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Art. 722 c.p. Pena accessoria e misura di sicurezza
In vigore dal 1° luglio 1931
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ogni condanna per azzardo comporta pubblicazione della sentenza e confisca di tutto il denaro e gli attrezzi utilizzati nel gioco.
Ratio
L'articolo 722 introduce pene accessorie (pubblicazione) e misure di sicurezza (confisca) che accompagnano la condanna per violazione degli articoli 718-720. La pubblicazione della sentenza è strumento di stigmatizzazione sociale e deterrenza, utilizzato soprattutto nei confronti di contravventori professionali che agiscono 'sotto i riflettori' della comunità locale. La confisca persegue l'obiettivo di neutralizzare i mezzi di commissione del reato e di prevenzione generale.
Analisi
La norma prevede due conseguenze automatiche della condanna: (1) La pubblicazione della sentenza, che il giudice ordina obbligatoriamente (non è facoltativo). Può avvenire tramite pubblicazione su giornali locali, affissione presso il comune, o altre forme pubblicitarie secondo modalità stabilite in sentenza. (2) La confisca, che è sempre ordinata (sempre, senza eccezioni). È confiscato: tutto il denaro presente al momento della scoperta del giuoco, tutti gli attrezzi destinati al giuoco (mazzi di carte, dadi, token, slot machine, terminali di gioco online). La confisca è una misura di sicurezza reale, non una punizione accessoria, quindi non richiede colpevolezza e si applica a prescindere da chi era il proprietario formale.
Quando si applica
Si applica automaticamente a ogni condanna per uno degli articoli 718-720. Non occorre che il giudice la disponga esplicitamente — scatta ipso iure. Esempi: se condannato per aver organizzato una casa da giuoco (art. 718), il denaro presente al momento della perquisizione e l'intera attrezzatura di giuoco sono confiscati. Se condannato come partecipante (art. 720), la confisca riguarda almeno il denaro che il singolo aveva in gioco. Se la partita si svolgeva con slot machine illegali, quelle sono confiscate al Comune o allo Stato.
Connessioni
Correlata agli articoli 718-721 (reati e definizioni) e al codice di procedura penale per le modalità di pubblicazione (articolo 534 cpp). Collegata anche alle norme sulla custodia dei beni confiscati e alla possibilità di dazione in beneficenza (articolo 240 c.p.). In caso di confisca di denaro sostanziale, il giudice di sorveglianza (per condanne a pena detentiva) può disporre il versamento ai servizi di aiuto alle vittime di ludopatia.
Domande frequenti
Se sono condannato per azzardo, quanto denaro sarà confiscato?
Tutto il denaro esposto al giuoco nel momento della scoperta. Se avevi 1000 euro in tavola, 1000 euro sono confiscati. Se il denaro era stato già ritirato, non è confiscabile (la confisca riguarda denaro presente durante il reato).
La confisca vale anche per gli attrezzi (carte, dadi, slot machine)?
Sì, sempre. Se la slot machine è di proprietà del bar, è confiscata al Comune. Se i mazzi di carte sono tuoi, sono confiscati. Tutti gli oggetti 'destinati al giuoco' sono sottratti e distrutti o donati.
Che succede se il giudice non ordina la pubblicazione della sentenza?
Non può ometterla — articolo 722 dice 'è sempre ordinata'. Se il giudice non la ordina, la sentenza è illegittima e può essere impugnata. La pubblicazione è obbligatoria, anche se il condannato è ignoto.
Posso fare ricorso contro la confisca?
La confisca è una misura di sicurezza, quindi si può ricorrere contro la sentenza complessiva. Ma se la sentenza è definitiva, la confisca è irreversibile — i beni sono già definitivamente persi.
Se il denaro confiscato è molto, viene donato a qualcuno?
Sì. La legge prevede che i denari confiscati per reati di azzardo possono essere dati a servizi di cura per i ludopatici, oppure al Fondo antiusura, o a organizzazioni no-profit. Il giudice decide la destinazione.
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