Art. 164 c.p. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
In vigore dal 1° luglio 1931
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
:1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
:2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.
In sintesi
Stabilisce i presupposti e i limiti soggettivi e oggettivi per concedere la sospensione condizionale della pena.
Ratio legis
L'art. 164 c.p. definisce il perimetro applicativo della sospensione condizionale della pena, istituto introdotto dal codice Rocco con funzione spiccatamente special-preventiva. La norma mira a selezionare i soggetti sui quali il trattamento sospensivo può sortire un effetto deterrente effettivo, escludendo coloro che, per storia criminale o per pericolosità accertata, non offrono ragionevoli garanzie di ravvedimento. Il meccanismo si fonda su una prognosi individualizzata di non recidiva, che il giudice formula tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.: gravità del reato, capacità a delinquere, condizioni di vita del reo.
Analisi
Il primo comma enuncia il presupposto positivo: la prognosi favorevole di astensione da ulteriori reati. Si tratta di un giudizio discrezionale, ma vincolato nei criteri, che deve emergere in motivazione. Il secondo comma elenca invece le cause ostative. La prima (n. 1) attiene ai precedenti penali: una condanna a pena detentiva per delitto, anche se oggetto di riabilitazione, impedisce la concessione del beneficio; lo stesso vale per il delinquente o contravventore abituale o professionale, categorie delineate dagli artt. 102-105 c.p. La seconda causa ostativa (n. 2) ricorre quando la pericolosità sociale del reo è presunta per legge, rendendo obbligatoria l'applicazione di una misura di sicurezza personale: in tal caso la sospensione condizionale è incompatibile con tale misura. Il terzo comma chiarisce il rapporto tra sospensione e misure di sicurezza: la concessione del beneficio le rende inapplicabili, con la sola eccezione della confisca, che ha natura prevalentemente patrimoniale e opera indipendentemente dalla pericolosità personale. Il quarto comma sancisce il principio della unicità della concessione: il beneficio non può essere accordato due volte, salvo che in sede di nuova condanna la pena complessiva, sommata a quella precedente, rimanga entro i limiti fissati dall'art. 163 c.p. (pena detentiva non superiore a due anni, ovvero a due anni e sei mesi o tre anni nei casi speciali).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il giudice, in sede di condanna, valuta se sospendere l'esecuzione della pena. Il giudice deve verificare: l'assenza di condanne detentive per delitto precedenti; l'assenza di qualifiche di delinquente abituale, professionale o per tendenza; l'assenza di presunzioni legali di pericolosità sociale; il rispetto dei limiti di pena ex art. 163 c.p. Se la sospensione è già stata concessa in passato, la concessione di una seconda è ammessa solo a condizione che la somma delle due pene non ecceda le soglie di legge.
Connessioni normative
L'art. 164 c.p. si collega sistematicamente all'art. 163 c.p. (limiti di pena per la concessione), all'art. 133 c.p. (criteri per la valutazione della capacità a delinquere), agli artt. 102-105 c.p. (delinquente abituale, professionale, per tendenza), agli artt. 202 ss. c.p. (misure di sicurezza personali) e all'art. 240 c.p. (confisca). Rileva inoltre l'art. 168 c.p. in tema di revoca del beneficio.
Domande frequenti
Cosa deve valutare il giudice per concedere la sospensione condizionale?
Il giudice deve formulare una prognosi favorevole di non recidiva, basandosi sui criteri dell'art. 133 c.p.: gravità del reato, modalità dell'azione, intensità del dolo, condotta antecedente e successiva al reato, condizioni di vita personale, familiare e sociale del condannato.
La riabilitazione elimina il divieto di sospensione condizionale per chi ha precedenti condanne per delitto?
No. L'art. 164, n. 1, c.p. esclude espressamente il beneficio anche nei confronti di chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto 'anche se è intervenuta la riabilitazione'. La riabilitazione non rimuove questo impedimento specifico.
La sospensione condizionale può essere concessa due volte?
In linea di principio no, ma esiste una deroga: il giudice può concedere una seconda sospensione condizionale se la nuova pena, cumulata con quella della condanna precedente (anche per delitto), non supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.
Cosa succede alle misure di sicurezza se viene concessa la sospensione condizionale?
La sospensione condizionale rende inapplicabili le misure di sicurezza personali. Fa eccezione la confisca, che mantiene la propria applicabilità in quanto misura di natura patrimoniale e non personale.
Il delinquente abituale può ottenere la sospensione condizionale della pena?
No. L'art. 164, n. 1, c.p. esclude espressamente dal beneficio il delinquente abituale e il delinquente o contravventore professionale, categorie disciplinate dagli artt. 102-105 c.p., indipendentemente dall'entità della pena inflitta nel caso concreto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate