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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 710 c.p. [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • L'articolo 710 c.p. è formalmente abrogato e non produce effetti giuridici
  • La sua abrogazione è parte della progressiva smantellamento delle norme di polizia morale obsolete
  • Non esiste alcun contenuto normativo applicabile in sentenze o accuse
  • Consulta la normativa vigente sul tema specifico trattato originariamente dalla norma

Articolo 710 del Codice Penale è stato abrogato e non ha più alcun effetto legale nel sistema giuridico italiano.

Ratio

L'articolo 710, come molte altre norme del Titolo Tredicesimo del Codice Penale (Contravvenzioni), è stato abrogato nel corso dei decenni a causa della sua obsolescenza. Le ragioni dell'abrogazione sono legate all'evoluzione dei principi costituzionali e alla eliminazione progressiva delle norme di 'polizia morale' che non trovano fondamento nella Costituzione del 1948.

Quando una norma viene abrogata, cessa completamente di produrre effetti giuridici. Non è applicabile nemmeno per fatti commessi prima dell'abrogazione (se la nuova legge è più favorevole al reo, si applica il principio della retroattività favorevole). L'articolo 710 non ha storia giurisprudenziale rilevante nel contesto moderno italiano.

Analisi

Formalmente, l'articolo 710 appare nel testo del Codice Penale del 1931, ma è marchiato come 'abrogato' senza alcun contenuto normativo. Non ha comma, non ha prescrizione, non ha pena. È una 'nullità' nel senso tecnico-giuridico: un articolo fantasma che non esiste più. La ricerca del testo originario potrebbe essere utile per storici del diritto, ma per l'applicazione della legge è completamente irrilevante.

Non esiste alcuna sentenza della Corte Costituzionale o della Cassazione che si soffermi specificamente sull'articolo 710, perché non c'è stata occasione di applicarlo in epoca moderna. Se una causa citasse l'articolo 710, il giudice rifiuterebbe immediatamente di considerarlo.

Quando si applica

Non si applica mai. Un imputato non può essere accusato sulla base dell'articolo 710; un avvocato non può difendere un cliente invocando una violazione di questa norma (come causa di esclusione della responsabilità); un giudice non può condannare per violazione dell'articolo 710. La norma è tecnicamente assente dal diritto vivente.

Se un operatore della giustizia trova un riferimento all'articolo 710 in vecchie documentazioni, deve trasformare l'accertamento nei termini di norme ancora vigenti (ricettazione, riciclaggio, ecc.), oppure riconoscere che il fatto è semplicemente prescritto e non più perseguibile.

Connessioni

L'articolo 710 faceva originariamente parte del Capo XX del Codice Penale, insieme agli articoli 707-713, dedicato alle contravvenzioni riguardanti la 'polizia morale'. Molte di queste norme sono state progressivamente abrogate o svuotate di significato (come l'articolo 708, dichiarato incostituzionale). Il processo di eliminazione di queste norme riflette l'adesione dell'ordinamento italiano ai principi costituzionali di eguaglianza, dignità della persona e proporzionalità della pena.

Rimandi normativi: articolo 27(2) della Costituzione (divieto di retroattività sfavorevole), articolo 2 della Disposizioni sulla legge in generale (abrogazione tacita), articoli 648-648-ter c.p. (ricettazione e riciclaggio, norme moderne che hanno in parte sostituito le vecchie contravvenzioni di polizia morale).

Domande frequenti

Che cosa era contenuto originariamente nell'articolo 710 c.p.?

La fonte originaria è il Codice Penale del 1931, ma il contenuto specifico è andato perduto nella storia. È stato abrogato decenni fa come parte della riforma delle contravvenzioni di polizia morale.

Se un fatto è stato commesso prima dell'abrogazione dell'art. 710, posso ancora essere perseguito?

No. La prescrizione (10 anni per contravvenzioni, 20 per delitti) protegge. Inoltre, non può esserci condanna sulla base di una norma abrogata.

Dove trovo il testo dell'articolo 710 c.p.?

Nei testi storici del Codice Penale (ed. 1931 e successive fino all'abrogazione), ma il testo non ha valore legale oggi. Non è consultabile come norma vigente su Normattiva o LeggiOnline.

Un giudice può citare l'art. 710 in una sentenza moderna?

Solo per scopi storici o accademici. Non può utilizzarlo come base legale per condannare o per interpretare il diritto vigente. Sarebbe un errore procedurale.

Quali sono le norme che hanno sostituito l'art. 710?

Non esiste una sostituzione diretta. Se il fatto sottostante riguarda reati contro il patrimonio, si applica la ricettazione (art. 648 c.p.) o il riciclaggio moderno (art. 648-bis c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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