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In sintesi
- Il volume d’affari (art. 20, D.P.R. 633/1972) è il totale delle cessioni e prestazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione — imponibili, non imponibili ed esenti.
- Restano fuori: le cessioni di beni ammortizzabili, i passaggi interni tra attività separate e le operazioni fuori campo (con l’eccezione dei servizi extraterritoriali ex art. 7-ter, che dal 2013 contano).
- Non coincide con i ricavi: criteri di effettuazione IVA, non di competenza economica.
- Governa una catena di soglie: liquidazioni trimestrali (500/800 mila), qualifica di esportatore abituale (10%), IVA per cassa (2 milioni), compensazioni e rimborsi.
- Si dichiara nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale.
Come si calcola
Si sommano tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno (secondo il momento impositivo): vendite imponibili a qualsiasi aliquota, operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE), operazioni esenti art. 10, operazioni in reverse charge (che per il cedente sono operazioni attive a tutti gli effetti). L’imposta resta ovviamente esclusa: il volume d’affari è la somma degli imponibili e dei corrispettivi.
Cosa non entra
- le cessioni di beni ammortizzabili, materiali e immateriali (l’impianto o il capannone venduto non gonfia il volume d’affari: sono operazioni straordinarie rispetto alla gestione);
- i passaggi interni tra contabilità separate ex art. 36;
- le operazioni fuori campo per mancanza di presupposti — con un’eccezione importante: dal 2013 i servizi generici extraterritoriali ex art. 7-ter resi a committenti esteri, pur senza IVA italiana, concorrono al volume d’affari (ma non contano per lo status di esportatore abituale);
- le operazioni escluse ex art. 15 (anticipazioni in nome e per conto, interessi di mora).
Le soglie che dipendono dal volume d’affari
| Soglia | Effetto |
|---|---|
| ≤ 500.000 € (servizi) / 800.000 € (altre) | Opzione per le liquidazioni trimestrali |
| Operazioni internazionali > 10% del volume d’affari | Qualifica di esportatore abituale → plafond |
| ≤ 2.000.000 € | Opzione IVA per cassa |
| ≤ 400.000 € (servizi) / 700.000 € (altre) | Esonero visto di conformità LIPE precompilate e altre semplificazioni minori |
Il volume d’affari è anche uno dei parametri che l’Agenzia incrocia con ISA, LIPE e fatturato elettronico: scostamenti tra VE e corrispettivi trasmessi sono tra i trigger di controllo più frequenti.
Volume d’affari ≠ ricavi
Le due grandezze divergono strutturalmente: il volume d’affari segue l’effettuazione IVA (un servizio incassato a gennaio 2027 ma ultimato nel 2026 è volume d’affari 2027), include le operazioni esenti e le vendite di merci in reverse, esclude i beni strumentali ceduti. I ricavi ex art. 85 TUIR seguono la competenza (o la cassa per i semplificati) e alimentano tutt’altre soglie (contabilità, ISA, forfettario). Usare l’una al posto dell’altra è un errore frequente — la R.M. 15/E/2012 ha dovuto chiarire che per la periodicità delle liquidazioni conta solo il volume d’affari.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. nel 2026 fattura: vendite Italia 450.000, esportazioni 120.000, vendita di un macchinario usato 80.000, consulenze a committente svizzero 50.000. Volume d’affari: 450.000 + 120.000 + 50.000 = 620.000 (il macchinario, bene ammortizzabile, resta fuori). Quota export per il plafond: 120.000/620.000 = 19,4% → esportatore abituale nel 2027. Per le liquidazioni resta sotto gli 800.000: può stare nel trimestrale.
Domande frequenti
Gli acconti incassati entrano nel volume d’affari?
Sì: il pagamento anticipato rende effettuata l’operazione per l’importo incassato (art. 6), quindi l’acconto fatturato concorre al volume d’affari dell’anno in cui è incassato.
Il forfettario ha un volume d’affari?
Tecnicamente sì (le sue operazioni sono rilevanti IVA anche se senza rivalsa), ma il suo limite di regime — 85.000 euro — si misura sui ricavi e compensi percepiti, non sul volume d’affari.
Le note di variazione riducono il volume d’affari?
Sì: le variazioni in diminuzione ex art. 26 registrate nell’anno riducono l’ammontare delle operazioni (con riflessi anche sul plafond, come chiarito dalla Cassazione). Quelle in aumento lo incrementano.