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Art. 8 C.d.S. – Circolazione nelle piccole isole
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
L'art. 8 CdS consente al Ministero di vietare l'accesso ai veicoli di non residenti nelle piccole isole turistiche nei mesi di punta.
Ratio
La norma riconosce una peculiarità geografica e infrastrutturale delle piccole isole: la limitata rete stradale (massimo 50 km) espone a rischi di saturazione e di incidentalità elevata durante i mesi di alta stagione turistica. La disciplina è derogatoria rispetto al sistema generale del Codice della Strada perché autorizza il Ministero a interdire, tramite decreto, l'affluenza di veicoli privati a non residenti. Tale deroga è giustificata dalle esigenze di sicurezza pubblica stradale e dalla tutela della quiete di vita negli insediamenti isolani. La ratio è proteggere tanto i residenti quanto i visitatori stessi da rischi eccessivi derivanti dalla congestione in aree a capacità limitata.
Analisi
L'articolo prevede che, qualora sussistano specifiche condizioni (piccolo comune isolano dichiarato di soggiorno o cura, rete stradale extraurbana non superiore a 50 km, difficoltà e pericoli del traffico automobilistico particolarmente intensi), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa, sentite le regioni e i comuni interessati, emanare un decreto che vieta l'affluenza e la circolazione di veicoli di proprietà di persone non facenti parte della popolazione stabile. Il decreto può contenere deroghe per specifiche categorie di veicoli (mezzi di soccorso, veicoli pubblici, mezzi per servizi essenziali). Il comma 2 prevede sanzioni amministrative per violazione degli obblighi, divieti e limitazioni (euro 357-1.433). Il procedimento prefettizio presuppone valutazioni obiettive circa la dimensione della rete stradale e il livello di pericolo, non meramente discrezionali.
Quando si applica
La norma si applica in contesti assai specifici: piccole isole quali Ischia, Capri, Procida nel golfo di Napoli; Ustica in Sicilia; Pantelleria; Favignana in provincia di Trapani; e simili. Il decreto ministeriale è effettivo nei mesi di alta stagione turistica (tipicamente giugno-settembre), durante i quali l'accesso automobilistico è vietato ai non residenti, mentre i residenti e i veicoli pubblici sono liberi di circolare. L'applicazione è in capo ai sindaci e alle polizie municipali, che controllano i documenti di identità per accertare la residenza.
Connessioni
L'art. 8 si coordina con le disposizioni sulla polizia stradale (art. 12), sul controllo della circolazione (artt. 5-7), e con la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di viabilità. Rilevante inoltre il coordinamento con le discipline regionali sulla mobilità e con i piani di sviluppo turistico sostenibile. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che le restrizioni alla circolazione secondo l'art. 8 sono legittime ove sussistano le condizioni fattuali e procedurali indicate (isole piccole, rete limitata, effettivi pericoli intensi), tuttavia la verifica concreta di tali condizioni è suscettibile di ricorso amministrativo se manifestamente errata.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 8 del Codice della Strada?
L'art. 8 C.d.S. consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di vietare, con apposito decreto, l'afflusso e la circolazione dei veicoli di non residenti nelle piccole isole turistiche nei mesi di punta, quando la rete stradale extraurbana non supera 50 km e il traffico è particolarmente pericoloso.
Qual è la sanzione per chi viola l'art. 8 del Codice della Strada?
Chi viola i divieti e le limitazioni previsti dall'art. 8 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 357 a euro 1.433, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
L'art. 8 C.d.S. è collegato all'art. 142 sul limite di velocità?
No, sono norme distinte. L'art. 142 C.d.S. disciplina i limiti di velocità di carattere generale. L'art. 8 riguarda esclusivamente la facoltà ministeriale di vietare la circolazione dei veicoli di non residenti nelle piccole isole; eventuali limiti di velocità in tali contesti sono regolati da altre disposizioni.
L'art. 8 C.d.S. è collegato all'art. 180 sull'obbligo di esibizione dei documenti?
No, sono disposizioni autonome. L'art. 180 C.d.S. riguarda l'obbligo di esibire patente, carta di circolazione e altri documenti agli organi di polizia stradale. L'art. 8 disciplina invece le restrizioni di accesso nelle piccole isole, anche se i due articoli possono operare contestualmente nel corso di un controllo.
Quali isole sono interessate dal divieto previsto dall'art. 8 C.d.S.?
La norma si applica alle piccole isole che ospitano comuni dichiarati di soggiorno o di cura, con rete stradale extraurbana non superiore a 50 km e traffico particolarmente intenso e pericoloso. In Italia sono storicamente interessate alcune isole minori del Tirreno e dell'Adriatico, ma il divieto diventa operativo solo con l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale per ciascuna realtà.
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