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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 100 c.p. [Abrogato]

Articolo abrogato.

In sintesi

  • L'art. 100 c.p. era una norma del codice Rocco (1930) che definiva il delinquente per tendenza.
  • Il delinquente per tendenza era chi rivelava una spiccata inclinazione criminale, pur senza i requisiti della recidiva o dell'abitualità.
  • La norma comportava un aumento di pena rispetto alla sanzione ordinaria prevista per il reato commesso.
  • La figura è stata eliminata dall'ordinamento dalla legge 19 dicembre 2019, n. 3 (legge spazzacorrotti).
  • L'abrogazione ha chiuso il capitolo delle categorie soggettive di pericolosità sociale nel codice penale sostanziale.

L'art. 100 c.p. disciplinava il delinquente per tendenza: figura abrogata dalla legge spazzacorrotti nel 2019.

Ratio

L'art. 100 c.p., nella sua formulazione originaria del codice Rocco del 1930, rispondeva alla logica della scuola positiva del diritto penale, che affiancava alla responsabilità per il fatto commesso una valutazione della personalità dell'agente. Il legislatore fascista aveva introdotto, accanto alla recidiva (art. 99) e all'abitualità criminosa (artt. 102-104), la figura del delinquente per tendenza quale ulteriore categoria soggettiva di pericolosità qualificata. La ratio era quella di colpire con maggior rigore chi, anche alla prima condanna, manifestasse un'indole intrinsecamente criminale, indipendentemente dalla reiterazione dei reati.

Analisi

Secondo la formulazione originaria, era dichiarato delinquente per tendenza chi, anche senza aver commesso reati in precedenza, rivelava per la natura del delitto e per i motivi che lo avevano determinato una spiccata tendenza a delinquere. Il giudice, accertata tale condizione, applicava un aumento della pena prevista per il reato. La norma si collocava sistematicamente nel titolo relativo al reo e faceva parte di un più ampio sistema di misure volte a personalizzare la risposta punitiva in funzione della pericolosità soggettiva. Nella pratica applicativa, tuttavia, la figura risultava di difficile accertamento e la sua legittimità costituzionale era stata oggetto di perplessità dottrinali, soprattutto alla luce del principio di colpevolezza per il fatto (art. 27 Cost.) e del divieto di responsabilità per il tipo d'autore.

Quando si applica

La norma non è più applicabile: è stata abrogata dalla legge 19 dicembre 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2020. Per i fatti commessi prima dell'abrogazione, il principio di favor rei esclude che la dichiarazione di delinquente per tendenza possa essere mantenuta o pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa. L'istituto appartiene pertanto alla storia del diritto penale italiano e non produce più effetti giuridici.

Connessioni

L'art. 100 c.p. si inseriva nel sistema delle categorie soggettive del codice Rocco, ora in gran parte superate: la recidiva (art. 99 c.p.) è rimasta ma è stata riformata nel 2005; le figure di delinquente abituale (artt. 102-104 c.p.) e di delinquente professionale (art. 105 c.p.) sono state anch'esse abrogate dalla stessa legge n. 3/2019. Rimane invece in vigore la disciplina delle misure di sicurezza (artt. 199 ss. c.p.), che continua a fondarsi su un giudizio di pericolosità sociale, sebbene con presupposti e garanzie diversi. Sul piano processuale, l'art. 100 del codice di procedura penale (norma distinta e tuttora vigente) riguarda invece il difensore della parte civile e non va confuso con la disposizione penale sostanziale qui commentata.

Domande frequenti

Che cosa prevedeva l'art. 100 del codice penale?

L'art. 100 c.p. disciplinava la figura del delinquente per tendenza: il soggetto che, pur senza precedenti penali, rivelava per la natura del delitto commesso e per i motivi che lo avevano determinato una spiccata tendenza a delinquere. Il giudice poteva in tal caso aumentare la pena ordinariamente prevista.

Quando è stato abrogato l'art. 100 c.p.?

L'art. 100 c.p. è stato abrogato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 3, comunemente nota come legge spazzacorrotti, entrata in vigore il 31 gennaio 2020. La stessa legge ha eliminato anche le figure di delinquente abituale e di delinquente professionale.

L'abrogazione dell'art. 100 c.p. ha effetto sui processi in corso?

Sì. In virtù del principio di favor rei (art. 2, comma 2, c.p.), l'abrogazione di una norma penale sfavorevole si applica retroattivamente. Di conseguenza, la dichiarazione di delinquente per tendenza non può essere pronunciata né mantenuta per fatti anteriori all'abrogazione, se non ancora definitivamente giudicati.

Qual è la differenza tra art. 100 c.p. e art. 100 c.p.p.?

Si tratta di due norme completamente distinte. L'art. 100 c.p. (abrogato) riguardava il delinquente per tendenza nel codice penale sostanziale. L'art. 100 c.p.p. è invece una disposizione del codice di procedura penale tuttora vigente, che disciplina il difensore della parte civile nel processo penale.

Perché il legislatore ha eliminato la figura del delinquente per tendenza?

La scelta abrogativa riflette il superamento della logica del tipo d'autore, incompatibile con il principio costituzionale di responsabilità penale per il fatto (art. 27 Cost.). La figura era di difficile accertamento pratico, raramente applicata e considerata dalla dottrina un retaggio della concezione positivista del codice Rocco del 1930.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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