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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 336 c.p. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce violenza e minaccia contro pubblici ufficiali e incaricati di servizi pubblici
  • Pena fino a 5 anni se costringe a violare doveri; fino a 3 anni se costringe al compimento dell'atto
  • Distingue due fattispecie per intenti e modalità esecutive diverse
  • Applica a chiunque usi forza fisica o intimidazione verbale

La violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale per costringerlo a violare i propri doveri è punita con reclusione fino a cinque anni.

Ratio

L'articolo 336 tutela l'attività amministrativa dello Stato, presidiando il regolare esercizio delle funzioni pubbliche. La norma si colloca nel contesto dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (Titolo III, Capo I), riconoscendo che il ricorso alla violenza o minaccia rappresenta un'aggressione non solo personale ma soprattutto all'ordine pubblico e al funzionamento degli apparati statali. La volontà del legislatore è doppia: garantire l'integrità dell'ufficio e proteggere chi vi opera.

Il rialzo punitivo rispetto ad aggressioni ordinarie (art. 582-589 cp) riflette questa valenza pubblicistica: non è solo danno al corpo, ma lesione dell'ordine istituzionale.

Analisi

Il primo comma punisce con reclusione 6 mesi-5 anni chi usa «violenza o minaccia» per costringere il pubblico ufficiale a «fare atto contrario ai propri doveri» o a «omettere atto dell'ufficio». Qui il dolo è specifico: il soggetto agisce con l'intento di alterare le competenze funzionali. Violenza comporta forza fisica (percosse, armi, sequestro) o psichica; minaccia è promessa di male futuro credibile e qualificata.

Il secondo comma modula la pena (reclusione fino a 3 anni) per il caso in cui la costrizione riguardi il compimento di un «atto del proprio ufficio o servizio» oppure intenti di «influenza comunque» — ipotesi meno grave perché mira solo a condizionare la volontà, non a pervertirne direttamente le funzioni.

Quando si applica

La norma copertura comprende: carabinieri, polizia, vigili, ufficiali giudiziari, pubblici ministeri, magistrati, impiegati comunali, medici ospedalieri (quando pubblici), insegnanti di scuole statali, esattori, guardie forestali. Include sia minacce dirette che attraverso terzi (ad es. minaccia contro il coniuge dell'ufficiale per farne cambiare il comportamento). I fatti concreti spaziano da insulti qualificati con gesto minaccioso a violenze fisiche, tentativi di intimidazione mediante armi, pressioni su familiari. Esempio: costringere un pubblico ministero a non denunciare mediante minacce all'incolumità; picchiare un vigile urbano per evitare una contravvenzione.

Connessioni

L'art. 336 dialoghe con gli artt. 337-338 (resistenza, violenza ad organi collettivi), 339 (aggravanti per modalità), 340 (interruzione servizi). Collegati anche artt. 572-589 (violenza semplice), 333 (abuso di ufficio), 532 (rivolta), 241 ss (direttive della polizia giudiziaria). Normative speciali: art. 18 d.l. 146/2013 (violenza a operatori sanitari), normative regionali su operatori polizia locale. Se il fatto integra anche terrorismo, si applica il regime aggravato della legge antiterrorismo.

Domande frequenti

Se minaccio un pubblico ufficiale via telefono anonimamente, è comunque art. 336?

Sì. La minaccia rimane penalmente rilevante indipendentemente dal mezzo (telefono, lettera, email, social). L'anonimato non esclude il reato; cambia solo la fase probatoria dell'identificazione. Se le minacce sono dirette a costringere l'ufficio, l'art. 336 si applica; se sono insulti puri, potrebbe configurarsi oltrage (art. 342-343).

Quale differenza tra il primo e secondo comma dell'art. 336?

Il primo comma (6 mesi-5 anni) sanziona chi costringe a «fare contrario ai doveri» o a «omettere». È la fattispecie aggravata. Il secondo comma (fino a 3 anni) copre chi tenta di «influenzare» l'ufficiale nel compimento di atti dovuti: volontà meno perversa, pena ridotta.

Se non c'è violenza fisica ma solo insulti qualificati, scatta l'art. 336?

Dipende dall'intento e dal contesto. Semplici insulti = art. 342-343 (oltraggio). Se gli insulti sono strumentalizzati per costringere l'ufficio a atti contrari ai doveri, allora scatta la minaccia qualificata dell'art. 336. È richiesta una chiara intento coercitivo.

Se il pubblico ufficiale non si piega alle minacce, il reato rimane compiuto?

Sì. L'art. 336 punisce il tentativo di costrizione, non il suo successo. Anche se il magistrato o il funzionario proseguono imperterriti i propri doveri, il crimine è già integrato nel momento in cui minaccia o violenza sono perpetrate con dolo specifico.

Che differenza c'è tra art. 336 e art. 337 (resistenza)?

Art. 336 = costrizione a fare/omettere; l'uffice non sta esercitando funzioni in quel momento. Art. 337 = opposizione mentre l'ufficiale sta agendo in servizio. 336 è preventivo, 337 è reattivo. Pene identiche (6 mesi-5 anni) ma fattispecie diverse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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