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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 100 Cost. — Sezione III – Gli organi ausiliari

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

In sintesi

  • Il Consiglio di Stato svolge funzioni di consulenza giuridico-amministrativa e di giustizia nell'amministrazione.
  • La Corte dei conti controlla preventivamente gli atti del Governo e la gestione del bilancio statale.
  • Entrambi gli istituti sono indipendenti dal Governo per garantire imparzialità e autonomia.

L'art. 100 Cost. istituisce Consiglio di Stato e Corte dei conti come organi ausiliari indipendenti dal Governo.

Ratio

L'articolo 100 della Costituzione istituisce il sistema di controlli costituzionali sui due principali organi ausiliari della giustizia amministrativa e finanziaria. La norma poggia sulla necessità di garantire trasparenza e legalità nell'azione amministrativa dello Stato, affidando al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti funzioni di controllo e consulenza destinate a presidiarla. Il fondamento costituzionale risiede nel principio della sovranità popolare: se la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.), i controlli amministrativi devono essere strutturati per attestare che tale amministrazione avvenga secondo le regole fissate dalla legge.

Analisi

Il Consiglio di Stato esercita una duplice funzione: consulenza giuridico-amministrativa e tutela della giustizia nell'amministrazione. La prima comporta il rilascio di pareri su provvedimenti amministrativi, spesso obbligatori per legge; la seconda attiene alla giurisdizione amministrativa ordinaria, volta a proteggere interessi legittimi e diritti soggettivi rispetto alla pubblica amministrazione. La Corte dei conti, invece, incarna il controllo finanziario dello Stato. Opera secondo due modalità: il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo (vaglio ex ante della conformità alle norme), e il controllo successivo sulla gestione del bilancio (rendicontazione ex post). Inoltre, partecipa ai controlli sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce ordinariamente, ampliando così la portata della vigilanza oltre l'amministrazione centrale. La relazione diretta al Parlamento costituisce un elemento di indipendenza istituzionale: la Corte non risponde al Governo, ma comunica direttamente ai rappresentanti del popolo i risultati del suo operato. L'indipendenza assicurata dalla legge ai due istituti e ai loro componenti è essenziale: senza di essa, il controllo rischierebbe di diventare strumento di potere esecutivo.

Quando si applica

Il Consiglio di Stato interviene ogniqualvolta un'amministrazione deve adottare provvedimenti su materie coperte da obbligo di parere, oppure quando insorga controversia sulla legittimità di atti amministrativi. La Corte dei conti opera annualmente per la redazione e il controllo dei bilanci dello Stato, inoltre esamina la gestione di enti pubblici non territoriali sovvenzionati dallo Stato. La denuncia di un atto amministrativo illegittimo davanti al Consiglio di Stato, oppure il ricorso alla Corte dei conti contro la revoca di agevolazioni concesse in modo vizio, sono esempi concreti di applicazione.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 97 Cost. (principi amministrativi), l'art. 103 Cost. (giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti), e l'art. 108 Cost. (indipendenza garantita per legge). Il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.) consente ai cittadini di impugnare gli atti amministrativi davanti a questi organi. Sul piano legislativo, il d.lgs. 104/2010 (TAR) e il d.lgs. 286/1999 (Corte dei conti) disciplinano nel dettaglio le procedure.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 100 della Costituzione italiana?

L'art. 100 Cost. istituisce il Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico-amministrativa, e la Corte dei conti, organo di controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio, garantendo l'indipendenza di entrambi dal Governo.

Cosa dice l'art. 100 comma 2 della Costituzione italiana?

Il secondo comma attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, con facoltà di estendere la vigilanza agli enti pubblici finanziati dallo Stato.

Ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, cosa assicura la legge?

La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché dei loro componenti, di fronte al Governo, garantendo che le funzioni di consulenza e controllo siano esercitate in modo imparziale e autonomo.

Quali sono le funzioni del Consiglio di Stato secondo l'art. 100 Cost.?

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. In pratica esprime pareri su atti normativi e regolamentari e svolge funzioni giurisdizionali in materia amministrativa.

Come si distinguono i controlli della Corte dei conti previsti dall'art. 100 Cost.?

La Corte dei conti esercita due tipologie di controllo: quello preventivo di legittimità, che precede l'efficacia degli atti governativi, e quello successivo sulla gestione del bilancio, che verifica a consuntivo la correttezza della spesa pubblica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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