Art. 635 c.p. Danneggiamento
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
:1) con violenza alla persona o con minaccia;
:2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
:3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;
:4) sopra opere destinate all’irrigazione;
:5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
:5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (2)
In sintesi
Chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose mobili o immobili altrui è punito fino a un anno reclusione o multa fino a 309 euro. Aggravamenti fino a tre anni se commesso con violenza.
Ratio
L'articolo 635 tutela il diritto di proprietà da danni intenzionali. È uno dei reati patrimoniali più frequenti, applicato a vandalismo, sabotaggi, danni durante manifestazioni. La norma protegge sia il valore economico della cosa che il diritto di godimento del proprietario. La legge distingue fra il tipo base (lieve) e le aggravanti (violenza, beni pubblici, contesto sindacale), riconoscendo che il danneggiamento ha diverse gravità a seconda del contesto e della cosa danneggiata.
Analisi
Il primo comma descrive il tipo base: qualunque forma di danno che renda la cosa totalmente o parzialmente inutilizzabile. Non è necessaria la distruzione totale, basta il deterioramento che riduca la fruibilità. Il secondo comma introduce aggravanti: se l'atto è compiuto con violenza alla persona o minaccia, la pena sale a 6 mesi-3 anni e il procedimento diviene d'ufficio. Altre aggravanti riguardano contesti specifici (serrate sindacali, scioperi, beni pubblici, monumenti, boschi, impianti sportivi). Per l'aggravante, la pena è sospensione condizionale subordinata a eliminazione delle conseguenze o lavoro non retribuito (articolo 165 c.p.).
Quando si applica
Caso 1 tipo base: Tizio in lite con il vicino Caio graffia l'auto di Caio con una chiave. È danneggiamento semplice (multa fino a 309 euro). Caso 2 aggravato violenza: durante una lite, Tizio entra nel magazzino di Caio e distrugge con un'ascia le merci stoccate (macchinari agricoli, fertilizzanti), usando violenza contro Caio. È danneggiamento aggravato (6 mesi-3 anni). Caso 3 aggravato bene pubblico: un gruppo vandalizza la facciate di una chiesa storica scrivendo graffiti permanenti. È danneggiamento aggravato su bene di interesse artistico (6 mesi-3 anni).
Connessioni
Strettamente correlato all'articolo 625 (contro il patrimonio in genere). Collegato agli articoli 635-bis e 635-ter che specificano i danneggiamenti informatici. Rimandi alle leggi speciali su beni culturali (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 42/2004) che possono qualificare il reato come più grave (danno al patrimonio culturale nazionale). Riferimenti anche a leggi ambientali per danni a boschi e aree protette. Connessi ai reati relativi a serrate e scioperi (articoli 330-333 cp).
Domande frequenti
Se dannegggio accidentalmente la cosa altrui (es. urto il vaso), è reato?
No, il danneggiamento richiede dolo (intenzione). Se è accidentale, rimane responsabilità civile (risarcimento del danno) ma non reato penale. Deve essere provato che hai agito con intenzione di danneggiare, non semplice negligenza.
Se riparo il danno che ho causato, il reato si estingue?
No, il reato non si estingue dal riparo. Però la riparazione è un elemento mitigante importante per il giudice nella determinazione della pena. Se poi hai firmato un accordo risarcitorio e il proprietario lo accetta, il procedimento può estinguersi per 'oblazione' (articoli 162-162-bis cpp).
È danneggiamento se demolisco una casa di proprietà mia?
No, perché la cosa non è altrui. Se la casa è sua (affittata a te, intestata ad ex partner), sì. Se è oggetto di contenzioso (sequestro giudiziario), demolirla potrebbe costituire reato anche se tecnicamente tua nel catasto (violazione di sequestro).
Se dannegggio la proprietà durante una protesta sindacale legittima, è comunque reato?
Sì, è aggravato. L'esercizio del diritto di sciopero non autorizza il danneggiamento di proprietà altrui. Se durante lo sciopero distruggi macchinari, la condotta è reato dell'articolo 635 secondo comma punto 2 con pena aumentata. Il diritto di sciopero non estende al diritto di danneggiare.
Chi può querelare un danneggiamento?
Il proprietario della cosa danneggiata. Se è danneggiamento semplice (primo comma), si procede a querela della persona offesa (entro 3 mesi). Se è aggravato (violenza, beni pubblici, sciopero), il procedimento è d'ufficio e chiunque può denunciare, anche la polizia.