Testo dell'articoloVigente
La legge 18 luglio 2025, n. 106 ha introdotto nell’ordinamento un congedo dedicato ai lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche. L’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 lo recepisce all’art. 26, comma 6, inserendolo nel sistema delle aspettative e dei congedi del comparto. Ecco che cosa prevede, come si colloca rispetto agli altri istituti e quali sono i suoi limiti.
Che cosa prevede l’art. 26, comma 6
Il testo è conciso e va letto con attenzione: «ai sensi dell’art. 1 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, il dipendente affetto da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, può richiedere un periodo di congedo senza assegni, non computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi».
Gli elementi qualificanti:
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
| Elemento | Disciplina |
|---|---|
| Durata massima | 24 mesi |
| Modalità di fruizione | Continuativa o frazionata |
| Trattamento economico | Senza assegni |
| Anzianità di servizio | Non computato |
| Fini previdenziali | Non computato |
| Certificazione | Rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il dipendente |
| Presupposto | Malattie oncologiche; malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74% |
Una deroga importante: nessun servizio attivo preventivo
Il comma 5 dell’art. 26 pone una regola generale: il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per dottorato o borsa di studio e per il coniuge all’estero, senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.
Lo stesso comma precisa però che la disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo, né alle assenze del d.lgs. 151/2001. Il congedo del comma 6 rientra fra queste: non è quindi subordinato a un periodo minimo di servizio attivo pregresso.
Il rapporto con la malattia e il comporto
Il congedo è un istituto distinto dall’assenza per malattia. Le differenze:
| Profilo | Assenza per malattia | Congedo art. 26, comma 6 |
|---|---|---|
| Retribuzione | Retribuita secondo il regime del comporto | Senza assegni |
| Anzianità di servizio | Computata | Non computata |
| Fini previdenziali | Computata | Non computata |
| Effetto sul comporto | Consuma il periodo di conservazione del posto | Non consuma il comporto |
| Durata | Limitata dal comporto contrattuale | Fino a 24 mesi |
| Iniziativa | Certificazione medica di incapacità | Richiesta del dipendente |
È questa la ragione pratica dell’istituto: consentire a chi affronta una patologia oncologica o cronica di sospendere il rapporto senza erodere il periodo di comporto e quindi senza esporsi al licenziamento per superamento dello stesso. Il prezzo è l’assenza di retribuzione e la mancata maturazione dell’anzianità e della contribuzione.
Vale la pena ricordare che, in materia di comporto, la giurisprudenza europea e interna riconosce la rilevanza degli accomodamenti ragionevoli previsti dalla direttiva 2000/78/CE per i lavoratori con disabilità: l’esistenza di un congedo dedicato non esaurisce di per sé gli obblighi del datore di lavoro (approfondimento sul comporto).
Che cosa si somma: il quadro completo delle tutele
Il congedo si inserisce in un sistema di misure che la legge 106/2025 e il CCNL costruiscono per le stesse patologie:
- 10 ore annue aggiuntive di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre alle 18 ore ordinarie (art. 25, comma 1, in attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025). Le stesse 10 ore spettano al dipendente genitore di un figlio minorenne nelle medesime condizioni (i permessi per visite);
- certificazione unica per terapie ricorrenti (art. 25, comma 14): per chi deve sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità al lavoro è sufficiente un’unica certificazione preventiva del medico curante con il calendario dei cicli;
- priorità nel part-time (art. 32, comma 8, lettera d): la documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno è uno dei criteri di precedenza nella valutazione delle domande (il part-time);
- ferie e riposi solidali (art. 29): i colleghi possono cedere volontariamente e a titolo gratuito giornate di ferie eccedenti le quattro settimane e le quattro giornate di festività soppresse a chi deve assistere il coniuge o parenti e affini entro il secondo grado che necessitano di cure costanti;
- lavoro agile (art. 44, comma 3): l’azienda ha cura di estendere il numero di giorni in modalità agile per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute.
Le altre aspettative dell’art. 26
Per completezza, il quadro degli altri istituti disciplinati dallo stesso articolo:
- Cariche pubbliche elettive e cooperazione con i paesi in via di sviluppo (comma 1): restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ vigenti nel tempo.
- Dottorato di ricerca e borse di studio (comma 2): i dipendenti a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato ai sensi della legge 476/1984, o che usufruiscono delle borse di studio della legge 398/1989, sono collocati a domanda in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutta la durata del corso o della borsa, fatta salva l’applicazione dell’art. 2 della legge 476/1984 come modificato dalla legge 448/2001.
- Coniuge o convivente stabile all’estero (commi 3 e 4): il dipendente a tempo indeterminato può chiedere un’aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero, qualora non sia possibile il trasferimento in amministrazione di altro comparto. L’aspettativa può durare quanto la situazione che l’ha originata ed è revocabile in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o se viene meno l’effettiva permanenza all’estero.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
- Art. 2110 c.c. — infortunio, malattia e comporto — il rapporto fra congedo e conservazione del posto
Domande frequenti
Chi può chiedere il congedo di 24 mesi?
Il dipendente affetto da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. La certificazione è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il dipendente.
Il congedo è retribuito?
No. L’art. 26, comma 6 lo qualifica come «congedo senza assegni, non computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali». Il periodo non matura quindi retribuzione, anzianità né contribuzione previdenziale.
Il congedo consuma il periodo di comporto?
No: è un istituto distinto dall’assenza per malattia e non ne segue il regime. È proprio questa la sua funzione pratica: consentire di sospendere il rapporto per periodi lunghi senza erodere il periodo di conservazione del posto e quindi senza esporsi al licenziamento per superamento del comporto.
Si può frazionare?
Sì. Il testo prevede espressamente che il congedo possa essere «continuativo o frazionato», entro il limite complessivo di ventiquattro mesi. La modalità frazionata consente di modulare le assenze sui cicli terapeutici.
Serve un periodo minimo di servizio prima di chiederlo?
No. La regola dei sei mesi di servizio attivo prevista dall’art. 26, comma 5 riguarda le aspettative per motivi di famiglia, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per dottorato o borsa di studio e per il coniuge all’estero. Lo stesso comma esclude espressamente dall’applicazione «le altre aspettative previste dal presente articolo», fra cui il congedo del comma 6.
Posso usare anche le 10 ore aggiuntive di permesso?
Sì, sono istituti autonomi. L’art. 25, comma 1 riconosce, in attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025, dieci ore annue aggiuntive di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre alle 18 ore ordinarie, alle stesse categorie di lavoratori e al dipendente genitore di un figlio minorenne nelle medesime condizioni.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Permessi per visite ed esami: 18 + 10 ore
- Ferie e riposi solidali
- Part-time: contingenti e priorità
- Permessi legge 104 nel lavoro
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Chi può chiedere il congedo di 24 mesi?
Il dipendente affetto da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. La certificazione è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il dipendente.
Il congedo è retribuito?
No. L’art. 26, comma 6 lo qualifica come «congedo senza assegni, non computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali». Il periodo non matura quindi retribuzione, anzianità né contribuzione previdenziale.
Il congedo consuma il periodo di comporto?
No: è un istituto distinto dall’assenza per malattia e non ne segue il regime. È proprio questa la sua funzione pratica: consentire di sospendere il rapporto per periodi lunghi senza erodere il periodo di conservazione del posto e quindi senza esporsi al licenziamento per superamento del comporto.
Si può frazionare?
Sì. Il testo prevede espressamente che il congedo possa essere «continuativo o frazionato», entro il limite complessivo di ventiquattro mesi. La modalità frazionata consente di modulare le assenze sui cicli terapeutici.
Serve un periodo minimo di servizio prima di chiederlo?
No. La regola dei sei mesi di servizio attivo prevista dall’art. 26, comma 5 riguarda le aspettative per motivi di famiglia, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per dottorato o borsa di studio e per il coniuge all’estero. Lo stesso comma esclude espressamente dall’applicazione «le altre aspettative previste dal presente articolo», fra cui il congedo del comma 6.
Posso usare anche le 10 ore aggiuntive di permesso?
Sì, sono istituti autonomi. L’art. 25, comma 1 riconosce, in attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025, dieci ore annue aggiuntive di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre alle 18 ore ordinarie, alle stesse categorie di lavoratori e al dipendente genitore di un figlio minorenne nelle medesime condizioni.