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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 33 C.d.S. – Canali artificiali e manufatti sui medesimi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l’opportunità di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all’allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell’ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l’onere di manutenzione dell’intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I proprietari e utenti di canali artificiali devono impedire l'afflusso di acqua sulla sede stradale e prevenire danni al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
  • Gli oneri di manutenzione e rifacimento dei manufatti stradali sui canali artificiali sono a carico dei proprietari/utenti, salvo prova di preesistenza rispetto alla strada.
  • I manufatti portanti in legname devono essere ricostruiti con strutture murarie, in cemento armato, in ferro o miste, secondo le indicazioni dell'ente proprietario della strada.
  • La ricostruzione è obbligatoria e a spese dei proprietari/utenti quando si allarga la strada o quando il manufatto presenta condizioni di insufficiente sicurezza.
  • In caso di ampliamento per allargamento della sede stradale, i costi del manufatto sono a carico dell'ente proprietario, ma la manutenzione rimane a carico del privato.
  • La violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro.

Art. 33 CdS: obblighi di proprietari di canali artificiali per proteggere la sede stradale e oneri per manufatti. Sanzione da 143 a 573 euro.

Ratio

L'articolo 33 del Codice della Strada estende la disciplina della responsabilità manutentiva ai canali artificiali e ai loro manufatti costruiti sopra di essi, quando tali canali si trovano in prossimità di confini stradali o attraversano direttamente le strade. La norma impone ai proprietari e agli utenti (consorzi, aziende agricole) obblighi di contenimento dell'afflusso d'acqua sulla carreggiata e di manutenzione dei ponti e dei manufatti portanti. La ratio è di proteggere il corpo stradale dall'infiltrazione e dall'erosione, allocando i costi di manutenzione stradale conseguente ai canali su chi gestisce il canale medesimo.

Analisi

Il primo comma impone ai proprietari e agli utenti di canali artificiali in prossimità di confine stradale l'obbligo di porre in essere tutte le misure tecniche idonee a impedire l'afflusso di acque sulla sede stradale e i conseguenti danni al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. È obbligo di risultato: devono garantire il contenimento. Il secondo comma riguarda i manufatti stradali costruiti sopra canali artificiali: gli oneri di manutenzione e rifacimento ricadono su proprietari e utenti del canale, salvo provino la preesistenza del manufatto alla strada o abbiano titolo contrario (servitù, possesso decennale). Il terzo comma affronta la ricostruzione di manufatti in legname: nel caso di ricostruzione, devono essere utilizzate strutture murarie, cemento armato, ferro o miste secondo le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada, in relazione ai carichi ammissibili. Eccezione: manufatti in località soggette a servitù militari. Il quarto comma rende obbligatoria la ricostruzione con le strutture indicate quando: (a) occorre spostare o allargare la strada attraversata dal canale, o (b) quando l'ente proprietario giudica i manufatti insufficientemente sicuri. I costi ricadono su proprietari/utenti del canale. Il quinto comma impone la manutenzione dei manufatti ricostruiti a carico dei medesimi. Il sesto comma (incompleto nella fonte) probabilmente riguarda ampliamenti di altri manufatti a fini di allargamento stradale.

Quando si applica

L'articolo 33 si applica nella pratica amministrativa relativa a canali di bonifica, canali consortili, corsi d'acqua artificiali in ambito agricolo che intersecano o costeggiamo strade. È di applicazione frequente nelle regioni padane e in ambiti di bonifica storica. Si applica nei procedimenti di autorizzazione di ricostruzione di ponti su canali, nella gestione ordinaria di sottoservizi idrici rurali, e nelle controversie tra enti stradali e consorzi di bonifica.

Connessioni

Strettamente connessa agli articoli 31-32 (acque, ripe), alle normative sui consorzi di bonifica, alla disciplina del diritto idraulico e alla servitù di passaggio di acque. Rimanda inoltre alla responsabilità civile per danni infrastrutturali e alla disciplina urbanistica dei sottoservizi. Correlata al Codice civile per quanto riguarda i diritti di proprietà su canali e le servitù di passaggio.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 33 del Codice della Strada?

L'art. 33 del Codice della Strada disciplina gli obblighi dei proprietari e degli utenti di canali artificiali situati in prossimità o che attraversano strade pubbliche. Impone loro di impedire l'afflusso di acqua sulla carreggiata, di farsi carico della manutenzione dei manufatti stradali e, in caso di ricostruzione, di sostituire le strutture in legname con materiali più resistenti come cemento armato o ferro.

Chi paga la manutenzione dei ponti sui canali artificiali che attraversano una strada?

In linea generale, la manutenzione e il rifacimento dei manufatti stradali sui canali artificiali sono a carico dei proprietari o degli utenti del canale. Fanno eccezione i casi in cui costoro dimostrino che il canale preesisteva alla strada o vantino un titolo giuridico contrario. Se invece l'ampliamento del manufatto serve ad allargare la sede stradale, il costo dell'ampliamento è a carico dell'ente proprietario della strada, ma la manutenzione dell'intero manufatto resta in capo al privato.

Quando è obbligatoria la ricostruzione di un manufatto in legname su un canale artificiale?

La ricostruzione è obbligatoria e a spese del proprietario o utente del canale in due casi: quando occorre spostare o allargare la strada attraversata dal canale, oppure quando l'ente proprietario della strada accerta che il manufatto presenta condizioni di insufficiente sicurezza. In entrambi i casi, il nuovo manufatto deve essere realizzato con strutture murarie, in cemento armato, in ferro o miste, secondo le indicazioni tecniche dell'ente.

Qual è la sanzione per chi viola l'articolo 33 del Codice della Strada?

Chi viola le disposizioni dell'art. 33 del Codice della Strada è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 143 e 573 euro. La norma non prevede sanzioni accessorie specifiche, ma l'ente competente può comunque ordinare l'esecuzione delle opere necessarie per ripristinare la conformità.

Il proprietario del canale è responsabile se l'acqua allaga la strada?

Sì. L'art. 33, comma 1, del Codice della Strada pone espressamente in capo ai proprietari e agli utenti di canali artificiali l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche idonee a impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale. In caso di inadempimento, oltre alla sanzione amministrativa, il proprietario può essere ritenuto responsabile dei danni causati al corpo stradale e alle sue pertinenze.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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