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Disposizione transitoria II — Costituzione
Disposizioni transitorie e finali — in vigore dal 1° gennaio 1948
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
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In sintesi
In assenza di tutti i Consigli regionali, l'elezione del Presidente della Repubblica spetta alle sole due Camere.
Commento storico-giuridico
La disposizione transitoria II risponde a un'esigenza pratica sorta nell'immediato dopoguerra: al momento dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948) e della prima elezione presidenziale (maggio 1948), le regioni ordinarie non erano ancora state istituite né i relativi Consigli eletti. L'art. 83 Cost. prevede che al collegio elettorale del Presidente partecipino, oltre ai parlamentari, tre delegati per ogni Consiglio regionale (uno per la Valle d'Aosta); questa disposizione transitoria sospende tale meccanismo fino alla piena operatività dell'ordinamento regionale. L'elezione di Luigi Einaudi dell'11 maggio 1948 avvenne dunque con il solo voto delle Camere, in piena legittimità costituzionale grazie a questa clausola derogatoria. La norma testimonia la lungimiranza dei Costituenti, che anticiparono il disallineamento temporale tra l'entrata in vigore della Carta e il completamento dell'assetto istituzionale repubblicano.
Domande frequenti
Perché esiste questa disposizione transitoria nella Costituzione?
Perché al momento dell'entrata in vigore della Costituzione le regioni ordinarie non erano ancora istituite, rendendo impossibile la partecipazione dei loro delegati all'elezione presidenziale prevista dall'art. 83 Cost.
Quante volte è stata applicata concretamente questa norma?
Una sola volta, in occasione dell'elezione di Luigi Einaudi dell'11 maggio 1948, prima elezione presidenziale della Repubblica italiana.
Chi votò per eleggere il primo Presidente della Repubblica nel 1948?
Esclusivamente i componenti delle due Camere — Camera dei deputati e Senato della Repubblica — riuniti in seduta comune, senza alcun delegato regionale.
Cosa sarebbe accaduto se solo alcuni Consigli regionali fossero stati costituiti?
La disposizione prevede che tutti i Consigli debbano essere costituiti: anche la mancanza di uno solo comporta l'esclusione dell'intero corpo dei delegati regionali, con voto affidato alle sole Camere.
Questa disposizione transitoria è ancora applicabile oggi?
Teoricamente sì, se al momento di un'elezione presidenziale risultasse non costituito anche un solo Consiglio regionale; in pratica, dall'istituzione delle regioni ordinarie nel 1970, la norma è divenuta di fatto inapplicabile.
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