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Art. 206 c.p. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
In vigore dal 1° luglio 1931
Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale , o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
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In sintesi
L'art. 206 c.p. consente l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza durante il procedimento penale per soggetti pericolosi.
Ratio
La norma consente l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza durante il procedimento penale, qualora emerga sospetto fondato di pericolosità sociale in soggetti particolarmente vulnerabili (minori, infermi di mente, ubriachi abituali, dediti a stupefacenti). Questa applicazione anticipata mira a proteggere la società e lo stesso soggetto durante la fase processuale, pur essendo revocabile dal giudice se cessa il sospetto di pericolosità. Il tempo trascorso conta nella durata minima della misura definitiva.
Analisi
L'articolo 206 c.p. autorizza il giudice a disporre ricovero provvisorio (riformatorio, manicomio giudiziario, casa di cura e custodia) di minori, infermi di mente, ubriachi abituali, dediti a sostanze stupefacenti, durante istruzione o giudizio. Il ricovero è provvisionale, non definitivo: il giudice può revocarlo quando ritenga cessata la pericolosità. Elemento cruciale: il tempo di esecuzione provvisoria si computa nella durata minima della misura di sicurezza definitiva, garantendo proporzionalità fra misura anticipata e permanenza in istituto.
Quando si applica
La norma ricorre quando il procedimento sia ancora in fase di istruzione o giudizio e il soggetto (minore, infermo mentale, ubriaco abituale, dedito a stupefacenti) manifesti segnali di pericolosità. Situazioni tipiche: minore accusato di reato grave che durante il dibattimento ha comportamenti aggressivi e viene ricoverato provvisoriamente in riformatorio; persona inferma di mente in fase di giudizio ricoverata provvisoriamente in manicomio giudiziario.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 207 c.p. (revoca), art. 215 c.p. (specie misure), art. 217 c.p. (durata minima). Nel c.p.p., aspetti procedurali sono regolati dagli articoli sulla custodia cautelare e sulle misure coercitive.
Domande frequenti
Che cos'è l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza?
È un provvedimento con cui il giudice, prima della sentenza definitiva, dispone il ricovero di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso (minore, infermo di mente, tossicodipendente) in una struttura idonea, per neutralizzarne la pericolosità durante il processo.
Chi può essere sottoposto alla misura provvisoria ex art. 206 c.p.?
I soggetti espressamente elencati dalla norma: minorenni, infermi di mente, ubriachi abituali, persone dedite all'uso di stupefacenti e soggetti in stato di cronica intossicazione da alcool o droghe.
Il tempo trascorso in esecuzione provvisoria viene computato?
Sì. L'art. 206 c.p. prevede espressamente che il periodo di esecuzione provvisoria sia computato nella durata minima della misura di sicurezza definitivamente applicata con la sentenza.
Il giudice può revocare la misura provvisoria?
Sì. Il giudice revoca il provvedimento in qualsiasi momento ritenga che il soggetto non sia più socialmente pericoloso, anche prima della conclusione del processo.
I manicomi giudiziari esistono ancora?
No. I manicomi giudiziari (OPG) sono stati definitivamente chiusi nel 2015 e sostituiti dalle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che svolgono oggi le funzioni previste dall'art. 206 c.p. per gli infermi di mente.
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