Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale .

In sintesi

  • Ricettazione qualificata di prodotti con marchi falsi (commercio di contraffazione)
  • Non richiede concorso nella contraffazione originaria: solo commercio consapevole
  • Copre importazione, distribuzione, vendita al dettaglio di merci false
  • Pena: reclusione fino a 2 anni, multa fino a 4 milioni lire
Indice dei contenuti

Chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, prodotti con marchi contraffatti è punito con reclusione fino a due anni.

Ratio

L'art. 474 è norma di «ricettazione qualificata» nel settore della contraffazione marchi/brevetti. Mentre art. 473 punisce chi contraffà il marchio o brevetto, art. 474 punisce chi commercia il falso senza aver partecipato alla contraffazione originaria. È reato autonomo e importante perché cattura l'intermediario (importatore, distributore, commerciante al dettaglio) che non produce il falso ma lo introduca in commercio consapevolmente. La norma protegge sia il titolare del marchio (evita diffusione di falsi sul mercato italiano) che i consumatori (riduce disponibilità di merci contraffatte). La pena è minore di art. 473 (2 anni vs. 3) perché il ruolo è accessorio rispetto alla contraffazione originaria.

Analisi

La fattispecie prevede: chiunque «fuori dei casi di concorso» (cioè non partecipe della contraffazione originaria), «introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita» opere dell'ingegno/prodotti industriali «con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati», è punito con reclusione fino a 2 anni + multa fino a 4 milioni lire. Tre condotte: (a) importazione («introduce»); (b) detenzione in vista di vendita («detiene per vendere»-es., magazzino); (c) messa in commercio («pone in vendita»). Basta una sola condotta. Il riferimento al «territorio dello Stato» indica che la norma è territoriale: chi importa falsi dall'estero e li distribuisce in Italia è perseguibile. Il terzo comma rimanda al «ultimo capoverso dell'articolo precedente» (art. 473, terzo comma) su osservanza norme internazionali di protezione IP.

Quando si applica

Scenario concreto: un importatore di calzature cinesi (Tizio) acquista 1.000 paia di scarpe contraffatte Nike da un fornitore asiatico. Non partecipa alla contraffazione (è avvenuta in Cina). Importa le scarpe in Italia via porto di Salerno, le deposita in un magazzino a Campania. Le distribuisce a una catena di negozi outlet. Quando la Finanza scopre durante ispezione del magazzino, Tizio commette art. 474 (importazione e detenzione per vendita di prodotti con marchi contraffatti): reclusione fino a 2 anni. Oppure: un negoziante ambulante (Caio) compra direttamente borse false già contraffatte dal suo fornitore e le rivende sulla spiaggia. Commette art. 474 (messa in commercio) senza aver concorso nella contraffazione.

Connessioni

Art. 474 è versione commerciale di art. 473. Si correla strettamente con art. 473 c.p. (contraffazione marchi/brevetti-pena 3 anni), art. 640 c.p. (truffa-se il falso è venduto come vero a consumatore consapevole del falso è ricettazione, a consumatore ingenuo è truffa), art. 648 c.p. (ricettazione ordinaria-compra/detiene cose provenienti da reato). Inoltre, Codice Proprietà Industriale (D.L. 2005/N. 30-sequestri civili preventivi), norme doganali (D.L. 2006/N. 154-sequestro in dogana di merci contraffatte). Importante per operazioni Finanza, ICQRF, Carabinieri NAS, Interpol.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio importatore di calzature false

-Tizio è un importatore specializzato in prodotti low-cost da Asia. Contatta un fornitore cinese che produce scarpe falsificate marca «Nike» e «Adidas» in qualità bassa-media (non mete-pelle, ma similare). Acquista 2.000 paia a 3 euro per paio (costo produzione), pagando 6.000 euro. Non fa parte della contraffazione (è avvenuta in fabbrica cinese); semplicemente importa il falso. Importa le scarpe via nave container a Napoli, passando dogana con dichiarazione falsificata («scarpe sportive non marchiate»). Le deposita in magazzino a Caserta, quindi le distribuisce a negozianti ambulanti in strade turistiche (Via San Gregorio Armeno, mercatini). Quando GdF ispeziona il magazzino, scopre scarpe falsificate Nike/Adidas. Tizio commette art. 474 (importazione, detenzione, messa in circolazione di prodotti con marchi contraffatti): reclusione fino a 2 anni + multa fino a 4 milioni lire. Se aggiunge frode doganale, pena cumula con art. 282 c.p.

Caso 2: Caio negoziante ambulante di borse false

-Caio è un venditore ambulante di moda che frequenta spiagge e stazioni ferroviarie. Compra borse falsificate marca «Gucci» e «Prada» da un grossista (che è il vero contraffattore, non Caio). Caio non ha partecipato alla contraffazione; compra semplicemente il falso già prodotto. Lo rivende ai turisti a 50 euro la borsa (originale costerebbe 1.500 euro). Quando la Polizia Municipale lo ferma e analizza una borsa, scopre marchio contraffatto. Caio commette art. 474 (messa in vendita di prodotti con marchi contraffatti): reclusione fino a 2 anni + multa fino a 4 milioni lire. Il grossista che ha venduto a Caio commette art. 473 (contraffazione).

Domande frequenti

Art. 474 richiede che il contraffattore originario sia noto/processato?

No. Art. 474 è autonomo e non presuppone l'identificazione di chi ha falsificato. Basta che tu importi/detieni/vendi consapevolmente prodotti con marchi contraffatti. Anche se il contraffattore originario rimane ignoto (es., fabbrica clandestina in Asia), chi commercia il falso in Italia commette art. 474.

Un commerciante che acquista in buona fede (credendo vero) commette art. 474?

No, se la buona fede è genuina e provabile. Art. 474 richiede dolo (consapevolezza del falso). Se il commerciante ha documentazione autentica dal fornitore, prezzi di mercato ordinari, e nessun sospetto, la buona fede scusa. Ma il prezzo sospettosamente basso (scarpe Nike a 3 euro) presume consapevolezza.

Quale differenza tra art. 474 e art. 640 (truffa)?

Art. 474: commercio di prodotto falso sapendo che è falso (es., importa borse contraffatte e le rivende a ambulanti che sanno il falso). Art. 640: inganni il consumatore finale facendogli sembrare falso autentico (es., rivendi borse contraffatte come vere a turista inconsapevole). Entrambi possono concorrere: art. 474 per l'importatore/distributore, art. 640 per chi vende al consumatore finale.

È possibile commettere art. 474 solo importando (senza vendere)?

Sì. Art. 474 include «introduce nel territorio dello Stato per farne commercio»-basta l'intento commerciale. Se importi con l'intenzione di distribuzione, sei punibile anche se scoperto prima di aver venduto una singola unità. La «detenzione per vendere» è sufficiente.

Può una azienda essere responsabile penalmente per art. 474?

Sì, la responsabilità amministrativa dell'ente (D.L. 2001/N. 231) si applica se dipendenti/dirigenti importano/vendono falsi nell'esercizio dell'attività aziendale. Inoltre, la società può essere citata civilmente dal titolare del marchio per cessazione del commercio e danno patrimoniale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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