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In sintesi
- La dichiarazione è omessa se non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza (per i redditi: 30 settembre dell’anno successivo). Entro i 90 giorni è solo tardiva, e resta valida.
- Sanzione per l’omessa (violazioni dal 1°.9.2024, D.Lgs. 87/2024): 120% delle imposte dovute, minimo 250 euro — misura ora fissa (prima era dal 120% al 240%).
- La via d’uscita nuova: se presenti la dichiarazione entro i termini di accertamento e prima di avere formale conoscenza di controlli, la sanzione scende al 75% (la sanzione da omesso versamento del 25% triplicata — art. 1, co. 1-bis, D.Lgs. 471/1997).
- La tardiva (entro 90 giorni) costa la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro, ravvedibile a 1/10 (25 euro), oltre alle sanzioni da omesso versamento sulle imposte non pagate.
- Se non sono dovute imposte: sanzione da 250 a 1.000 euro (raddoppiabile per i soggetti obbligati alle scritture contabili).
Quando la dichiarazione è omessa
L’art. 2, co. 7, del D.P.R. 322/1998 traccia il confine: la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza è “tardiva” ma valida, salva l’applicazione delle sanzioni; quella presentata oltre i 90 giorni è omessa a tutti gli effetti, anche se poi viene trasmessa. Per il modello Redditi dei soggetti “solari” la scadenza ordinaria è il 30 settembre dell’anno successivo: la dichiarazione 2026 (redditi 2025) diventa quindi omessa dal 30 dicembre 2026.
Attenzione a un punto spesso frainteso: la dichiarazione omessa presentata dopo i 90 giorni resta giuridicamente omessa — la presentazione successiva non la “sana”, ma può ridurre drasticamente la sanzione, come si vede sotto.
Le sanzioni dopo la riforma
| Situazione | Violazioni fino al 31.8.2024 | Violazioni dal 1°.9.2024 |
|---|---|---|
| Omessa, con imposte dovute | dal 120% al 240% delle imposte, min. 250 € | 120% fisso, min. 250 € |
| Omessa, presentata prima dei controlli | 60%-120% se entro la dichiarazione dell’anno successivo | 75% (25% × 3), se presentata entro i termini di accertamento e prima di conoscere formalmente accessi, ispezioni o verifiche |
| Omessa, senza imposte dovute | 250 – 1.000 € (fino al doppio per obbligati alle scritture) | invariata: 250 – 1.000 € (fino al doppio) |
| Tardiva (entro 90 giorni) | sanzione fissa 250 – 1.000 € + sanzioni da omesso versamento sulle imposte non versate; con ravvedimento: 1/10 del minimo (25 €) | |
| Canoni in cedolare secca non dichiarati | sanzione raddoppiata: 240% delle imposte sui canoni | |
Il nuovo comma 1-bis è la vera novità di sistema: prima della riforma la finestra “di favore” si chiudeva col termine della dichiarazione successiva; ora resta aperta fino allo spirare dei termini di accertamento, purché il contribuente si muova prima di avere formale conoscenza di qualunque attività di controllo. Chi si presenta spontaneamente, anche anni dopo, paga il 75% invece del 120%.
Le altre conseguenze dell’omissione
- Termini di accertamento allungati: per l’annualità omessa l’ufficio ha tempo fino al 31 dicembre del settimo anno successivo (invece del quinto).
- Accertamento induttivo: l’omissione legittima la ricostruzione del reddito con presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Crediti e perdite: i crediti maturati nell’anno omesso non emergono da una dichiarazione valida e il loro utilizzo diventa una battaglia (riconoscimento solo in sede di controllo o rimborso).
- Profili penali: sopra la soglia di 50.000 euro di imposta evasa scatta il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); la presentazione entro il termine della dichiarazione successiva, col pagamento integrale, è causa di non punibilità.
Come rimediare, in ordine di convenienza
Entro 90 giorni: presentare la tardiva e ravvedersi — sanzione fissa ridotta a 25 euro (1/10 di 250), più il ravvedimento degli eventuali versamenti omessi. È l’unico scenario in cui la dichiarazione resta valida.
Oltre 90 giorni: presentare comunque la dichiarazione prima di qualunque contatto con il Fisco. La sanzione del 75% (non ravvedibile: il ravvedimento presuppone una dichiarazione validamente presentata, e qui l’omissione si è già consumata) è comunque molto più leggera del 120% che arriverebbe con l’accertamento — e riduce il rischio penale.
Esempio pratico
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Tizio, lavoratore autonomo, non presenta la dichiarazione 2026 (redditi 2025) con 12.000 euro di IRPEF dovuta. Se ne accorge a marzo 2027.
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I 90 giorni sono scaduti il 29 dicembre 2026: la dichiarazione è omessa. Ma nessun controllo è in corso: presentandola subito, la sanzione è il 75% di 12.000 = 9.000 euro, oltre a imposta e interessi.
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Se invece aspetta l’accertamento, pagherà il 120% = 14.400 euro, con termini di controllo estesi al 2033 e ricostruzione induttiva del reddito.
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Se se ne fosse accorto entro il 29 dicembre 2026: tardiva + ravvedimento = 25 euro di sanzione fissa più il ravvedimento del versamento (1/8 del 25% se entro il termine della dichiarazione successiva).
Domande frequenti
La dichiarazione omessa può essere ravveduta?
No, in senso tecnico: oltre i 90 giorni il ravvedimento non è più possibile per l’omissione, perché la violazione si è perfezionata. Il rimedio è il nuovo comma 1-bis: presentazione spontanea entro i termini di accertamento con sanzione al 75% invece del 120%.
Se non dovevo nulla, rischio comunque?
La sanzione è fissa (250-1.000 euro), ma l’omissione allunga i termini di accertamento e legittima l’induttivo: per chi ha partita IVA conviene sempre presentare, anche a zero.
Il 730 non presentato è dichiarazione omessa?
Il 730 è una modalità: se salta, si può ancora presentare il modello Redditi entro il 30 settembre (o entro i 90 giorni come tardiva). L’omissione scatta solo quando anche quella finestra si chiude.