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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Chi deve compilare il quadro RT

Deve compilare il quadro RT chi ha realizzato redditi diversi di natura finanziaria senza l’intervento di un sostituto d’imposta. In pratica:

Chi opera solo in regime amministrato o gestito presso intermediari italiani, invece, non compila nulla: l’imposta è già stata applicata alla fonte, con l’anonimato che questi regimi garantiscono.

Le sezioni e le aliquote

Il quadro è organizzato per aliquota, riflettendo la stratificazione storica della tassazione finanziaria:

Tipologia Imposizione Note
Plusvalenze su azioni, obbligazioni, ETF armonizzati (per la parte “delta NAV”), derivati, valute 26% Aliquota unica dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014); dal 2019 anche partecipazioni qualificate (L. 205/2017)
Titoli di Stato italiani ed equiparati, Paesi white list 12,50% effettivo Tecnicamente si applica il 26% su una base imponibile ridotta al 48,08%
Cripto-attività (art. 67, co. 1, lett. c-sexies) 26% (redditi 2025), 33% dal 1°.1.2026 Sezione dedicata; disciplina introdotta dalla L. 197/2022 e modificata dalla L. 207/2024

Per ogni sezione lo schema è lo stesso: totale dei corrispettivi, totale dei costi fiscalmente riconosciuti, differenza (plusvalenza o minusvalenza), eventuale compensazione con minusvalenze pregresse, imposta dovuta.

Come si calcola la plusvalenza

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto documentato, aumentato di ogni onere inerente (commissioni, imposte, bolli) ed esclusi gli interessi passivi (art. 68, co. 6, TUIR). Tre attenzioni pratiche:

Versamento e scadenze

L’imposta sostitutiva risultante dal quadro RT si versa con modello F24, codice tributo 1100, negli stessi termini del saldo IRPEF (30 giugno, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). È possibile la compensazione orizzontale con altri crediti nel modello F24 e la rateazione secondo le regole ordinarie del saldo.

RT e RW viaggiano insieme

Chi dichiara plusvalenze da intermediari esteri quasi sempre deve compilare anche il quadro RW: il conto presso il broker estero è un’attività finanziaria estera soggetta a monitoraggio fiscale e a IVAFE. Dimenticare l’RW è l’errore più sanzionato di questo mondo: le sanzioni da omesso monitoraggio si applicano anche se le imposte sulle plusvalenze sono state regolarmente pagate in RT.

Esempio pratico

  • Caio opera nel 2026 su un broker estero: vende azioni USA incassando 45.000 euro contro un costo documentato di 38.000 (commissioni incluse), e chiude un ETF con plusvalenza di 1.200 euro (che però è reddito di capitale, tassato a parte: non entra in RT). In RT dichiara 7.000 euro di plusvalenza su azioni.

  • Nel 2024 Caio aveva indicato in RT una minusvalenza di 2.500 euro: la usa in compensazione. Base imponibile: 7.000 − 2.500 = 4.500 euro. Imposta sostitutiva: 4.500 × 26% = 1.170 euro, versata con codice 1100 insieme al saldo 2027.

  • Compila inoltre il quadro RW per il conto estero e paga l’IVAFE del 2 per mille sul valore delle attività.

Domande frequenti

Se ho solo minusvalenze devo comunque compilare RT?

Conviene sempre: l’art. 68, co. 5, TUIR condiziona il riporto delle eccedenze alla loro indicazione nella dichiarazione del periodo in cui sono realizzate. Una minusvalenza non dichiarata è una minusvalenza persa.

I dividendi esteri vanno nel quadro RT?

No: i dividendi sono redditi di capitale, non redditi diversi. Se percepiti senza intermediario italiano vanno nel quadro RM con imposta sostitutiva del 26%. In RT vanno solo le plusvalenze da cessione.

Le cripto vanno sempre in RT?

Le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate senza intermediario italiano sì, nella sezione dedicata. Dal 2025 non esiste più la vecchia soglia di esenzione di 2.000 euro e dal 2026 l’aliquota sale al 33%: la disciplina di dettaglio è nella guida sulla tassazione delle criptovalute linkata sotto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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