Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata , nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies .

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque (reato comune), al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-bis c.p.
  • Condotta: addestrare o fornire istruzioni su preparazione/uso di esplosivi, armi da fuoco, altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive, ovvero qualsiasi tecnica per atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, finalità di terrorismo, anche internazionale (contro Stati esteri, istituzioni o organismi internazionali).
  • Pena: reclusione da 5 a 10 anni.
  • Equiparazione: la medesima pena si applica alla persona addestrata (c.d. "addestrato").
  • Rapporto con art. 270-bis: norma residuale, applicabile solo fuori dai casi di partecipazione ad associazione terroristica.
Indice dei contenuti

Art. 270-quinquies c.p.: addestramento ad attività terroristiche, pena da 5 a 10 anni anche per chi viene addestrato.

Ratio

L'articolo 270-quinquies c.p. incrimina l'addestramento alla preparazione e all'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche, nonché di tecniche e metodi per commettere atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo. La norma è rivolta a prevenire la formazione di militanti terroristici attraverso la acquisizione di competenze tecniche pericolose. La disposizione punisce sia chi fornisce l'addestramento sia chi lo riceve, creando un doppio livello di responsabilità. La pena è reclusione da cinque a dieci anni. La norma si applica anche all'addestramento di natura informatica o legata all'uso di armi biologiche, ampliando lo spettro di tecniche criminali coperte.

Analisi

La fattispecie richiede: (a) l'addestramento o la fornitura di istruzioni; (b) il contenuto della formazione (preparazione/uso di esplosivi, armi, sostanze nocive o dannose, o altre tecniche/metodi); (c) la finalità (compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi essenziali); (d) la qualità della finalità (terrorismo, anche se rivolto a Stati esteri o organizzazioni internazionali). La norma si applica sia a chi fornisce istruzioni sia a chi le riceve. La pena è reclusione da cinque a dieci anni per entrambi. L'elemento della «finalità terroristica» è richiesto: non basta l'addestramento generico all'uso di armi, ma occorre che sia destinato a commettere atti terroristici.

Quando si applica

Ricorre quando un soggetto fornisce insegnamenti su come fabbricare esplosivi, usare armi automatiche, preparare agenti biologici, o condurre attacchi informatici, con l'intento di addestrare terroristi. Esempio: Tizio, ex militare, allena in un campo segreto recrute di un'organizzazione terroristica all'uso di fucili d'assalto e tattiche di attacco. Oppure: Caio, chimico, insegna come sintetizzare precursori di agenti nervosi per attacchi terroristici. O ancora: Sempronio, esperto informatico, fornisce lezioni su come compromettere le infrastrutture critiche di comunicazione al fine di paralizzare lo Stato. La consapevolezza della finalità terroristica è richiesta.

Connessioni

L'articolo 270-quinquies si colloca nel contesto della prevenzione della formazione di terroristi. Si distingue dall'art. 270-bis (associazione) per il fatto che non richiede l'aggregazione in struttura formale. L'art. 270-ter incrimina l'assistenza agli associati. L'art. 270-quater incrimina l'arruolamento per terrorismo. L'art. 270-sexies definisce le condotte con finalità di terrorismo. L'art. 270 disciplina le associazioni sovversive generiche.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: L'istruttore online

Tizio, residente in Italia, pubblica su una piattaforma criptata video-tutorial dettagliati sulla costruzione di ordigni improvvisati, dichiarando esplicitamente che il materiale è destinato a colpire infrastrutture dello Stato. Risponde di addestramento con finalità di terrorismo ex art. 270-quinquies c.p., a prescindere dal fatto che alcuno abbia effettivamente commesso un attentato.

Caso 2: Il partecipante al campo di addestramento

Caio si reca all'estero e frequenta volontariamente un campo dove istruttori jihadisti insegnano l'uso di armi automatiche e tecniche di sabotaggio ferroviario in funzione di attacchi terroristici. Al rientro in Italia, Caio risponde come "persona addestrata" ai sensi del secondo comma dell'art. 270-quinquies, con la stessa pena prevista per l'addestratore.

Caso 3: Il chimico complice

Sempronio, laureato in chimica, fornisce a un gruppo eversivo istruzioni scritte sulla sintesi di agenti tossici da dispersione in ambienti affollati, consapevole della finalità terroristica del gruppo. La condotta integra l'ipotesi di "fornitura di istruzioni su sostanze chimiche nocive con finalità di terrorismo", punita con reclusione da 5 a 10 anni.

Domande frequenti

È necessario che l'atto terroristico venga effettivamente commesso perché scatti il reato?

No. L'art. 270-quinquies è un reato di pericolo astratto e si perfeziona con la sola condotta di addestramento o fornitura di istruzioni, indipendentemente dal successivo compimento di qualsiasi atto violento.

Chi viene addestrato è punibile allo stesso modo di chi addestra?

Sì. Il secondo comma dell'articolo equipara esplicitamente la posizione dell'addestrato a quella dell'addestratore, prevedendo la medesima pena della reclusione da 5 a 10 anni.

Qual è la differenza tra l'art. 270-quinquies e l'art. 270-bis c.p.?

L'art. 270-bis punisce chi promuove, costituisce, organizza o partecipa a un'associazione con finalità di terrorismo (reato associativo permanente). L'art. 270-quinquies è una norma residuale che colpisce l'addestramento terroristico al di fuori di quel contesto associativo, coprendo condotte individuali o di singoli gruppi non strutturati.

Il reato si applica anche se l'addestramento è rivolto ad attacchi contro uno Stato straniero?

Sì. La norma esplicitamente ricomprende finalità terroristiche dirette contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, eliminando qualsiasi possibile eccezione per il cosiddetto 'terrorismo internazionale'.

Un corso legale di tiro sportivo o di difesa personale può integrare il reato?

No, purché manchi l'elemento del dolo specifico, ossia la finalità di terrorismo. L'addestramento in contesti leciti (forze dell'ordine, sport regolamentato, autodifesa personale senza scopi eversivi) è escluso dall'ambito applicativo della norma, che richiede la coscienza e volontà di perseguire fini terroristici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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