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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 5 Cost. — Principi fondamentali

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

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In sintesi

  • La Repubblica è una e indivisibile: nessuna parte del territorio nazionale può secedere o essere ceduta.
  • Lo Stato riconosce e promuove le autonomie locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni).
  • È previsto il più ampio decentramento amministrativo nei servizi statali.
  • La legislazione statale deve adeguarsi ai principi e alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 5 Cost.: unità della Repubblica, autonomie locali e decentramento amministrativo spiegati chiaramente.

Ratio

L'articolo 5 della Costituzione incarna il principio di sussidiarietà e autonomia territoriale, riconoscendo che la Repubblica italiana è «una e indivisibile» ma articolata in organismi territoriali dotati di autonomia. La norma bilancia il principio di unità nazionale con il riconoscimento della diversità territoriale e amministrativa.

Analisi

La disposizione contiene tre elementi: (1) la dichiarazione che la Repubblica è «una e indivisibile»; (2) il riconoscimento e la promozione delle «autonomie locali»; (3) l'impegno a realizzare il «più ampio decentramento amministrativo». Questi elementi non sono in contraddizione, ma rappresentano il progetto di assetto federalistico temperato dell'Italia.

Quando si applica

La norma si applica nella progettazione delle politiche territoriali, nella distribuzione delle competenze tra Stato e enti locali (Regioni, Province, Comuni), nella definizione dei poteri amministrativi locali. Il decentramento amministrativo è un dovere della Repubblica, non una semplice opzione.

Connessioni

Si collega al Titolo V della Costituzione (artt. 114-133) che disciplina l'assetto amministrativo territoriale. È in rapporto di reciproco completamento con i principi di unità nazionale (art. 1) e diritti dei cittadini (artt. 2-3). Orientamento normativo anche per l'Unione europea e i principi di sussidiarietà territoriale.

Domande frequenti

Cosa significa che la Repubblica è «una e indivisibile»?

Significa che il territorio e la sovranità nazionale non possono essere frazionati: è vietata qualsiasi forma di secessione, cessione di territori o creazione di stati separati all'interno della Repubblica italiana.

Qual è la differenza tra autonomia locale e decentramento amministrativo?

L'autonomia locale indica la capacità degli enti territoriali (Comuni, Regioni, ecc.) di autogovernarsi con propri poteri normativi e amministrativi. Il decentramento amministrativo riguarda invece la distribuzione di funzioni esecutive statali verso uffici periferici o enti locali, senza necessariamente attribuire loro autonomia normativa.

L'art. 5 Cost. è stato modificato dalla riforma del Titolo V del 2001?

No, l'art. 5 è rimasto invariato. La riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001) ha invece modificato gli artt. 114-133, dando attuazione concreta ai principi di autonomia e decentramento già enunciati nell'art. 5.

Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia rispetto a quelle ordinarie?

Sì. Le cinque Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) godono di competenze legislative ed amministrative più ampie, attribuite con legge costituzionale, sempre nel rispetto del limite dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

Un Comune può rifiutarsi di applicare una legge statale ritenendola lesiva della propria autonomia?

No. Il Comune non può disapplicare unilateralmente una legge statale. Può però sollevare, tramite il giudizio in via principale, un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che valuterà se la norma statale viola i principi di autonomia e decentramento garantiti dalla Costituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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