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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 640-ter c.p. Frode informatica

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

In sintesi

  • Alterazione di sistemi informatici/telematici o intervento su dati/programmi senza diritto: reclusione 6 mesi-3 anni, multa 51-1.032 euro
  • Aggravante se ricorrono circostanze del comma 1 dell'art. 640 o abuso di qualità di operatore: reclusione 1-5 anni, multa 309-1.549 euro
  • Elemento fattivo: procura di profitto ingiusto con altrui danno tramite alterazione tecnica
  • Procedibilità: ordinaria a querela, salvo circostanze aggravanti o altre circostanze aggravanti (procedibilità d'ufficio)
  • Reato caratteristico della criminalità informatica moderna: hacking, furto dati, sabotaggio digitale

Art. 640-ter c.p. incrimina la frode informatica mediante alterazione di sistemi informatici o accesso abusivo a dati per conseguimento di profitto.

Ratio

L'art. 640-ter tutela il patrimonio e i dati altrui dalle offese perpetrate mediante strumenti informatici e telematici. Con la digitalizzazione crescente, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre un reato specifico che punisca l'alterazione fraudolenta di sistemi (non più semplice appropriazione di beni tangibili, ma di asset digitali e servizi informatici). La norma protegge sia persone fisiche che enti pubblici e privati.

Analisi

L'art. 640-ter contempla due livelli. Il comma 1 punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo un sistema informatico o telematico, oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: pena reclusione 6 mesi-3 anni, multa 51-1.032 euro. Il comma 2 aggrava la pena a reclusione 1-5 anni e multa 309-1.549 euro se ricorre circostanza del n. 1 comma 2 art. 640 (violenza, minaccia, abuso di firma falsificata, ecc.) oppure se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (insider threat). Il comma 3 chiarisce procedibilità: ordinaria a querela se no aggravanti; d'ufficio se circostanze di comma 2 o altre aggravanti.

Quando si applica

L'art. 640-ter si applica a: accesso abusivo a conto bancario online con phishing per rubare denaro, alterazione di database aziendale per cancellare transazioni allo scopo di furto, introduzione di malware in sistema di e-commerce per intercettare numeri di carte di credito, manipolazione di sistemi di voto telematico per falsare risultati, attacco DDoS su server di banca per interruzione fraudolenta, modifica di permessi di accesso da parte di amministratore di sistema per appropriarsi di dati sensibili (insider).

Connessioni

L'art. 640-ter si collega all'art. 640 c.p. (truffa ordinaria) come fattispecie speciale per mezzi telematici, all'art. 491-bis c.p. (falsificazione informatica), all'art. 167 d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy, ora GDPR d.lgs. 101/2018) per violazione dati, ai reati di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), al d.lgs. 231/2001 su responsabilità amministrativa degli enti, e a normative internazionali (Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica 2001).

Domande frequenti

Qual è la differenza fra art. 640-ter (frode informatica) e art. 615-ter (accesso abusivo)?

Art. 615-ter punisce il semplice accesso non autorizzato a un sistema (danneggiamento dei servizi). Art. 640-ter richiede che l'accesso/alterazione procuri un ingiusto profitto con danno altrui (elemento patrimoniale). Se accedi ma non derubi, è 615-ter; se accedi e rubi/frodi, è 640-ter.

Se hackerare il conto della banca per trasferire denaro pubblico, è art. 640-ter o 640-bis?

Se la banca è privata, scatta art. 640-ter (frode informatica generica). Se i fondi appartengono a ente pubblico (es. agenzia delle entrate che usa servizio bancario), potrebbe concorrere anche art. 640-bis. La qualità della vittima (pubblica vs. privata) determina la concorrenza.

L'art. 640-ter copre anche i furti di dati senza scopo di profitto?

No, la norma richiede esplicitamente 'ingiusto profitto'. Se rubo dati solo per curiosità o per danno alla reputazione (senza vantaggio economico), l'art. 640-ter non si applica; potrebbero applicarsi art. 615-ter o art. 167 d.lgs. 196/2003 (GDPR).

Se un hacker estero commette frode informatica ai danni di una vittima italiana, qual è la giurisdizione?

L'Italia ha giurisdizione: art. 640-ter si applica se il danno è subìto da persona/ente in Italia o il sistema informatico colpito è in Italia. La Convenzione di Budapest (2001) coordina la persecuzione internazionale di crimini informatici.

La confisca dei profitti è automatica per art. 640-ter?

Sì, il giudice può ordinare confisca per equivalente del profitto realizzato mediante frode informatica. Se il denaro rubato è ancora tracciabile, confisca diretta della somma; se disperso, confisca per equivalente fino a un massimo coerente con il guadagno provato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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