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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 28 C.d.S. – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I concessionari di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, linee elettriche, telefoniche, oleodotti, metanodotti, acquedotti, reti gas e fognature sono soggetti agli obblighi imposti dall'ente proprietario della strada.
  • Le prescrizioni riguardano la conservazione della sede stradale e la sicurezza della circolazione.
  • Per gli impianti di trasporto i provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente.
  • Quando esigenze di viabilità impongono lo spostamento degli impianti, i costi sono a carico del gestore del pubblico servizio.
  • I termini e le modalità dei lavori di spostamento sono concordati tra le parti contemperando i rispettivi interessi pubblici.
  • In caso di ritardo ingiustificato, il gestore è tenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle penali convenzionali.

Art. 28 C.d.S.: i concessionari di reti e servizi pubblici devono rispettare le prescrizioni dell'ente proprietario della strada per sicurezza e conservazione.

Ratio

L'articolo 28 del Codice della Strada pone un obbligo generale di osservanza dei vincoli imposti dall'ente proprietario della strada nei confronti di chiunque detiene una concessione di servizio pubblico che interessa la strada: ferrovie, tranvie, servizi idrici, elettrici, telefonici, oleodotti, metanodotti, fognature. La ratio è di proteggere l'integrità del corpo stradale e la sicurezza della circolazione dagli effetti destabilizzanti che comportamenti negligenti dei concessionari potrebbero causare. Inoltre, la norma attribuisce responsabilità economica al gestore del servizio nel caso di necessità di spostamento di impianti, imponendo tempistiche concrete e compensi per ritardi ingiustificati.

Analisi

Il primo comma dell'articolo 28 impone ai concessionari di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecniche fissate dall'ente proprietario della strada. Le prescrizioni riguardano essenzialmente: modalità di posa in opera, manutenzione, protezione del corpo stradale, misure di sicurezza della circolazione. Nel caso di servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, funivie), i provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente, garantendo così il coordinamento. Il regolamento operativo specifica le modalità di rilascio delle concessioni, i tempi e i casi di deroga. Il secondo comma disciplina l'ipotesi di necessità di modifica o spostamento degli impianti: qualora comprovate esigenze di viabilità lo richiedano (allargamento strada, adeguamento geometrico, riqualificazione), l'ente proprietario può ordinare lo spostamento in sedi predisposte. I costi di spostamento ricadono integralmente sul gestore del servizio pubblico. Le modalità di esecuzione devono essere concordate preventivamente tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato del gestore, scattano il dovere di risarcimento danni e il pagamento delle penali contrattuali.

Quando si applica

L'articolo 28 si applica nella pratica ogni volta che un ente proprietario di strada necessita di comunicare prescrizioni ai concessionari (casi ordinari) o di ordinare lo spostamento di impianti (casi straordinari). È norma di uso costante negli interventi di adeguamento stradale, nella gestione dei sottoservizi in ambito urbano, e nei procedimenti di appalto per la gestione delle strade. Si applica anche nelle controversie contrattuali tra ente stradale e gestore di servizio pubblico.

Connessioni

Strettamente connesso all'articolo 26 (competenza di rilascio), agli articoli 29-34 (obblighi specifici per piantagioni, acque, canali, oneri supplementari), al diritto amministrativo della concessione e alla disciplina delle utilities pubbliche (leggi su gas, acqua, telecomunicazioni). Rimanda altresì alle normative tecniche e alle convenzioni specifiche per ogni servizio.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 28 del Codice della Strada?

L'art. 28 C.d.S. impone ai concessionari di reti e servizi pubblici (ferrovie, linee elettriche, metanodotti, acquedotti, fognature ecc.) di rispettare le prescrizioni dell'ente proprietario della strada per la conservazione della sede stradale e la sicurezza della circolazione. Stabilisce inoltre che, quando esigenze di viabilità richiedono lo spostamento degli impianti, i relativi costi sono a carico del gestore del servizio.

Chi sono i soggetti obbligati dall'art. 28 C.d.S.?

Sono soggetti agli obblighi dell'art. 28 C.d.S. tutti i concessionari di infrastrutture che interferiscono con le strade: gestori di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, teleferiche, linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), oleodotti, metanodotti, acquedotti, reti del gas, fognature e, in generale, qualsiasi servizio che utilizzi in qualunque modo le strade pubbliche.

Cosa stabilisce il comma 2 dell'art. 28 del nuovo Codice della Strada?

Il comma 2 dell'art. 28 C.d.S. prevede che, quando comprovate esigenze di viabilità rendano necessario spostare impianti e opere dei concessionari, l'onere economico dello spostamento è a carico del gestore del servizio pubblico. I tempi e le modalità dei lavori devono essere concordati tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore risarcisce i danni e paga le penali previste nella convenzione.

Il concessionario può rifiutarsi di spostare i propri impianti richiamando l'art. 28 C.d.S.?

No. L'art. 28 C.d.S. non attribuisce al concessionario il diritto di mantenere i propri impianti nella sede originaria quando l'ente proprietario della strada lo richieda per comprovate esigenze di viabilità. Il concessionario è tenuto a spostare gli impianti sostenendone i costi, potendo soltanto concordare i termini e le modalità dell'intervento per contemperare i rispettivi interessi pubblici.

Quali sono le conseguenze del ritardo nell'eseguire i lavori previsti dall'art. 28 C.d.S.?

In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori di spostamento degli impianti, il gestore del pubblico servizio è obbligato a risarcire i danni subiti dall'ente proprietario della strada e a corrispondere le penali eventualmente fissate nella convenzione di concessione. Il ritardo deve risultare ingiustificato: cause oggettive adeguatamente documentate possono escludere o ridurre la responsabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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