Art. 11 C.d.S. – Servizi di polizia stradale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
In sintesi
L'art. 11 CdS definisce i servizi di polizia stradale: prevenzione violazioni, rilevazione incidenti, regolazione traffico e tutela delle strade.
Ratio
L'articolo 11 del Codice della Strada definisce il perimetro dei servizi di polizia stradale, attribuendoli al Ministero dell'interno con competenza coordinativa generale. I servizi comprendono la prevenzione e l'accertamento delle violazioni, la rilevazione degli incidenti, la predisposizione di servizi di regolazione del traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione e la tutela del corretto uso della strada. Gli organi di polizia partecipano inoltre a operazioni di soccorso automobilistico e collaborano a studi sul traffico.
Analisi
La norma stabilisce una distinzione tra responsabilità organizzativa (Ministero interno) e esecutiva (pluralità di organi coordinati). Il Ministero esercita il coordinamento generale, mentre i comuni hanno competenza specifica nei centri abitati. Gli interessati (parti di incidente, proprietari di veicoli) hanno il diritto di chiedere agli organi di polizia informazioni su: modalità dell'incidente, residenza e domicilio delle parti, copertura assicurativa, dati di individuazione dei veicoli. Questo diritto favorisce la trasparenza e la certezza del sinistro.
Quando si applica
Si applica continuamente su tutte le strade e aree pubbliche. La responsabilità specifica dei comuni nei centri abitati comporta una maggiore localizzazione dei servizi e una maggiore vicinanza alle esigenze della comunità locale, mentre al Ministero rimane il ruolo di regia e indirizzo generale.
Connessioni
Integrato dall'articolo 12 (organi preposti ai servizi) e dai poteri delle autorità territoriali (articolo 14 per enti proprietari). Correlato alle competenze relative alle autorizzazioni (articoli 5-9) e al coordinamento con altre amministrazioni (prefetture, comuni, regioni). La disciplina riflette il principio di sussidiarietà e di distribuzione del potere su più livelli.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 11 del Codice della Strada?
L'art. 11 CdS definisce i servizi di polizia stradale, elencando le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni, rilevazione degli incidenti, regolazione del traffico, scorta e tutela della strada. Attribuisce la competenza generale al Ministero dell'interno, fatte salve le prerogative comunali nei centri abitati, e riconosce agli interessati il diritto di accedere alle informazioni raccolte in occasione di incidenti stradali.
Qual è la differenza tra art. 11 e art. 12 del Codice della Strada?
L'art. 11 definisce le funzioni e il riparto di competenze dei servizi di polizia stradale in senso oggettivo. L'art. 12, invece, individua soggettivamente gli organi abilitati a espletare tali servizi: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e altri enti specificamente indicati. I due articoli si integrano: l'art. 11 dice 'cosa' si fa, l'art. 12 dice 'chi' lo fa.
Cosa si intende per 'articolo 11 bis' del Codice della Strada?
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) nella sua formulazione vigente non contiene un 'art. 11 bis'. Alcune ricerche possono fare riferimento a disposizioni introdotte da decreti correttivi o a norme di settori affini (es. trasporto professionale). È opportuno verificare sempre la versione aggiornata del codice su fonti ufficiali come Normattiva.it per accertare eventuali articoli aggiuntivi introdotti da successive modifiche legislative.
Chi può richiedere informazioni sugli incidenti stradali ai sensi dell'art. 11 CdS?
Secondo l'art. 11, comma 4, possono richiedere informazioni all'organo di polizia intervenuto tutti i soggetti 'interessati', ossia le parti coinvolte nel sinistro, i loro rappresentanti legali e le compagnie assicurative. Le informazioni accessibili riguardano le modalità dell'incidente, residenza e domicilio delle parti, copertura assicurativa dei veicoli e relativi dati di identificazione (targa, telaio).
Il Comune ha competenza sulla polizia stradale?
Sì, ma in modo circoscritto. L'art. 11, comma 3, riserva al Ministero dell'interno la competenza generale, ma fa 'salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati'. Nei centri abitati, dunque, la Polizia Locale esercita le funzioni di polizia stradale in via ordinaria. Il Ministero mantiene tuttavia il coordinamento complessivo di tutti i servizi di polizia stradale, anche di quelli esercitati dagli organi comunali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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