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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 581 c.p. Percosse

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino da € 258,00 a € 2.582,00

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

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In sintesi

  • Le percosse consistono nel colpire fisicamente una persona senza che ne derivi una malattia al corpo o alla mente: si tratta di un reato meno grave rispetto alle lesioni personali.
  • La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi oppure la multa da 258 a 2.582 euro: il giudice sceglie tra le due in base alla gravità del fatto.
  • Il reato si persegue solo a querela della persona offesa: la vittima deve presentare formale denuncia-querela entro tre mesi dal fatto per consentire l'avvio del procedimento penale.
  • Se dal colpo deriva anche una minima malattia fisica o psichica, il reato diventa lesioni personali (art. 582 c.p.), ben più grave e con pene più severe.
  • L'articolo non si applica quando la violenza è già elemento di un altro reato (es. rapina, violenza sessuale): in quel caso vale solo la norma più specifica.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa

L'art. 581 c.p. disciplina il reato di percosse, collocandosi nel Titolo XII del Libro II del Codice Penale, dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, contro la vita e l'incolumità individuale. La norma risponde all'esigenza di tutelare l'integrità fisica della persona anche nelle forme meno gravi di aggressione, ossia quelle che non producono conseguenze patologiche apprezzabili. Il legislatore ha così costruito una fattispecie residuale e sussidiaria rispetto alle lesioni personali, punendo il semplice atto materiale di percuotere altrui che si esaurisca senza lasciare tracce morbose durature. La ratio è duplice: da un lato garantire una risposta penale anche a condotte aggressive di minore entità; dall'altro affidare alla vittima la scelta se attivare o meno il meccanismo sanzionatorio attraverso lo strumento della querela.

La condotta: cosa sono le percosse

Per percuotere si intende qualsiasi azione fisica volta a colpire il corpo di un'altra persona: schiaffi, pugni, calci, spinte violente, colpi inferti con oggetti. La giurisprudenza ha precisato che la condotta deve essere volontaria e diretta contro la vittima, escludendo i contatti meramente accidentali. Non è richiesto che il colpo lasci segni visibili: è sufficiente il contatto fisico violento, purché percepito dalla vittima come tale. La violenza è l'elemento materiale centrale della fattispecie: deve trattarsi di una energia fisica applicata contro la persona offesa, anche se di modesta intensità. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà di percuotere, senza che sia necessario l'intento di cagionare una malattia.

Il requisito negativo: assenza di malattia

L'elemento strutturalmente distintivo dell'art. 581 c.p. rispetto alle lesioni personali è rappresentato dal cosiddetto requisito negativo: il fatto di percuotere deve avvenire senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente. La nozione di malattia rilevante ai fini penali è stata ampiamente elaborata dalla giurisprudenza: si ritiene necessaria un'alterazione funzionale dell'organismo che richieda un processo di guarigione, anche breve. Non bastano semplici arrossamenti cutanei momentanei o dolori transitori che recedano immediatamente. Al contrario, una contusione con edema, un ematoma persistente o una condizione di ansia e stress psicologico protratti nel tempo possono integrare la soglia della malattia richiesta per le lesioni. La distinzione è spesso sottile e richiede una valutazione medico-legale caso per caso.

Percosse e lesioni: il confine tra le due fattispecie

Il confine tra percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.) è uno dei temi più dibattuti nella pratica giudiziaria. La distinzione dipende esclusivamente dall'evento naturalistico: se dal colpo deriva una malattia, il reato è quello di lesioni; se non ne deriva, si configura il reato di percosse. La qualificazione giuridica del fatto può variare anche in corso di procedimento, alla luce delle risultanze della perizia medica. La Cassazione ha più volte ribadito che la malattia deve essere intesa in senso clinico: occorre un'alterazione dell'equilibrio funzionale dell'organismo che si protragga nel tempo. Le percosse si collocano dunque come fattispecie sussidiaria di chiusura, destinata a operare in tutti i casi in cui la violenza fisica non raggiunga la soglia di offensività tipica delle lesioni.

Clausola di sussidiarietà e profili pratici

Il secondo comma dell'art. 581 c.p. introduce una clausola di sussidiarietà espressa: la norma non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Ciò significa che, ove la condotta violenta sia già assorbita in una fattispecie più grave — la rapina (art. 628 c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.) — non vi è concorso di reati, ma si applica esclusivamente la norma speciale. Sul piano pratico, il reato di percosse richiede la presentazione di una querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. La querela può essere rimessa, con conseguente estinzione del reato. Si tratta di un reato di competenza del giudice di pace, il che implica un rito semplificato con ampi poteri conciliativi. In ambito civilistico, il fatto di percosse può fondare altresì una domanda risarcitoria per danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra percosse e lesioni personali?

La distinzione dipende dall'evento: se dal colpo non deriva alcuna malattia fisica o psichica si configura il reato di percosse (art. 581 c.p.); se invece ne deriva una malattia, anche lieve, il fatto integra il più grave reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), con pene significativamente più severe.

Devo presentare querela per denunciare chi mi ha percosso?

Sì. Il reato di percosse è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa. Occorre presentarla entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza del fatto. Senza querela, il procedimento penale non può essere avviato. La querela può essere successivamente rimessa, estinguendo il reato.

Uno schiaffo senza segni visibili è reato?

Sì, può configurare il reato di percosse anche in assenza di segni visibili, purché si tratti di un contatto fisico volontario e violento percepito dalla vittima. Non è necessario che rimangano lividi o ecchimosi: è sufficiente la condotta aggressiva intenzionale senza esito di malattia.

Chi giudica il reato di percosse?

Il reato di percosse rientra nella competenza del giudice di pace, che tratta la causa con rito semplificato. Questo giudice ha anche poteri conciliativi: può favorire una soluzione concordata tra le parti, che in molti casi porta alla rimessione della querela e all'estinzione del procedimento.

Se sono stato percosso durante una rapina, il colpevole risponde anche di percosse?

No. La clausola di sussidiarietà dell'art. 581 c.p. esclude l'applicazione della norma sulle percosse quando la violenza è già elemento costitutivo di un altro reato. Nel caso della rapina, la violenza è assorbita dalla fattispecie dell'art. 628 c.p., che prevede pene autonome e più severe.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
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