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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 716 c.p. Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga di minori

In vigore dal 1° luglio 1931

Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce il pubblico ufficiale che omette il tempestivo avviso dell'evasione di persone detenute o ricoverate
  • Si applica ai funzionari di carceri, riformatori e stabilimenti di esecuzione pene
  • Esteso a chiunque sia responsabile per legge di custodia o vigilanza di una persona
  • Pena: ammenda da 10 a 206 euro; non prevede reclusione ma solo sanzione pecuniaria

Art. 716 c.p.: il pubblico ufficiale che omette di denunciare l'evasione o fuga di detenuti è punito con ammenda da 10 a 206 euro.

Ratio

L'articolo 716 rappresenta un obbligo specifico di cooperazione con l'autorità giudiziaria: chi è responsabile della custodia di una persona (detenuto, internato in manicomio giudiziario, minore in riformatorio) deve comunicare immediatamente l'evasione o la fuga. La norma non punisce il fatto che la fuga accada (che sarebbe responsabilità del carceriere), ma l'omissione di denuncia. È un obbligo di informazione tempestiva che protegge l'interesse pubblico alla riacquisizione della persona.

Il principio sotteso è la lealtà istituzionale: un pubblico ufficiale è investito di potere di custodia e deve esercitarlo consapevolmente, il che include l'obbligo di segnalare tempestivamente anomalie. La pena è lieve (ammenda, non reclusione), perché il reato è omissivo (non azione) e secondario rispetto al fatto della fuga stessa.

Analisi

Il primo comma descrive il soggetto attivo 'il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico'. Sono inclusi: direttore del carcere, agenti di custodia, personale medico, amministrativo. Il fatto è l'omissione di dare 'immediato avviso all'autorità' della 'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata'. L'elemento temporale è critico: 'immediato' significa senza indugi, solitamente entro poche ore.

Il secondo comma estende la responsabilità a 'chi per legge o per provvedimento dell'autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza'. Questo include: tutori legali di minori in regime di custodia cautelare, operatori di comunità di recupero, infermieri in strutture ospedaliere con obbligo di custodia. La pena è fissa: ammenda da 10 a 206 euro (importo modesto, proporzionale alla natura omissiva del reato).

Quando si applica

Caso tipico: Tizio è direttore di un carcere. Un detenuto fugge dalle 2 di notte. Tizio viene informato alle 5 di mattina dal capo della vigilanza. Tizio omette di contattare il questore o i carabinieri fino alle 10 del mattino, quando il detenuto è già lontano. Questo comportamento rientra nell'articolo 716: l'omissione di 'immediato avviso'. Se il detenuto è ricatturato, il reato di fuga (del detenuto) rimane; Tizio incorre anche in 716.

Un altro caso: Caio è un educatore in un riformatorio pubblico. Un minore affidato al riformatorio scappa durante una gita. Caio non sa dove il minore sia andato e non comunica la fuga al direttore per 48 ore, sperando che rientri spontaneamente. Questa omissione di comunicazione tempestiva costituisce violazione dell'articolo 716.

Connessioni

L'articolo 716 è strettamente collegato al reato di 'favoreggiamento' (articoli 384-387 c.p.), ma ne è distinto: il favoreggiamento prevede l'azione (aiutare il fuggitivo), mentre 716 è omissione pura (non informare). È anche rimando agli obblighi di denuncia del pubblico ufficiale (articoli 330-331 c.p.p., che riguardano denunce di reati in genere).

Rimandi normativi: articoli sulla custodia di persone (codice penitenziario, d.lgs. 230/1998), articoli sul regime carcerario, articolo 40 c.p. (responsabilità per omissione). La giurisprudenza si sofferma sull'interpretazione di 'immediato' e sulla distinzione tra negligenza involontaria (la fuga avviene) e omissione di denuncia (consapevole tardanza).

Domande frequenti

Se sono un agente di custodia e scopro una fuga, a chi devo comunicarla?

Al tuo superiore immediato e al direttore dello stabilimento. Il direttore contatterà poi carabinieri/polizia. L'importante è che la catena di comando sia attivata immediatamente (non aspettare ore).

Quanto tempo ho per comunicare la fuga?

La norma dice 'immediato': significa senza indugi ingiustificati. In pratica, entro 30-60 minuti è considerato 'immediato'; più di 2-3 ore inizia a essere problematico.

Se il detenuto evaso viene ricatturato in 5 minuti, incorro comunque in art. 716?

Sì, se hai omesso di avvertire l'autorità con immediatezza. Il fatto che il fuggitivo sia catturato non elimina la tua omissione di denuncia. Sono due reati distinti.

Quali sono le conseguenze pratiche dell'ammenda di 206 euro?

È una sanzione pecuniaria relativamente lieve, proporzionata alla natura omissiva del reato. Puoi anche negoziare una riduzione se ammetti il fatto.

La norma si applica anche a chi non è pubblico ufficiale?

Sì, il secondo comma estende la responsabilità a chiunque sia responsabile per legge di custodia: tutori, educatori in comunità private, infermieri di strutture non-statali con obbligo di custodia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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