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Art. 130 c.p. Istanza della persona offesa
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
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In sintesi
Regola l'istanza della persona offesa rinviando alla richiesta per il regime generale e alla querela per capacità e rappresentanza.
Ratio
L'art. 130 c.p. risolve un problema di tecnica legislativa: l'istanza della persona offesa è un istituto meno frequente della querela, ma il codice non ne ripete integralmente la disciplina. Invece, rinvia selettivamente: alla richiesta per gli aspetti procedurali generali, e alla querela per gli aspetti soggettivi legati alla persona dell'offeso. Questo meccanismo garantisce uniformità senza appesantire il codice con disposizioni ridondanti.
Analisi
Il rinvio alla richiesta (artt. 128-129 c.p.) regola profili come il termine di presentazione, la forma, la revocabilità e gli effetti dell'istanza sul piano della procedibilità. Il rinvio alla querela (artt. 120-127 c.p.) disciplina invece chi ha la capacità di proporre l'istanza — ad esempio minori o soggetti incapaci — e chi li rappresenta legalmente in tale atto. La separazione dei rinvii non è casuale: riflette la distinzione tra il regime oggettivo dell'atto e il regime soggettivo di chi lo compie.
Quando si applica
L'art. 130 c.p. trova applicazione ogni volta che una norma incriminatrice specifica prevede espressamente l'istanza della persona offesa come condizione di procedibilità, in alternativa alla querela o alla richiesta del Ministro. Si tratta di ipotesi residuali nel sistema penale vigente, nelle quali il legislatore ha scelto questa forma intermedia di condizione soggettiva di procedibilità.
Connessioni
L'articolo si colloca nel Titolo IV del Libro I c.p., dedicato alle condizioni di procedibilità. Va letto in coordinamento con: art. 120 c.p. (diritto di querela), artt. 128-129 c.p. (richiesta), art. 336 c.p.p. (istanza nel codice di rito), e le norme processuali sulle condizioni di procedibilità. La distinzione tra querela, istanza e richiesta assume rilievo pratico nella verifica della tempestività e della legittimazione attiva.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra istanza, querela e richiesta nel codice penale?
Sono tre condizioni di procedibilità distinte: la querela è proposta dalla persona offesa per reati che la riguardano direttamente; la richiesta proviene dal Ministro della giustizia per reati commessi all'estero o da soggetti qualificati; l'istanza è una forma intermedia, prevista solo in casi specifici, nella quale la persona offesa attiva la procedibilità con un atto formale disciplinato per rinvio dalle norme sulla richiesta e sulla querela.
L'istanza della persona offesa può essere revocata?
Il regime della revocabilità dipende dalle disposizioni sulla richiesta, richiamate dall'art. 130 c.p. per gli aspetti generali. Occorre quindi verificare le norme degli artt. 128-129 c.p. e le disposizioni processuali applicabili al caso concreto.
Chi presenta l'istanza se la persona offesa è incapace o minorenne?
Per la capacità e la rappresentanza dell'offeso, l'art. 130 c.p. rinvia espressamente alla disciplina della querela. Pertanto si applicano le regole degli artt. 120 e seguenti c.p.: il legale rappresentante agisce in nome del soggetto incapace o minorenne.
Quali reati prevedono la procedibilità a istanza della persona offesa?
Si tratta di ipotesi tassative, indicate nelle singole norme incriminatrici. Non è possibile ricavare un elenco generale dall'art. 130 c.p., che ha funzione puramente tecnica di rinvio. Occorre verificare caso per caso la norma speciale applicabile al reato contestato.
Cosa succede se l'istanza non viene presentata nei termini?
In mancanza di un'istanza valida e tempestiva, il reato non è procedibile: il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità. I termini specifici si ricavano dalle disposizioni sulla richiesta, richiamate dall'art. 130 c.p.
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