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In sintesi
- Dal 18 gennaio 2024 l’art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) è stato riscritto dal D.Lgs. 219/2023: tipologie di interpello riunite in un’unica disciplina, termini più stretti e un nuovo contributo per le istanze complesse.
- Il termine di risposta dell’amministrazione è oggi unificato a 90 giorni per tutte le tipologie (in passato alcune arrivavano fino a 120-150 giorni), sospeso dal 1° al 31 agosto.
- Se l’Agenzia non risponde nei termini, vale il silenzio-assenso: la soluzione proposta dal contribuente si considera accettata.
- La riforma introduce un contributo per le istanze «particolarmente complesse», ma l’importo è demandato a un decreto del MEF che, alla fine del 2025, non risultava ancora emanato: il contributo è previsto dalla norma ma non è ancora operativo nella pratica.
- Per le persone fisiche e i piccoli contribuenti (imprese e società di persone in contabilità semplificata) è nata una via alternativa gratuita: la consultazione semplificata (art. 10-nonies L. 212/2000), una banca dati di prassi consultabile online prima di presentare un interpello vero e proprio.
- L’interpello disapplicativo, l’unica tipologia in passato obbligatoria, è diventato facoltativo: oggi nessun interpello è più un passaggio imposto per legge.
Cosa cambia con la riforma del 2023
L’interpello è lo strumento con cui un contribuente chiede per iscritto all’amministrazione finanziaria come si applica una norma tributaria al suo caso concreto, prima di adottare un comportamento fiscale che potrebbe rivelarsi sbagliato. La disciplina, fino al 2023 frammentata tra diverse tipologie con termini e regole non sempre coerenti, è stata riscritta dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), in vigore dal 18 gennaio 2024.
L’obiettivo dichiarato della riforma è duplice: da un lato accorpare in un’unica norma (il nuovo art. 11 dello Statuto) tutte le categorie di interpello, rendendo i termini di risposta uniformi; dall’altro ridurre il numero di istanze non necessarie, spingendo i contribuenti — soprattutto le persone fisiche e i soggetti più piccoli — verso strumenti di autoconsultazione gratuiti prima di attivare la procedura formale.
Le tipologie di interpello ammesse oggi
Il nuovo art. 11, comma 1, elenca le fattispecie per cui si può interpellare l’amministrazione:
| Lettera | Tipo | Oggetto |
|---|---|---|
| a) | Ordinario interpretativo | Applicazione di norme tributarie in condizioni di obiettiva incertezza interpretativa |
| b) | Ordinario qualificatorio | Corretta qualificazione di una fattispecie concreta alla luce delle norme applicabili |
| c) | Anti-abuso | Disciplina dell’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) in relazione a una specifica operazione |
| d) | Disapplicativo | Disapplicazione di norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta, dimostrando che gli effetti elusivi non si verificano |
| e) | Probatorio | Sussistenza delle condizioni e idoneità delle prove per specifici regimi fiscali previsti dalla legge |
| f) | Regimi speciali | Condizioni per l’opzione di cui all’art. 24-bis del TUIR (regime dei nuovi residenti) |
Una novità rilevante riguarda proprio la lettera e): l’interpello probatorio è oggi riservato ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015, la cooperative compliance) e a chi presenta istanze relative a nuovi investimenti (D.Lgs. 147/2015), con l’eccezione dell’interpello probatorio IVA di gruppo (art. 70-ter, D.P.R. 633/1972). Per la generalità dei contribuenti, quindi, l’accesso a questa tipologia è ora più stretto rispetto al passato.
L’altra novità di sistema riguarda l’interpello disapplicativo (lettera d): prima della riforma era l’unica tipologia obbligatoria in alcuni casi (tipico l’esempio delle società di comodo che intendevano disapplicare la disciplina presuntiva). Con la riscrittura dell’art. 11, tutti gli interpelli — disapplicativo compreso — sono diventati facoltativi: il contribuente può sempre far valere le proprie ragioni anche in sede di accertamento o di contenzioso, senza dover necessariamente presentare l’istanza prima.
Il contributo per le istanze complesse: previsto ma non ancora operativo
Una delle novità più discusse della riforma è l’introduzione, al comma 3 del nuovo art. 11, di un contributo a carico del contribuente per la presentazione delle istanze di interpello relative a fattispecie particolarmente complesse (l’interpello probatorio, ad esempio, rientra tipicamente in questa categoria). Il contributo è destinato a finanziare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, e il suo importo — modulato in base alla tipologia di contribuente, al volume d’affari o ricavi e alla complessità della questione — deve essere fissato con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Alla data del decreto correttivo IRPEF-IRES del 20 novembre 2025, questo decreto attuativo non risultava ancora emanato: il contributo, pur previsto dalla norma primaria, non è dunque ancora esigibile nella pratica in assenza della sua disciplina applicativa. Chi presenta oggi un’istanza di interpello non deve quindi versare alcun contributo, ma la situazione può cambiare non appena il decreto sarà pubblicato: vale la pena verificarne lo stato prima di ogni nuova istanza complessa.
La consultazione semplificata: l’alternativa gratuita per privati e piccoli contribuenti
Per ridurre il ricorso all’interpello formale nei casi più semplici, la riforma ha introdotto un nuovo istituto, la consultazione semplificata (art. 10-nonies L. 212/2000). È riservata a due categorie di soggetti: le persone fisiche (anche non residenti) e i soggetti tassati per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) che adottano la contabilità semplificata. Sono esclusi gli imprenditori individuali e le società in contabilità ordinaria.
Il meccanismo è semplice: il contribuente (anche tramite un intermediario delegato) accede gratuitamente, con le credenziali dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria, a una banca dati che raccoglie circolari interpretative, risposte a consulenza giuridica, interpelli precedenti e altri documenti di prassi. Se la consultazione della banca dati permette di individuare la soluzione al proprio dubbio, il contribuente non ha bisogno di presentare un’istanza formale. Solo se la banca dati non offre una risposta soddisfacente resta aperta la strada dell’interpello ordinario vero e proprio, con i suoi termini e — nei casi complessi — l’eventuale futuro contributo.
Termini di risposta e silenzio-assenso
Il nuovo art. 11, comma 5, unifica il termine di risposta a 90 giorni per tutte le tipologie di interpello (in precedenza alcune categorie, come il probatorio per le società di comodo, arrivavano fino a 120 o 150 giorni). Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e si allunga ogni volta che l’amministrazione deve acquisire un parere da un’altra amministrazione: se il parere non arriva entro 60 giorni dalla richiesta, l’amministrazione risponde comunque, senza attenderlo oltre.
Se la risposta non arriva nei termini, si applica il silenzio-assenso: la soluzione interpretativa proposta dal contribuente nell’istanza si considera automaticamente condivisa dall’amministrazione. La risposta, scritta e motivata (espressa o tacita), vincola l’amministrazione limitatamente al richiedente e alla questione specifica; eventuali atti impositivi difformi dalla risposta sono annullabili. Gli effetti della risposta si estendono anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla stessa fattispecie, salvo che l’amministrazione corregga la propria posizione per il futuro. La risposta all’interpello, in ogni caso, non è mai autonomamente impugnabile.
Esempio pratico
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Tizio, persona fisica, ha un dubbio su come dichiarare una plusvalenza non abituale: prima di scrivere all’Agenzia, consulta gratuitamente la banca dati della consultazione semplificata e trova una risposta a consulenza giuridica che chiarisce il suo caso, senza dover presentare alcuna istanza.
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Alfa Srl, in contabilità ordinaria, ha invece un dubbio interpretativo complesso su un’operazione straordinaria: non può accedere alla consultazione semplificata (riservata a persone fisiche e contabilità semplificata) e presenta un interpello ordinario interpretativo. Trascorsi 90 giorni senza risposta, la soluzione proposta da Alfa si considera accettata per silenzio-assenso.
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Beta Spa vorrebbe disapplicare una norma antielusiva che limiterebbe un suo credito d’imposta: potendo oggi scegliere se presentare interpello disapplicativo (facoltativo dopo la riforma) o far valere le proprie ragioni direttamente in sede di accertamento, decide di presentare comunque l’istanza per avere certezza preventiva, pur non essendovi più obbligata.
Domande frequenti
Oggi devo pagare per presentare un interpello?
No, non ancora: il contributo per le istanze particolarmente complesse è previsto dalla riforma ma resta subordinato a un decreto del MEF che, alla fine del 2025, non era stato emanato. Finché il decreto non sarà pubblicato, l’interpello resta gratuito per tutti.
Cos’è la consultazione semplificata e chi può usarla?
È una banca dati gratuita di prassi amministrativa (circolari, risposte a consulenza giuridica, interpelli) consultabile online, riservata alle persone fisiche e ai soggetti IRPEF in contabilità semplificata (art. 5 TUIR). Le imprese in contabilità ordinaria non possono utilizzarla e devono ricorrere direttamente all’interpello ordinario se hanno dubbi interpretativi.
Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per rispondere a un interpello?
90 giorni dalla presentazione, con sospensione dal 1° al 31 agosto e un’eventuale proroga se serve il parere di un’altra amministrazione (comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di quel parere).
Se l’Agenzia non risponde entro il termine, cosa succede?
Vale il silenzio-assenso: la soluzione proposta dal contribuente nell’istanza si intende accettata dall’amministrazione, con gli stessi effetti vincolanti di una risposta espressa.
L’interpello disapplicativo è ancora obbligatorio per le società di comodo?
No: dopo la riforma tutti gli interpelli, compreso quello disapplicativo (l’unico prima vincolante in alcuni casi), sono diventati facoltativi. Il contribuente può comunque far valere le proprie ragioni anche senza aver presentato l’istanza preventiva.