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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.(1)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Abbandono di persona minore di 14 anni o incapace di provvedersi: reato di omissione
  • Pena base: 6 mesi-5 anni
  • Aggravata se abbandono all'estero di cittadino italiano minore di 18 anni affidato per lavoro
  • Lesioni da abbandono: 1-6 anni; morte da abbandono: 3-8 anni
  • Aumento di pena se colpevole è genitore, figlio, tutore, coniuge o adottante

Abbandono di minori o incapaci: 6 mesi-5 anni; con lesioni 1-6 anni; con morte 3-8 anni; aggravato se parente.

Ratio

L'articolo 591 tutela la vulnerabilità di soggetti incapaci di autotutela (minori, disabili, anziani). La ratio è di responsabilizzare chi ha assunto custodia o dovere di cura verso queste persone. Lo Stato penalizza l'abbandono, riconoscendo che la sottrazione di assistenza espone il vulnerabile a pericoli concreti (malattia, fame, freddo, violenza). L'aggravamento per rapporti familiari (genitore-figlio) è specifico: riflette il tradimento particolare del legame fiduciario.

Analisi

La norma si articola in tre commi. Primo: chiunque abbandona minore < 14 anni o incapace (per malattia, età, fragilità) di cui abbia custodia/cura = 6 mesi-5 anni. È reato omissivo: l'inazione di fornire assistenza è il fatto tipico. Secondo: abbandono all'estero di cittadino italiano < 18 anni, affidato nel territorio per lavoro = stessa pena. Terzo: se dal fatto derivano lesioni = 1-6 anni; se morte = 3-8 anni. Quarto: aumento di pena se colpevole è genitore/figlio/tutore/coniuge/adottante/adottato (relazione familiare/legale). Gli elementi costitutivi includono: (a) qualità del soggetto (minore o incapace), (b) relazione di custodia/cura, (c) abbandono (cessazione della cura), (d) evento dannoso (lesioni/morte se applicabile).

Quando si applica

Una madre di un bambino di 8 anni lo lascia solo in casa per giorni senza cibo. Il bambino viene trovato disidratato e con segni di malnutrizione: abbandono aggravato (genitore), pena 6 mesi-5 anni. Un'infermiera in una casa di riposo abbandona un'anziana incapace (demenza) senza assistenza per una settimana; l'anziana cade, si frattura l'anca: abbandono con lesioni (1-6 anni). Un coniuge abbandona il compagno allettato e incapace, causandone la morte per malnutrizione: abbandono con morte aggravato (3-8 anni + aumento per legame coniugale). Un datore di lavoro invia all'estero un adolescente di 16 anni per lavoro e lo abbandona: abbandono all'estero, pena base 6 mesi-5 anni.

Connessioni

La norma integra il Titolo XII (Delitti contro la persona) e il Titolo XIII (Delitti contro la famiglia). Si coordina con artt. 571-572 (maltrattamenti in famiglia), 574 (induzione al suicidio), 582-583 (lesioni), 589 (omicidio colposo per lesioni/morte da abbandono). Rimandi a legislazione sulla tutela dei minori (art. 315-330 c.c., legge 184/1983 su adozioni), sulla protezione dell'incapace (art. 404-410 c.c.), e sulla responsabilità genitoriale.

Domande frequenti

Se sono nonno e mio figlio (genitore del minore) abbandona il bambino, sono responsabile anche io?

No, a meno che voi abbiate assunto esplicitamente custodia legale o cura del minore. Se siete custode informale (babysitter ocasionale), non incorre 591 a meno di omissione consapevole di doveri specifici.

Se il minore è in affidamento ai servizi sociali, posso comunque essere punito per abbandono?

Dipende dalla vostra relazione legale. Se siete comunque genitore biologico con dovere di mantenimento, l'insufficienza del mantenimento potrebbe configurare abbandono economico. Se i servizi sociali hanno assunto piena custodia, il vostro dovere è solo economico.

Abbandono significa lasciar solo il minore un giorno, o è necessaria durata prolungata?

Dipende dal contesto. Un minore di 8 anni lasciato solo per 8 ore è abbandono; un adolescente di 17 anni lasciato due notti per motivi ragionevoli no. Il giudice valuta l'età, la capacità di autotutela e la durata.

Se il minore è affidato a un parente (nonno) con consenso, ma il parente lo abbandona, chi è responsabile?

Il parente che ha assunto la custodia è responsabile. Se voi (genitori) avete affidato esplicitamente, voi non siete responsabili per l'abbandono successivo, salvo negligenza nel monitoraggio.

Qual è la prescrizione per abbandono con morte?

La prescrizione è di 15 anni dal giorno del fatto (art. 157 c.p.): è il termine per reati con pena massima 8 anni. Per abbandono semplice (6 mesi-5 anni), è 10 anni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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