Art. 2 c.p. (Successione di leggi penali)
In vigore dal 1° luglio 1931
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti.
In sintesi
Successione delle leggi penali: principio di retroattività della legge più favorevole e favor rei nel diritto penale italiano.
Ratio della norma
L'articolo 2 c.p. regola il conflitto temporale tra leggi penali successive, dando attuazione al principio di retroattività della legge penale più favorevole, corollario del più ampio principio di legalità. La ratio è duplice: evitare che un soggetto sia punito in base a una valutazione normativa che la collettività, attraverso il legislatore, ha successivamente superato o attenuato; e garantire che il sistema penale risponda all'evoluzione del giudizio sociale sulla gravità dei fatti.
Analisi del testo
La norma articola diverse regole. Il primo comma sancisce l'irretroattività della legge penale sfavorevole: non si può punire per fatti che non erano reato al momento della commissione. Il secondo comma disciplina l'abolitio criminis: se una legge successiva elimina il reato, non solo non si procede, ma cessano anche l'esecuzione e gli effetti penali di eventuali condanne già pronunciate. Il terzo comma prevede la conversione della pena detentiva in pecuniaria quando la legge successiva prevede solo quest'ultima. Il quarto comma, centrale, stabilisce il principio del favor rei: in caso di successione di leggi diverse, si applica quella più favorevole, salvo sentenza irrevocabile. Il quinto comma esclude queste tutele per le leggi eccezionali e temporanee. Il sesto comma estende la disciplina ai decreti-legge non convertiti o convertiti con emendamenti.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta tra il momento della commissione del fatto e quello del giudizio (o dell'esecuzione della pena) intervenga una modifica normativa rilevante. Tipicamente il problema si pone quando: il legislatore abroga un reato; introduce una fattispecie più lieve; modifica la pena edittale; introduce o elimina circostanze aggravanti o attenuanti. L'art. 2 c.p. opera anche nella fase esecutiva, salvo il limite della sentenza irrevocabile per l'applicazione della legge più favorevole in caso di mera modifica (non abolitio criminis).
Connessioni con altre norme
L'art. 2 c.p. si coordina con l'art. 1 c.p. (legalità), con l'art. 25 Cost. (irretroattività della legge penale sfavorevole), con l'art. 7 CEDU e con l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE. Sul piano processuale, la declaratoria di abolitio criminis è pronunciata con sentenza di proscioglimento o con declaratoria di improcedibilità nelle diverse fasi. L'art. 135 c.p. è richiamato per la conversione della pena detentiva in pecuniaria.
Domande frequenti
Cosa si intende per abolitio criminis?
L'abolitio criminis si verifica quando una legge successiva elimina dall'ordinamento una fattispecie penale. In questo caso, in linea generale, non si può più procedere per quel fatto e, se vi era già stata condanna, cessano l'esecuzione della pena e tutti gli effetti penali, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, c.p.
Il principio del favor rei vale anche dopo la condanna definitiva?
In linea generale no, salvo il caso di abolitio criminis. L'art. 2, comma 4, c.p. limita l'applicazione della legge più favorevole ai casi in cui non sia ancora intervenuta sentenza irrevocabile. Solo la completa eliminazione del reato produce effetti anche sulle condanne definitive.
Cosa succede se un decreto-legge non viene convertito in legge?
L'art. 2, comma 6, c.p. estende le tutele della successione di leggi penali anche ai casi di decadenza del decreto-legge per mancata conversione. Se il decreto aveva introdotto o inasprito sanzioni penali, la decadenza del decreto comporta in linea generale l'applicazione delle regole del favor rei per i fatti commessi durante la vigenza del decreto.
Le leggi temporanee o eccezionali seguono le stesse regole?
No. L'art. 2, comma 5, c.p. esclude espressamente l'applicazione del favor rei per le leggi eccezionali o temporanee, cioè quelle emanate per fronteggiare situazioni straordinarie o con un'efficacia temporale predeterminata. La ratio è evitare che i destinatari possano sottrarsi alla punizione attendendo la scadenza della legge.
Cosa significa che la legge successiva prevede 'esclusivamente' la pena pecuniaria?
Il terzo comma dell'art. 2 c.p. si applica quando la legge sopravvenuta ha eliminato la pena detentiva, sostituendola con la sola pena pecuniaria. In quel caso, la pena detentiva già inflitta con sentenza si converte automaticamente nella corrispondente pena pecuniaria, calcolata secondo i criteri dell'art. 135 c.p.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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