Disposizione transitoria XVII — Costituzione
Disposizioni transitorie e finali — in vigore dal 1° gennaio 1948
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
In sintesi
Disciplina i compiti residui dell'Assemblea Costituente dopo l'approvazione della Costituzione, fino alle elezioni del 18 aprile 1948.
Ratio
La Disposizione XVII disciplina i compiti dell'Assemblea Costituente nel transitorio: promulgazione della Costituzione, elezione del Senato e approvazione di statuti regionali speciali. Il costituente sapeva che il primo Senato doveva nascere da processo costituente, non da elezione ordinaria; la norma fissa le scadenze e la procedura.
Analisi
L'Assemblea era convocabile dal Presidente per tre materie tassative: legge elezione Senato, statuti regionali speciali, legge per la stampa. Fino alle elezioni delle nuove Camere (maggio 1948), l'Assemblea poteva funzionare come organo provvisorio per delibere rientranti nella sua competenza originaria (artt. 2-3 d.lgs. 1946 n. 98). Le Commissioni permanenti restavano operative e potevano rinviare disegni di legge al Governo con osservazioni. Inoltre, i deputati potevano interrogare il Governo con risposta scritta. Questa struttura permise una transizione senza vuoti negli organi di governo.
Quando si applica
Operativamente dal 1° gennaio 1948 fino alle elezioni maggio 1948. È completamente decaduta al termine della prima legislatura ordinaria. Oggi ha solo valore storico e documentale.
Connessioni
Si intreccia con la Disposizione XVIII (promulgazione della Costituzione) e con il d.lgs. 1946 n. 98 (struttura Assemblea). Ha reso possibile l'approvazione della legge 2 gennaio 1948 n. 1 (elezione Senato) e degli statuti siciliano e sardo. La Corte non ha mai dovuto interpretarla perché il termine ha già esaurito i suoi effetti.
Domande frequenti
Perché l'Assemblea Costituente continuò a operare dopo aver approvato la Costituzione?
L'Assemblea Costituente non si sciolse immediatamente perché restava necessario completare alcune leggi fondamentali per l'avvio del nuovo ordinamento repubblicano: la legge elettorale del Senato, gli statuti delle Regioni a statuto speciale e la legge sulla stampa. La Disposizione transitoria XVII le assegnò questi compiti entro il 31 gennaio 1948, garantendo continuità istituzionale nel passaggio dalla fase costituente a quella costituzionale.
Quali leggi approvò concretamente l'Assemblea Costituente nel periodo transitorio?
Nel periodo transitorio l'Assemblea Costituente approvò la legge elettorale del Senato della Repubblica (L. 6 febbraio 1948, n. 29) e i primi statuti delle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige). La legge sulla stampa, invece, non fu approvata entro i termini previsti dal 31 gennaio 1948.
Quando cessò definitivamente l'Assemblea Costituente?
L'Assemblea Costituente cessò definitivamente le proprie funzioni con lo svolgimento delle prime elezioni politiche repubblicane del 18 aprile 1948 e la successiva costituzione delle nuove Camere, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, elette in base alla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Chi poteva richiedere la riconvocazione dell'Assemblea Costituente dopo il 31 gennaio 1948?
Fino alle elezioni del 18 aprile 1948, l'Assemblea Costituente poteva essere riconvocata dal proprio Presidente su richiesta motivata del Governo oppure di almeno duecento deputati. La riconvocazione era ammessa solo per deliberare nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 16 marzo 1946, n. 98, e non per qualsiasi questione.
Che funzione avevano le Commissioni permanenti durante il periodo transitorio?
Durante il periodo transitorio le Commissioni permanenti dell'Assemblea Costituente restavano in funzione con un ruolo esclusivamente consultivo: rinviavano al Governo i disegni di legge ricevuti corredandoli di osservazioni e proposte di emendamenti, senza poter procedere all'approvazione definitiva. I singoli deputati conservavano inoltre la facoltà di presentare interrogazioni al Governo con richiesta di risposta scritta.
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