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Art. 718 c.p. Esercizio di giuochi di azzardo
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chiunque organizza o agevola giuochi d'azzardo in locali pubblici o privati rischia arresto e multa sostanziale.
Ratio
La norma protegge l'ordine pubblico e la moralità pubblica, contrastando la diffusione dei giuochi d'azzardo che storicamente rappresentano uno dei flagelli sociali. Il legislatore ha voluto scoraggiare fenomeni di ludopatia e conseguenti comportamenti illegali legati alle scommesse.
Analisi
L'articolo 718 colpisce due condotte: tenere un giuoco d'azzardo (aspetto organizzativo) e agevolarlo (aspetto facilitativo). Non importa se il luogo è pubblico, aperto al pubblico o privato — la punibilità è universale. La pena base è arresto dai 3 mesi a 1 anno con ammenda minima di 206 euro. Il secondo comma prevede aggravamento per contravventori abituali o professionali mediante libertà vigilata con cauzione di buona condotta.
Quando si applica
Si applica quando qualcuno organizza partite di poker, roulette, baccarat o altri giuochi di sorte con denaro in scommessa presso: bar, alberghi, circoli ricreativi, saloni private, abitazioni private. Non occorre che sia il proprietario del luogo — è sufficiente che lo tenga o lo agevoli. Sono irrilevanti la posta in gioco e il numero di partecipanti.
Connessioni
Strettamente collegato agli articoli 719 (circostanze aggravanti), 720 (partecipazione), 721 (definizioni di azzardo e case da giuoco) e 722 (pene accessorie e confisca). Correlato anche al decreto legislativo 159/2011 su misure di prevenzione antimafia, poiché le case da giuoco sono frequentemente usate per riciclaggio.
Domande frequenti
Il gioco privato tra amici in casa è illegale?
Sì, se c'è denaro in gioco (anche minime somme). L'articolo 718 non fa distinzione tra pubblico e privato. Chi organizza o facilita rimane punibile. Partecipare ha pena minore (articolo 720).
Qual è la differenza tra organizatore e partecipante?
L'organizatore (articolo 718) rischia arresto 3 mesi-1 anno + ammenda 206+. Il partecipante (articolo 720) ha pena minore: arresto fino 6 mesi o ammenda fino 1 milione lire (equivalente 500+ euro oggi). Chi organizza è il responsabile principale.
Se gioco a poker via internet, incorro nel reato?
Dipende. Le piattaforme autorizzate (AAMS/ADM) sono legittime. Ma usare servizi VPN per aggirare blocchi, o partecipare a giochi privati online organizzati da non autorizzati, integra l'articolo 720 e potenzialmente 718 per chi lo organizza.
Cosa succede se scoperto giocando d'azzardo in un circolo privato?
Se scoperto mentre partecipi, rischi arresto fino 6 mesi o multa fino 1 milione lire. Se il circolo è una vera 'casa da giuoco' (dedicata abitualmente al gioco), la pena raddoppia per sia il titolare che i partecipanti.
Qual è la confisca prevista dal reato?
È sempre ordinata la confisca di tutto il denaro presente al tavolo di gioco e di tutti gli attrezzi o oggetti destinati al gioco (carte, dadi, gettoni, computer per giochi online). Questi beni sono sequestrati e confiscati.
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