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In sintesi

Perché chi rinuncia non paga l’imposta di successione

La regola fiscale discende direttamente dal codice civile. L’art. 521 c.c. stabilisce che chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato: la rinuncia non produce un trasferimento di beni dal rinunciante a un terzo, semplicemente cancella, con effetto retroattivo alla data di apertura della successione, la sua posizione di chiamato. Se non c’è mai stata devoluzione di beni al rinunciante, non c’è materia imponibile: l’imposta di successione colpisce solo chi acquista effettivamente l’eredità, e chi rinuncia non acquista nulla.

Il punto è stato ribadito dalla Cassazione anche sul fronte dei debiti tributari del defunto: con la sentenza n. 21006/2021 la Corte ha affermato che il chiamato che ha validamente rinunciato non risponde delle imposte del de cuius, neppure per il periodo intercorso tra l’apertura della successione e la rinuncia, e neppure se nel frattempo aveva presentato la dichiarazione di successione. Presentare la dichiarazione o versare le imposte come chiamato non equivale infatti ad accettare: sono adempimenti fiscali, non un atto che «presuppone necessariamente la volontà di accettare» nel senso dell’art. 476 c.c. (accettazione tacita). Chi ha versato imposte in questa veste, e poi rinuncia validamente, ha diritto a chiedere il rimborso di quanto pagato da non-erede.

Attenzione alla differenza con altri atti a titolo gratuito: quando la rinuncia riguarda non l’eredità ma un diritto reale già acquisito (ad esempio un usufrutto), la sua natura può essere diversa e rilevare come atto a titolo gratuito autonomamente tassabile. Ma la rinuncia all’eredità in senso proprio, fatta prima di qualunque accettazione, resta fuori dal perimetro dell’imposta di successione per definizione.

Dove va la quota del rinunciante e chi ne eredita la franchigia

La quota di chi rinuncia non resta senza titolare: si accresce agli altri chiamati che avrebbero concorso con lui, salvo il diritto di rappresentazione (art. 522 c.c.). Se il rinunciante era solo, l’eredità si devolve a chi sarebbe stato chiamato se egli fosse mancato. La rappresentazione (art. 467 c.c.) fa subentrare i discendenti del rinunciante nel suo stesso luogo e grado: tipicamente, se un figlio rinuncia all’eredità del genitore, i suoi figli (nipoti del defunto) prendono il suo posto.

Il punto fiscale spesso frainteso è quello delle franchigie. Le franchigie dell’imposta di successione (1.000.000 di euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 euro per fratelli e sorelle, 1.500.000 euro per i beneficiari con handicap grave) sono fruibili per intero da ciascun beneficiario, in base al valore della quota a lui attribuita e al proprio rapporto di parentela con il defunto — non con il rinunciante. Un nipote che subentra per rappresentazione al padre rinunciante non «eredita» la franchigia del padre: ne ha una propria, calcolata sul suo grado di parentela con il nonno defunto (in questo caso, in linea retta, quindi la franchigia piena di 1.000.000 di euro). Questo è spesso un vantaggio pratico: più beneficiari finali significano più franchigie applicabili, ciascuna per intero.

Aspetto Chi rinuncia Chi subentra (rappresentazione/accrescimento)
Imposta di successione Non dovuta: non è mai stato erede Dovuta sulla quota acquisita, con franchigia propria
Debiti del defunto Mai dovuti, nemmeno per il periodo pre-rinuncia (Cass. 21006/2021) Dovuti nei limiti scelti in sede di accettazione
Dichiarazione di successione Esonerato se rinuncia entro il termine di presentazione (art. 28, co. 5, TUS) Obbligato, con termine che riparte dalla rinuncia se anteriore alla dichiarazione
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Rinuncia e debiti: due piani distinti (defunto e rinunciante)

Bisogna tenere separati due rapporti di debito, spesso confusi. Il primo è quello con i debiti del defunto: rinunciando, il chiamato non ne risponde affatto, punto già chiarito sopra. Il secondo, diverso, è quello con i creditori personali del rinunciante: se un chiamato ha debiti propri ed evita l’eredità (anche solo per non far entrare quei beni nel proprio patrimonio aggredibile) i suoi creditori possono reagire con l’azione dell’art. 524 c.c. Questa norma consente ai creditori danneggiati dalla rinuncia di farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità al posto del rinunciante, ma solo per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti: non diventano eredi a tutti gli effetti, e l’eccedenza resta devoluta secondo le regole ordinarie. L’azione si prescrive in 5 anni dalla rinuncia, e prescinde dalla prova della frode: basta il danno oggettivo ai creditori.

Per il chiamato che valuta la rinuncia proprio per sottrarsi ai debiti del defunto, quindi, il rischio non è verso i creditori del defunto (che restano estranei), ma eventualmente verso i propri creditori, se la rinuncia a un’eredità capiente li danneggia.

Termini: dieci anni, tre mesi, e la dichiarazione di successione

Il diritto di accettare — e quindi, specularmente, la possibilità di rinunciare invece di accettare — si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Chi però è già nel possesso dei beni ereditari, a qualunque titolo, ha un termine molto più stretto: deve fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione (art. 485 c.c.); se non lo completa in tempo diventa erede puro e semplice, con tutte le conseguenze sui debiti.

Sul fronte fiscale, la rinuncia interagisce con il termine di 12 mesi per la dichiarazione di successione in due modi. Se il chiamato rinuncia prima che la dichiarazione sia stata presentata (da lui o da altri obbligati in solido), è esonerato dal presentarla (art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/1990): l’obbligo passa a chi subentra. Se invece la rinuncia arriva quando nessuno ha ancora dichiarato, l’evento «mutamento della devoluzione» fa slittare la decorrenza del termine di 12 mesi per chi subentra (art. 31, co. 2, D.Lgs. 346/1990): il nuovo chiamato ha un anno pieno da quando la rinuncia gli attribuisce la qualità di erede, non dalla data del decesso.

Esempio pratico

  • Tizio muore lasciando un’eredità con più debiti che beni. Suo figlio Caio rinuncia entro due mesi, davanti al notaio, prima che chiunque presenti la dichiarazione di successione: Caio non deve l’imposta, non deve la dichiarazione, e non risponde dei debiti di Tizio. La sua quota si devolve ai figli di Caio (nipoti di Tizio) per rappresentazione, che diventano nuovi chiamati con un anno di tempo, da quel momento, per decidere e dichiarare.

  • Caio ha debiti verso Sempronia, sua creditrice, per 40.000 euro. Se l’eredità di Tizio era capiente e la rinuncia di Caio pregiudica Sempronia, questa può chiedere al giudice, entro 5 anni dalla rinuncia, di essere autorizzata ad accettare l’eredità al posto di Caio, ma solo per prelevare fino a 40.000 euro dai beni ereditari: il resto resta ai discendenti di Caio.

  • Sempronio, altro chiamato, aveva presentato la dichiarazione di successione e versato una prima imposta come coerede prudenziale, poi scopre debiti nascosti e rinuncia comunque, in tempo utile perché non ha compiuto atti di accettazione tacita (non ha venduto né usato i beni). Avendo rinunciato validamente, la Cassazione gli riconosce l’irresponsabilità per i debiti del defunto anche per il periodo già trascorso, e il diritto al rimborso dell’imposta versata da non-erede.

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Domande frequenti

Se rinuncio, devo comunque presentare la dichiarazione di successione?

No, se rinunci entro il termine ordinario di 12 mesi dall’apertura della successione e nessuno l’ha ancora presentata: l’art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/1990 esonera chi ha rinunciato in tempo utile. L’obbligo passa a chi subentra al tuo posto.

Posso rinunciare dopo aver già pagato l’imposta di successione?

Sì, se non hai compiuto atti di accettazione tacita (art. 476 c.c.): aver presentato la dichiarazione o versato l’imposta come chiamato non equivale ad accettare. Una volta rinunciato validamente, hai diritto al rimborso di quanto versato, non essendo più considerato erede (effetto retroattivo, art. 521 c.c.).

I debiti del defunto passano ai miei figli se rinuncio?

No: rinunciando sei considerato come se non fossi mai stato chiamato, quindi non trasmetti alcun debito. La tua quota si devolve ai tuoi discendenti per rappresentazione come nuovi chiamati diretti all’eredità del defunto, non come tuoi eredi: rispondono solo se a loro volta accettano.

I miei creditori possono impedirmi di rinunciare?

Non possono impedirtelo, ma possono reagire: se la rinuncia li danneggia, l’art. 524 c.c. permette loro di farsi autorizzare ad accettare l’eredità al tuo posto, limitatamente a soddisfare il loro credito sui beni ereditari, entro 5 anni dalla rinuncia.

Quanto costa l’atto di rinuncia?

Oltre agli onorari notarili (se non si opta per il cancelliere del tribunale, gratuito salvo diritti di cancelleria), l’atto sconta l’imposta di registro in misura fissa, la stessa prevista per gli atti pubblici privi di autonomo contenuto patrimoniale: non è un’imposta proporzionale sul valore dell’eredità, perché la rinuncia non trasferisce nulla al rinunciante.

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