Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 C.d.S. – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

In sintesi

  • I concessionari di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, linee elettriche, telefoniche, oleodotti, metanodotti, acquedotti, reti gas e fognature sono soggetti agli obblighi imposti dall'ente proprietario della strada.
  • Le prescrizioni riguardano la conservazione della sede stradale e la sicurezza della circolazione.
  • Per gli impianti di trasporto i provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente.
  • Quando esigenze di viabilità impongono lo spostamento degli impianti, i costi sono a carico del gestore del pubblico servizio.
  • I termini e le modalità dei lavori di spostamento sono concordati tra le parti contemperando i rispettivi interessi pubblici.
  • In caso di ritardo ingiustificato, il gestore è tenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle penali convenzionali.
Indice dei contenuti

Art. 28 C.d.S.: i concessionari di reti e servizi pubblici devono rispettare le prescrizioni dell'ente proprietario della strada per sicurezza e conservazione.

Ratio

L'articolo 28 del Codice della Strada pone un obbligo generale di osservanza dei vincoli imposti dall'ente proprietario della strada nei confronti di chiunque detiene una concessione di servizio pubblico che interessa la strada: ferrovie, tranvie, servizi idrici, elettrici, telefonici, oleodotti, metanodotti, fognature. La ratio è di proteggere l'integrità del corpo stradale e la sicurezza della circolazione dagli effetti destabilizzanti che comportamenti negligenti dei concessionari potrebbero causare. Inoltre, la norma attribuisce responsabilità economica al gestore del servizio nel caso di necessità di spostamento di impianti, imponendo tempistiche concrete e compensi per ritardi ingiustificati.

Analisi

Il primo comma dell'articolo 28 impone ai concessionari di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecniche fissate dall'ente proprietario della strada. Le prescrizioni riguardano essenzialmente: modalità di posa in opera, manutenzione, protezione del corpo stradale, misure di sicurezza della circolazione. Nel caso di servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, funivie), i provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente, garantendo così il coordinamento. Il regolamento operativo specifica le modalità di rilascio delle concessioni, i tempi e i casi di deroga. Il secondo comma disciplina l'ipotesi di necessità di modifica o spostamento degli impianti: qualora comprovate esigenze di viabilità lo richiedano (allargamento strada, adeguamento geometrico, riqualificazione), l'ente proprietario può ordinare lo spostamento in sedi predisposte. I costi di spostamento ricadono integralmente sul gestore del servizio pubblico. Le modalità di esecuzione devono essere concordate preventivamente tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato del gestore, scattano il dovere di risarcimento danni e il pagamento delle penali contrattuali.

Quando si applica

L'articolo 28 si applica nella pratica ogni volta che un ente proprietario di strada necessita di comunicare prescrizioni ai concessionari (casi ordinari) o di ordinare lo spostamento di impianti (casi straordinari). È norma di uso costante negli interventi di adeguamento stradale, nella gestione dei sottoservizi in ambito urbano, e nei procedimenti di appalto per la gestione delle strade. Si applica anche nelle controversie contrattuali tra ente stradale e gestore di servizio pubblico.

Connessioni

Strettamente connesso all'articolo 26 (competenza di rilascio), agli articoli 29-34 (obblighi specifici per piantagioni, acque, canali, oneri supplementari), al diritto amministrativo della concessione e alla disciplina delle utilities pubbliche (leggi su gas, acqua, telecomunicazioni). Rimanda altresì alle normative tecniche e alle convenzioni specifiche per ogni servizio.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Metanodotto interferente con un'opera di ampliamento stradale

Il Comune di Villanova delibera l'ampliamento di una strada provinciale. La condotta del metano gestita da Tizio S.p.A. corre parallelamente alla carreggiata e risulta incompatibile con il nuovo tracciato. L'ente proprietario notifica formale richiesta di spostamento indicando l'apposita sede alternativa già predisposta. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, C.d.S., Tizio S.p.A. è tenuta a sostenere integralmente i costi di riposizionamento e a concordare con il Comune un cronoprogramma dei lavori. Il ritardo ingiustificato nell'avvio del cantiere espone la società al risarcimento dei danni subiti dall'ente e alle penali previste nella convenzione accessoria alla concessione.

Caso 2: Linea elettrica aerea e manutenzione straordinaria della viabilità montana

La Provincia di Altomonte dispone la rifacimento del manto stradale su una strada di montagna. Caio S.r.l., concessionaria di una linea elettrica aerea che attraversa la carreggiata, non rispetta le prescrizioni tecniche impartite dall'ente stradale circa l'altezza minima dei conduttori durante i lavori, aumentando il rischio per gli operai del cantiere. L'ente proprietario, in applicazione dell'art. 28, comma 1, C.d.S., diffida Caio S.r.l. ad adeguarsi immediatamente alle prescrizioni di sicurezza, riservandosi di agire per il risarcimento dei danni eventualmente causati dall'inadempimento.

Caso 3: Rete fognaria e intervento urgente su strada statale

ANAS rileva un cedimento del piano viabile su una strada statale causato da infiltrazioni provenienti da una fognatura comunale gestita in concessione da Sempronio Multiservizi S.p.A. L'ente stradale impone la messa in sicurezza immediata dell'impianto secondo le prescrizioni tecniche vigenti. Sempronio Multiservizi, pur riconoscendo il guasto, ritarda l'intervento di tre settimane adducendo difficoltà organizzative non documentate. L'ANAS, ritenendo ingiustificato il ritardo ai sensi dell'art. 28, comma 2, C.d.S., attiva la procedura di risarcimento e applica le penali previste nella convenzione di concessione, pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo oltre il termine concordato.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 28 del Codice della Strada?

L'art. 28 C.d.S. impone ai concessionari di reti e servizi pubblici (ferrovie, linee elettriche, metanodotti, acquedotti, fognature ecc.) di rispettare le prescrizioni dell'ente proprietario della strada per la conservazione della sede stradale e la sicurezza della circolazione. Stabilisce inoltre che, quando esigenze di viabilità richiedono lo spostamento degli impianti, i relativi costi sono a carico del gestore del servizio.

Chi sono i soggetti obbligati dall'art. 28 C.d.S.?

Sono soggetti agli obblighi dell'art. 28 C.d.S. tutti i concessionari di infrastrutture che interferiscono con le strade: gestori di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, teleferiche, linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), oleodotti, metanodotti, acquedotti, reti del gas, fognature e, in generale, qualsiasi servizio che utilizzi in qualunque modo le strade pubbliche.

Cosa stabilisce il comma 2 dell'art. 28 del nuovo Codice della Strada?

Il comma 2 dell'art. 28 C.d.S. prevede che, quando comprovate esigenze di viabilità rendano necessario spostare impianti e opere dei concessionari, l'onere economico dello spostamento è a carico del gestore del servizio pubblico. I tempi e le modalità dei lavori devono essere concordati tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore risarcisce i danni e paga le penali previste nella convenzione.

Il concessionario può rifiutarsi di spostare i propri impianti richiamando l'art. 28 C.d.S.?

No. L'art. 28 C.d.S. non attribuisce al concessionario il diritto di mantenere i propri impianti nella sede originaria quando l'ente proprietario della strada lo richieda per comprovate esigenze di viabilità. Il concessionario è tenuto a spostare gli impianti sostenendone i costi, potendo soltanto concordare i termini e le modalità dell'intervento per contemperare i rispettivi interessi pubblici.

Quali sono le conseguenze del ritardo nell'eseguire i lavori previsti dall'art. 28 C.d.S.?

In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori di spostamento degli impianti, il gestore del pubblico servizio è obbligato a risarcire i danni subiti dall'ente proprietario della strada e a corrispondere le penali eventualmente fissate nella convenzione di concessione. Il ritardo deve risultare ingiustificato: cause oggettive adeguatamente documentate possono escludere o ridurre la responsabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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