Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il D.Lgs. 87/2024 ha ridisegnato le sanzioni IVA: dichiarazione omessa 120% (era 120-240%), infedele 70% (era 90-180%), fatturazione/registrazione irregolare 70% con minimo 300 euro (era 90-180%, minimo 500).
- Per il reverse charge la sanzione fissa scende alla forbice 500-10.000 euro (era 500-20.000) e quella proporzionale al 5% dell’imponibile, minimo 1.000 euro (era 5-10%).
- L’omesso versamento resta al 25% (dal 30% ante riforma), dimezzato al 12,5% per ritardi entro 90 giorni, con lo sprint dei primi 15 giorni ridotto a 1/15 al giorno.
- La detrazione illegittima è punita col 70% fisso dell’imposta detratta (non più fino al 90%); l’errore di aliquota o di regime va invece da 250 a 10.000 euro, senza perdita del diritto alla detrazione salvo frode.
- Chi non riceve fattura (o la riceve irregolare) e non regolarizza con TD20 entro 90 giorni rischia il 70% dell’imposta non autofatturata, minimo 250 euro — ma comunicare l’anomalia all’Agenzia in tempo evita la sanzione.
Dichiarazione IVA: omessa e infedele
Sulla dichiarazione annuale la riforma ha ridotto sensibilmente il carico sanzionatorio. La dichiarazione omessa con imposta dovuta costa il 120% dell’IVA dovuta, minimo 250 euro; se la dichiarazione arriva comunque, anche se omessa nei termini, con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per l’accertamento e prima di controlli formali, la sanzione scende al 75%. Se non risulta imposta dovuta, la sanzione è fissa da 250 a 2.000 euro (150-1.000 euro per la tardiva oltre 90 giorni).
La dichiarazione infedele — IVA dichiarata inferiore al dovuto o credito superiore allo spettante — è punita con il 70% della maggiore imposta o della minore eccedenza, minimo 150 euro. L’aggravante per frodi (fatture false, operazioni inesistenti, artifici) porta la sanzione dal 105% al 150%: un intervallo comunque più contenuto del precedente 135%-270%, anche se il D.Lgs. 87/2024 ha ampliato la forbice dell’aggravante base da “metà” a “dalla metà al doppio”. Se non ci sono condotte fraudolente e lo scostamento è inferiore al 3% dell’imposta dichiarata (comunque sotto i 30.000 euro complessivi), la sanzione ordinaria si riduce di un terzo. La richiesta di un rimborso non spettante è sanzionata separatamente con il 22% del credito rimborsato.
Fatturazione, registrazione e detrazione
Sul fronte documentale, l’art. 2, D.Lgs. 87/2024 ha modificato l’art. 6, D.Lgs. 471/1997 riducendo in modo diffuso le cornici edittali. Per operazioni imponibili documentate o registrate irregolarmente la sanzione è ora il 70% fisso dell’imposta relativa (non più 90-180%), minimo 300 euro (non più 500). Per operazioni non imponibili, esenti o non soggette la sanzione scende al 5% dei corrispettivi non documentati (non più 5-10%), minimo 300 euro; se la violazione non incide nemmeno sul reddito, resta la forbice fissa 250-2.000 euro.
Anche la mancata emissione di scontrini o ricevute, o l’emissione per importi inferiori al reale, scende dal 90-180% al 70% dell’imposta corrispondente, minimo 300 euro. Sul fronte della detrazione illegittima, la riforma riscrive integralmente il comma 6 dell’art. 6: la sanzione per chi detrae indebitamente scende a un 70% fisso; per l’ipotesi di applicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta, o di IVA erroneamente applicata a operazioni esenti, non imponibili o non soggette, resta la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, ma il diritto alla detrazione è ora limitato alla sola imposta effettivamente dovuta in base alla natura dell’operazione, salvo casi di frode o abuso del diritto. Un chiarimento importante: se la violazione sfocia in dichiarazione infedele, si applica solo la sanzione del 70% per infedeltà, evitando il cumulo tra le due sanzioni.
Reverse charge: le sanzioni dell’art. 6, commi 9-bis
| Violazione | Sanzione dall’1.9.2024 | Norma |
|---|---|---|
| Cessionario/committente che non applica il reverse charge dovuto | Da 500 a 10.000 euro; 5% dell’imponibile (min. 1.000 €) se l’operazione non risulta in contabilità | Art. 6, co. 9-bis |
| Emissione di fattura con IVA per operazioni da assoggettare a reverse charge | 250-10.000 €; 90-180% (min. 500 €) se con intento di frode consapevole al cessionario | Art. 6, co. 9-bis.1 |
| Inversione contabile applicata senza i requisiti | 250-10.000 €; 90-180% (min. 500 €) se con intento di frode consapevole al cedente | Art. 6, co. 9-bis.2 |
| Inversione contabile su operazioni esenti/non imponibili/non soggette (operazioni inesistenti) | Nessuna sanzione, salvo operazioni inesistenti: 5-10% dell’imponibile (min. 1.000 €) | Art. 6, co. 9-bis.3 |
Resta ferma, se il cessionario non avrebbe comunque potuto detrarre l’imposta, la sanzione dell’indebita detrazione (70%), salvo che la violazione configuri già dichiarazione infedele: anche qui vale la regola dell’alternatività tra le due sanzioni per evitare il cumulo sullo stesso fatto.
Omesso versamento e regolarizzazione della fattura
L’omesso o insufficiente versamento periodico, dell’acconto o del saldo resta fissato al 25% di ogni importo non versato (era il 30% fino al 31 agosto 2024), dimezzato al 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i primissimi 15 giorni la riduzione arriva a 1/15 per ogni giorno di ritardo (il meccanismo dello “sprint” alla base del ravvedimento operoso).
Chi acquista beni o servizi senza ricevere fattura, o con fattura irregolare, deve regolarizzare con autofattura TD20 (art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997): la sanzione, ridotta dal 100% al 70% dell’imposta non autofatturata (minimo 250 euro), non si applica se l’acquirente comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, con gli strumenti che questa mette a disposizione, entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (o da quando è stata emessa quella irregolare). È il superamento del vecchio meccanismo di autofatturazione più versamento immediato: oggi basta la comunicazione tempestiva per evitare la sanzione.
Esempio pratico
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Alfa Srl presenta la dichiarazione IVA 2026 con un’imposta a debito di 40.000 euro invece dei 55.000 realmente dovuti, senza alcuna condotta fraudolenta: sanzione per infedele dichiarazione pari al 70% di 15.000 euro, cioè 10.500 euro (oltre l’imposta e gli interessi), riducibile con ravvedimento operoso.
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Beta Spa registra una fattura di vendita indicando un’IVA di 1.000 euro invece dei 1.800 dovuti: sanzione del 70% sulla differenza di 800 euro, cioè 560 euro, con minimo di 300 euro comunque superato.
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Caio, artigiano in regime ordinario, riceve una fattura irregolare da un fornitore a marzo 2026 e se ne accorge subito: se comunica l’anomalia all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni non paga alcuna sanzione; se lascia passare il termine, rischia il 70% dell’IVA non regolarizzata, minimo 250 euro.
Domande frequenti
Le sanzioni IVA post 1° settembre 2024 si applicano anche a chi ha violato prima di quella data?
No: la riforma vale per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti restano le vecchie misure (ad esempio 90-180% per la fatturazione irregolare, 30% per l’omesso versamento), salvo che la nuova disciplina risulti più favorevole e sia applicabile per il principio del favor rei nei procedimenti ancora aperti.
Il ravvedimento operoso si applica anche alle sanzioni IVA?
Sì, a tutte quelle qui indicate, con le riduzioni ordinarie in base al momento in cui avviene la regolarizzazione spontanea: più si è tempestivi, più la sanzione si riduce.
Dichiarazione infedele e indebita detrazione si sommano?
No: dal D.Lgs. 87/2024 le due sanzioni sono alternative sullo stesso fatto. Se la violazione configura dichiarazione infedele, si applica solo la sanzione del 70% prevista per l’infedeltà.
Cosa rischia chi non fa la comunicazione LIPE o la invia con dati sbagliati?
La comunicazione delle liquidazioni periodiche omessa, incompleta o infedele è sanzionata da 500 a 2.000 euro (art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997), non toccata dalla riduzione generale della riforma 2024.
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