%. I proventi alimentano un apposito capitolo di bilancio dello Stato, poi distribuito agli enti proprietari di strade per opere di rinforzo e adeguamento. La ratio è di equa ripartizione dei costi di deterioramento infrastrutturale tra utenti della strada e collettività finanziante.
Analisi
Il primo comma obbliga i mezzi d'opera (categoria di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) a munirsi di contrassegno comprovante il pagamento di un indennizzo di usura. L'importo è pari alla tassa di possesso, versato contestualmente a essa e con medesima durata. Questa equiparazione garantisce che il costo sia proporzionato all'imposizione ordinaria sulla titolarità del mezzo. Il secondo comma disciplina le autostrade: oltre l'indennizzo di usura, deve essere corrisposta un'ulteriore somma alle concessionarie. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale in condizioni normali, aumentata del 50%, e deve essere versata alla porta controllata manualmente insieme alla tariffa ordinaria. Il calcolo è progettato per riflettere l'impatto maggiore su infrastrutture di qualità superiore. Il terzo comma destina i proventi dell'indennizzo a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il quarto comma affida al regolamento la determinazione delle modalità di distribuzione dei proventi agli enti proprietari di strade per esclusiva copertura di spese di rinforzo, adeguamento e compensazione dell'usura. Il quinto comma prevede sanzioni: se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno richiesto, il conducente paga da 71 a 286 euro. Se l'indennizzo non è stato versato, si applicano le sanzioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (vecchia normativa su tasse auto), a carico del proprietario.
Quando si applica
L'articolo 34 si applica nel momento in cui un mezzo d'opera (autobetoniera per cantiere edile, autocarro eccezionale per trasporto industriale, macchina agricola per lavori stradali, ecc.) inizia a circolare. È responsabilità del proprietario del mezzo procurare il contrassegno. Si applica in tutte le situazioni in cui il mezzo circola, sia in città che in autostrada. La norma viene applicata dalle autorità di controllo (Polizia stradale, Guardia di Finanza) e dalle società concessionarie autostradali.
Connessioni
Collegata all'articolo 54 (definizioni di categorie di veicoli, ivi inclusi i mezzi d'opera) e alle disposizioni sulla tassa di possesso (oggi bollo auto). Rimanda alle norme regolamentari di esecuzione del Codice della Strada per le modalità di assegnazione dei proventi, e alle leggi tributarie su imposte sulla proprietà di veicoli. Correlata inoltre alla disciplina delle sanzioni amministrative stradali (art. 142 e ss. C.d.S.) e alle procedure di pagamento presso le porte autostradali.
Domande frequenti
Che cosa prevede l'articolo 34 del Codice della Strada?
L'art. 34 C.d.S. impone ai mezzi d'opera il pagamento di un indennizzo di usura — pari alla tassa di possesso — e, per la circolazione in autostrada, un supplemento del 50% sulla normale tariffa autostradale. I proventi sono destinati agli enti proprietari delle strade per interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture.
Qual è la sanzione per un mezzo d'opera che circola senza contrassegno?
Il conducente che fa circolare il mezzo d'opera privo del contrassegno attestante il pagamento dell'indennizzo di usura è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 71 a euro 286. Se l'indennizzo non è stato effettivamente pagato, il proprietario risponde inoltre delle sanzioni previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27.
Esiste un articolo 34 bis del Codice della Strada?
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non contiene un articolo 34 bis nella sua versione ufficiale vigente. È possibile che la ricerca si riferisca a disposizioni del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) o a proposte di modifica non ancora approvate. Si consiglia di verificare sempre il testo normativo aggiornato su fonti ufficiali come Normattiva.
Cosa stabilisce il regolamento del Codice della Strada in relazione all'art. 34?
Il regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) specifica le modalità operative di applicazione dell'art. 34, tra cui le caratteristiche del contrassegno da esporre, le procedure di pagamento dell'indennizzo di usura e i criteri di assegnazione dei proventi agli enti proprietari delle strade per le spese di rinforzo e adeguamento infrastrutturale.
A quali veicoli si applica l'indennizzo di usura previsto dall'art. 34 C.d.S.?
L'indennizzo di usura si applica ai mezzi d'opera come definiti dall'art. 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada: veicoli impiegati in lavori di costruzione, manutenzione e gestione di cantieri, caratterizzati da strutture e masse particolarmente elevate che causano un'usura straordinaria del manto stradale e delle infrastrutture.
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