Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2955 c.c. – Prescrizione di un anno

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

In sintesi

  • L'art. 2955 c.c. elenca i diritti soggetti a prescrizione presuntiva di 1 anno: insegnanti (lezioni a ore/giorni/mesi), retribuzioni mensili dei lavoratori (norma poi dichiarata incostituzionale), convitti, ufficiali giudiziari, commercianti, farmacisti.
  • Si tratta di una prescrizione presuntiva: il decorso del termine fa presumere che il credito sia stato pagato, non lo estingue automaticamente.
  • Il debitore non deve provare il pagamento: spetta al creditore vincere la presunzione solo tramite confessione (art. 2960 c.c.) o giuramento decisorio (art. 2736 c.c.).
  • Il dies a quo è disciplinato dall'art. 2957 c.c. (scadenza o compimento della prestazione).
  • La Corte Cost. sent. n. 63/1966 ha dichiarato illegittima la voce relativa ai lavoratori subordinati per contrasto con l'art. 36 Cost.
Indice dei contenuti

Natura giuridica della prescrizione presuntiva

L'art. 2955 c.c. apre il novero delle prescrizioni presuntive di carattere annuale, istituto profondamente diverso dalla prescrizione estintiva ordinaria. Mentre la prescrizione estintiva (artt. 2934 e 2946 c.c.) determina la perdita del diritto per inerzia, la prescrizione presuntiva poggia sull'id quod plerumque accidit: in determinati rapporti commerciali e professionali, caratterizzati da pagamenti frequenti, di modesta entità e raramente documentati, il decorso di un breve lasso di tempo genera la presunzione legale che il debitore abbia già adempiuto. Il diritto, formalmente, non si estingue: ciò che muta è il regime probatorio. Il creditore che agisce dopo il termine si vede opporre l'eccezione e, per superarla, può solo deferire al debitore il giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) o avvalersi di una confessione (art. 2960 c.c.).

Categorie soggette al termine annuale

Il legislatore individua sei categorie tipiche. Gli insegnanti per lezioni private impartite a ore, giorni o mesi: il riferimento è ai ripetitori privati e all'attività didattica frazionata, non al rapporto di lavoro stabile. La voce relativa ai prestatori di lavoro per retribuzioni mensili è stata espunta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63/1966, in quanto contrastante con l'art. 36 Cost. sulla giusta retribuzione: per i crediti retributivi si applica oggi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. (con la peculiare decorrenza dalla cessazione del rapporto secondo Cass. SS.UU. e Corte Cost. n. 174/1972). Restano operativi i crediti dei convitti, case di educazione e istruzione per pensione e rette, degli ufficiali giudiziari per gli atti del loro ministero, dei commercianti per merci vendute al consumatore finale (non a chi rivende: rapporto B2C, non B2B), e dei farmacisti per i medicinali.

Funzionamento processuale dell'eccezione

L'eccezione di prescrizione presuntiva è in senso stretto: deve essere sollevata dalla parte (art. 2938 c.c.) e non è rilevabile d'ufficio. Una volta sollevata, opera l'inversione dell'onere probatorio in chiave presuntiva: il debitore è dispensato dal provare il pagamento. Il creditore, per contrastarla, non può ricorrere a prova testimoniale o documentale ordinaria: deve provocare la verità avvalendosi degli strumenti tipici previsti dagli artt. 2959 e 2960 c.c. Se il debitore, in giudizio, ammette che l'obbligazione non è stata estinta, la presunzione cade automaticamente (art. 2959 c.c.).

Coordinamento con le altre prescrizioni

Va distinta la prescrizione annuale presuntiva dell'art. 2955 c.c. dalle prescrizioni brevi ordinarie pure annuali (art. 2950 c.c. mediatori, art. 2951 c.c. trasporto): queste ultime sono estintive, e una volta decorso il termine il diritto è definitivamente perduto, salva la conversione decennale ex art. 2953 c.c. con il giudicato. Nelle presuntive, invece, il diritto sopravvive nella misura in cui il creditore riesca a superare la presunzione di pagamento. Un'altra differenza cruciale: l'art. 2953 c.c. (conversione in decennale dopo giudicato) si applica solo alle prescrizioni estintive, non a quelle presuntive, che per loro stessa natura presuppongono un'azione giudiziale che non si sia ancora conclusa con accertamento di non-pagamento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 63/1966

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Il principio fondamentale è che il timore del licenziamento impedisce al lavoratore di esercitare i propri diritti, rendendo la decorrenza della prescrizione durante il rapporto equivalente a una rinuncia vietata dall'art. 36 Cost. Di conseguenza, per i rapporti di lavoro privi di adeguata tutela contro il licenziamento, la prescrizione dei crediti retributivi brevi (art. 2955 n. 2) decorre solo dalla cessazione del rapporto.

Domande frequenti

Cosa significa che la prescrizione di un anno dell'art. 2955 c.c. è 'presuntiva'?

Significa che, decorso l'anno, la legge presume che il credito sia stato pagato. Il diritto non si estingue automaticamente, ma il debitore può opporre l'eccezione senza dover provare di aver effettivamente pagato.

Il credito retributivo dei lavoratori dipendenti si prescrive in un anno?

No. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 63/1966, ha dichiarato illegittima la voce relativa ai prestatori di lavoro per contrasto con l'art. 36 Cost. Oggi i crediti retributivi sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.

Come può il creditore vincere la prescrizione presuntiva?

Il creditore può vincere la presunzione di pagamento solo deferendo al debitore il giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) oppure facendo valere l'ammissione del debitore in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.).

La prescrizione annuale del commerciante si applica anche alle vendite tra imprese?

No. La norma riguarda il prezzo delle merci vendute 'a chi non ne fa commercio', cioè al consumatore finale (rapporti B2C). Nelle vendite tra imprese (B2B), si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

Il farmacista deve provare di non aver ricevuto il pagamento per agire dopo l'anno?

Al contrario: trascorso l'anno, è il farmacista (creditore) a dover superare la presunzione di pagamento sollevata dal cliente debitore. Non può farlo con testimoni o documenti, ma solo con giuramento decisorio o ammissione del debitore.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.