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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2927 c.c. Evizione della cosa assegnata

In vigore dal 19/04/1942

L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

In sintesi

  • L'assegnatario che subisce evizione della cosa ha diritto di ripetere quanto pagato agli altri creditori.
  • Resta ferma la responsabilità del creditore procedente per danni e spese.
  • L'assegnatario conserva le proprie ragioni nei confronti del debitore espropriato.
  • Non si estendono però le garanzie prestate da terzi a favore del credito originario.
  • La norma tutela chi acquista in sede di esecuzione forzata mediante assegnazione.
  • L'evizione presuppone una pronuncia che accerti il difetto di titolarità del bene assegnato.

Il rimedio per l'assegnatario evitto: ripetizione, conservazione del credito e perdita delle garanzie

L'articolo 2927 del codice civile disciplina una situazione patologica del processo esecutivo: l'assegnatario, cioè il creditore al quale il giudice dell'esecuzione ha trasferito il bene espropriato in soddisfazione del proprio credito, scopre successivamente di non essere divenuto effettivo proprietario perché un terzo vanta sulla cosa un diritto poziore e ottiene l'evizione. La norma costruisce un meccanismo di tutela a tre livelli che evita all'assegnatario di restare privo sia del bene sia del credito originario per cui si era attivato.

La ripetizione di quanto pagato agli altri creditori

Il primo strumento è la ripetizione: l'assegnatario può chiedere indietro le somme che, in sede di distribuzione, abbia eventualmente versato agli altri creditori concorrenti per il conguaglio fra valore della cosa assegnata e quota di sua spettanza. Si pensi al caso di Tizio, creditore di Caio per 50.000 euro, che si veda assegnato un immobile valutato 80.000 euro e versi 30.000 euro agli altri creditori del medesimo concorso: se l'immobile viene successivamente rivendicato vittoriosamente da Sempronio, Tizio potrà agire contro quei creditori per riavere i 30.000 euro pagati.

La responsabilità del creditore procedente

Accanto alla ripetizione, la legge fa salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese. Si tratta di una responsabilità di tipo risarcitorio, ancorata al principio per cui chi promuove l'esecuzione deve garantire la regolarità del titolo e dell'azione esecutiva. L'assegnatario potrà dunque pretendere dal procedente il risarcimento delle spese affrontate (registrazione, trascrizione, oneri fiscali) e dell'eventuale danno emergente subito per l'inutile assegnazione.

La conservazione del credito verso il debitore espropriato

Il cuore della tutela sta nella conservazione delle ragioni dell'assegnatario nei confronti del debitore espropriato: poiché l'assegnazione si è rivelata inefficace, il credito originario non si è estinto per soddisfacimento e l'assegnatario può tornare ad agire contro il proprio debitore come se nulla fosse accaduto. È una deroga al principio satisfattivo dell'esecuzione, giustificata dal fatto che, in realtà, il creditore non ha mai ricevuto alcun valore.

La perdita delle garanzie prestate da terzi

L'ultima frase dell'articolo introduce però un importante limite: l'assegnatario non recupera le garanzie prestate da terzi a favore del credito originario. Pegni, ipoteche, fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dal debitore si considerano estinte al momento dell'assegnazione e non rivivono. Se Caio aveva ottenuto la fideiussione di Mevio per il credito di Tizio, Mevio non potrà essere nuovamente escusso dopo l'evizione. La ratio è evidente: tutelare il terzo garante, che ha confidato nell'effetto liberatorio dell'esecuzione e non può essere esposto a ulteriori pretese.

Coordinamento processuale

L'articolo va letto in stretto raccordo con la disciplina codicistica dell'evizione (art. 1483 c.c.) e con le norme del codice di procedura civile sull'assegnazione di beni mobili e immobili. Sul piano operativo, l'assegnatario evitto potrà valutare un'azione cumulativa: ripetizione verso i creditori concorrenti, risarcimento verso il procedente e rinnovata azione esecutiva contro il debitore originario.

Domande frequenti

Chi è l'assegnatario nell'esecuzione forzata?

È il creditore al quale il giudice dell'esecuzione trasferisce il bene espropriato in pagamento del proprio credito, in alternativa alla vendita forzata.

Cosa significa subire l'evizione del bene assegnato?

Significa che, dopo l'assegnazione, un terzo fa valere con successo un diritto sul bene (proprietà, usufrutto, ipoteca prevalente) sottraendolo all'assegnatario.

Posso recuperare il credito originario se vengo evitto?

Sì. L'articolo 2927 conserva espressamente le ragioni dell'assegnatario contro il debitore espropriato: il credito non si è estinto perché in concreto non è stato soddisfatto.

Le garanzie prestate da terzi tornano operative dopo l'evizione?

No. Pegni, ipoteche e fideiussioni di terzi si considerano estinti con l'assegnazione e non rivivono, a tutela dell'affidamento del garante.

Chi paga i danni e le spese dell'evizione?

Il creditore procedente, che ha promosso l'esecuzione e risponde della regolarità dell'azione esecutiva, è tenuto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute dall'assegnatario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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