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In sintesi
- Il quadro RT del modello Redditi PF serve a dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, co. 1, lett. c-bis – c-sexies TUIR) quando nessun intermediario ha applicato l’imposta per te: è il cuore del regime dichiarativo.
- Il caso tipico è chi opera con broker esteri: niente sostituto d’imposta, quindi quadro RT per le plusvalenze e quadro RW per il monitoraggio.
- L’imposta sostitutiva è il 26% per la generalità degli strumenti; per i titoli di Stato ed equiparati l’imposizione effettiva resta al 12,50%; per le cripto-attività c’è una sezione dedicata (26% per i redditi 2025, 33% dal 2026).
- Si versa con F24, codice tributo 1100, alle scadenze del saldo delle imposte sui redditi.
- Le minusvalenze eccedenti vanno indicate in RT per poterle riportare fino al quarto periodo d’imposta successivo (art. 68, co. 5, TUIR).
Chi deve compilare il quadro RT
Deve compilare il quadro RT chi ha realizzato redditi diversi di natura finanziaria senza l’intervento di un sostituto d’imposta. In pratica:
- chi investe tramite broker o banche estere senza stabile organizzazione in Italia (il caso più frequente);
- chi ha scelto espressamente il regime dichiarativo presso un intermediario italiano;
- chi ha venduto partecipazioni non depositate presso intermediari — per esempio quote di una SRL cedute con atto notarile;
- chi ha realizzato plusvalenze su cripto-attività detenute su exchange esteri o in self-custody;
- chi ha chiuso un rapporto amministrato con minusvalenze certificate da riportare in dichiarazione.
Chi opera solo in regime amministrato o gestito presso intermediari italiani, invece, non compila nulla: l’imposta è già stata applicata alla fonte, con l’anonimato che questi regimi garantiscono.
Le sezioni e le aliquote
Il quadro è organizzato per aliquota, riflettendo la stratificazione storica della tassazione finanziaria:
| Tipologia | Imposizione | Note |
|---|---|---|
| Plusvalenze su azioni, obbligazioni, ETF armonizzati (per la parte “delta NAV”), derivati, valute | 26% | Aliquota unica dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014); dal 2019 anche partecipazioni qualificate (L. 205/2017) |
| Titoli di Stato italiani ed equiparati, Paesi white list | 12,50% effettivo | Tecnicamente si applica il 26% su una base imponibile ridotta al 48,08% |
| Cripto-attività (art. 67, co. 1, lett. c-sexies) | 26% (redditi 2025), 33% dal 1°.1.2026 | Sezione dedicata; disciplina introdotta dalla L. 197/2022 e modificata dalla L. 207/2024 |
Per ogni sezione lo schema è lo stesso: totale dei corrispettivi, totale dei costi fiscalmente riconosciuti, differenza (plusvalenza o minusvalenza), eventuale compensazione con minusvalenze pregresse, imposta dovuta.
Come si calcola la plusvalenza
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto documentato, aumentato di ogni onere inerente (commissioni, imposte, bolli) ed esclusi gli interessi passivi (art. 68, co. 6, TUIR). Tre attenzioni pratiche:
- documentazione: nel dichiarativo l’onere della prova del costo è del contribuente; senza documentazione il costo si assume pari a zero e si paga il 26% sull’intero corrispettivo;
- valute estere: i corrispettivi in valuta si convertono in euro, e la componente di cambio concorre alla plusvalenza; le operazioni “a pronti” di semplice acquisto e vendita di valuta, senza finalità speculativa, non generano invece redditi imponibili (R.M. 72/E/2016);
- chi ha rivalutato partecipazioni con perizia (imposta sostitutiva, oggi a regime al 18%) assume come costo il valore rivalutato.
Versamento e scadenze
L’imposta sostitutiva risultante dal quadro RT si versa con modello F24, codice tributo 1100, negli stessi termini del saldo IRPEF (30 giugno, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). È possibile la compensazione orizzontale con altri crediti nel modello F24 e la rateazione secondo le regole ordinarie del saldo.
RT e RW viaggiano insieme
Chi dichiara plusvalenze da intermediari esteri quasi sempre deve compilare anche il quadro RW: il conto presso il broker estero è un’attività finanziaria estera soggetta a monitoraggio fiscale e a IVAFE. Dimenticare l’RW è l’errore più sanzionato di questo mondo: le sanzioni da omesso monitoraggio si applicano anche se le imposte sulle plusvalenze sono state regolarmente pagate in RT.
Esempio pratico
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Caio opera nel 2026 su un broker estero: vende azioni USA incassando 45.000 euro contro un costo documentato di 38.000 (commissioni incluse), e chiude un ETF con plusvalenza di 1.200 euro (che però è reddito di capitale, tassato a parte: non entra in RT). In RT dichiara 7.000 euro di plusvalenza su azioni.
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Nel 2024 Caio aveva indicato in RT una minusvalenza di 2.500 euro: la usa in compensazione. Base imponibile: 7.000 − 2.500 = 4.500 euro. Imposta sostitutiva: 4.500 × 26% = 1.170 euro, versata con codice 1100 insieme al saldo 2027.
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Compila inoltre il quadro RW per il conto estero e paga l’IVAFE del 2 per mille sul valore delle attività.
Domande frequenti
Se ho solo minusvalenze devo comunque compilare RT?
Conviene sempre: l’art. 68, co. 5, TUIR condiziona il riporto delle eccedenze alla loro indicazione nella dichiarazione del periodo in cui sono realizzate. Una minusvalenza non dichiarata è una minusvalenza persa.
I dividendi esteri vanno nel quadro RT?
No: i dividendi sono redditi di capitale, non redditi diversi. Se percepiti senza intermediario italiano vanno nel quadro RM con imposta sostitutiva del 26%. In RT vanno solo le plusvalenze da cessione.
Le cripto vanno sempre in RT?
Le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate senza intermediario italiano sì, nella sezione dedicata. Dal 2025 non esiste più la vecchia soglia di esenzione di 2.000 euro e dal 2026 l’aliquota sale al 33%: la disciplina di dettaglio è nella guida sulla tassazione delle criptovalute linkata sotto.