Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 Cost. – Principi fondamentali

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 22 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • La Repubblica è una e indivisibile: nessuna parte del territorio nazionale può secedere o essere ceduta.
  • Lo Stato riconosce e promuove le autonomie locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni).
  • È previsto il più ampio decentramento amministrativo nei servizi statali.
  • La legislazione statale deve adeguarsi ai principi e alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Indice dei contenuti

Art. 5 Cost.: unità della Repubblica, autonomie locali e decentramento amministrativo spiegati chiaramente.

Ratio

L'articolo 5 della Costituzione incarna il principio di sussidiarietà e autonomia territoriale, riconoscendo che la Repubblica italiana è «una e indivisibile» ma articolata in organismi territoriali dotati di autonomia. La norma bilancia il principio di unità nazionale con il riconoscimento della diversità territoriale e amministrativa.

Analisi

La disposizione contiene tre elementi: (1) la dichiarazione che la Repubblica è «una e indivisibile»; (2) il riconoscimento e la promozione delle «autonomie locali»; (3) l'impegno a realizzare il «più ampio decentramento amministrativo». Questi elementi non sono in contraddizione, ma rappresentano il progetto di assetto federalistico temperato dell'Italia.

Quando si applica

La norma si applica nella progettazione delle politiche territoriali, nella distribuzione delle competenze tra Stato e enti locali (Regioni, Province, Comuni), nella definizione dei poteri amministrativi locali. Il decentramento amministrativo è un dovere della Repubblica, non una semplice opzione.

Connessioni

Si collega al Titolo V della Costituzione (artt. 114-133) che disciplina l'assetto amministrativo territoriale. È in rapporto di reciproco completamento con i principi di unità nazionale (art. 1) e diritti dei cittadini (artt. 2-3). Orientamento normativo anche per l'Unione europea e i principi di sussidiarietà territoriale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 303/2003

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha letto l'art. 5 Cost. in combinato con gli artt. 117 e 118 Cost., affermando che il principio autonomistico convive con esigenze unitarie attraverso sussidiarietà e leale collaborazione: lo Stato può attrarre in sussidiarietà funzioni amministrative anche in materie di competenza regionale, ma solo previa intesa con le Regioni interessate e con scrutinio stretto di proporzionalità.

Corte Cost., sent. n. 192/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Pronunciandosi sulla legge sull'autonomia differenziata (l. 86/2024), la Corte ha ribadito che l'art. 5 Cost. impone di conciliare unità e indivisibilità della Repubblica con il pluralismo territoriale: la differenziazione deve riguardare specifiche funzioni, non blocchi di materie, e deve preservare uguaglianza dei diritti e solidarietà fra Regioni attraverso la determinazione dei LEP.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e il ricorso al TAR

Tizio, residente in un piccolo Comune, impugna un provvedimento statale che accentra un servizio anagrafico togliendo competenze al suo Municipio. Il giudice amministrativo, richiamando l'art. 5 Cost., censura la norma statale perché contraria al principio di decentramento, rinviando la questione alla Corte Costituzionale.

Caso 2: Caio e la Regione

Caio è consigliere regionale di una Regione a statuto ordinario che approva una legge di autodeterminazione con cui dichiara di volersi separare dallo Stato. La Corte Costituzionale dichiara la legge immediatamente incostituzionale per violazione del principio di indivisibilità sancito dall'art. 5 Cost.

Caso 3: Sempronio e i servizi scolastici

Sempronio, dirigente ministeriale, propone di accentrare la gestione degli edifici scolastici sottraendola ai Comuni. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, rileva il contrasto con l'art. 5 Cost. e suggerisce di mantenere la competenza locale, adeguando la normativa statale al principio di decentramento.

Domande frequenti

Cosa significa che la Repubblica è «una e indivisibile»?

Significa che il territorio e la sovranità nazionale non possono essere frazionati: è vietata qualsiasi forma di secessione, cessione di territori o creazione di stati separati all'interno della Repubblica italiana.

Qual è la differenza tra autonomia locale e decentramento amministrativo?

L'autonomia locale indica la capacità degli enti territoriali (Comuni, Regioni, ecc.) di autogovernarsi con propri poteri normativi e amministrativi. Il decentramento amministrativo riguarda invece la distribuzione di funzioni esecutive statali verso uffici periferici o enti locali, senza necessariamente attribuire loro autonomia normativa.

L'art. 5 Cost. è stato modificato dalla riforma del Titolo V del 2001?

No, l'art. 5 è rimasto invariato. La riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001) ha invece modificato gli artt. 114-133, dando attuazione concreta ai principi di autonomia e decentramento già enunciati nell'art. 5.

Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia rispetto a quelle ordinarie?

Sì. Le cinque Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) godono di competenze legislative ed amministrative più ampie, attribuite con legge costituzionale, sempre nel rispetto del limite dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

Un Comune può rifiutarsi di applicare una legge statale ritenendola lesiva della propria autonomia?

No. Il Comune non può disapplicare unilateralmente una legge statale. Può però sollevare, tramite il giudizio in via principale, un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che valuterà se la norma statale viola i principi di autonomia e decentramento garantiti dalla Costituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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