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In sintesi
- Regola base: l’IVA si liquida e versa ogni mese, entro il 16 del mese successivo.
- Può optare per il trimestre chi nell’anno precedente non ha superato 500.000 € di volume d’affari (servizi e professioni) o 800.000 € (altre attività) — soglie in vigore dal 2023 (L. 197/2022).
- Scadenze trimestrali: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre; il quarto trimestre confluisce nel saldo annuale del 16 marzo.
- Il prezzo dell’opzione: maggiorazione dell’1% a titolo di interessi su ogni versamento trimestrale, indeducibile dalle imposte sui redditi.
- Debiti fino a 100 euro: non si versano, si riportano alla liquidazione successiva (comunque entro l’anno).
Come funziona la liquidazione periodica
A ogni scadenza si confrontano l’IVA a debito sulle operazioni attive del periodo (per esigibilità) e l’IVA a credito detraibile sugli acquisti registrati: la differenza positiva si versa con F24 (codici 6001-6012 per i mensili, 6031-6034 per i trimestrali); quella negativa si riporta al periodo successivo. I dati confluiscono nella comunicazione LIPE trimestrale. Chi ha ricevuto fatture in reverse charge le conta su entrambi i lati.
Mensili e trimestrali: chi e come
Il regime naturale è mensile. L’opzione trimestrale (art. 7, D.P.R. 542/1999) spetta a chi, nell’anno solare precedente, ha un volume d’affari non superiore a:
- 500.000 € per prestazioni di servizi, artisti e professionisti;
- 800.000 € per le altre attività;
- in caso di attività miste senza annotazione separata, vale il limite di 800.000 € sul totale; con contabilità separata si guarda l’attività prevalente.
Conta il volume d’affari IVA (art. 20, D.P.R. 633/1972), non i ricavi della contabilità semplificata (R.M. 15/E/2012). L’opzione si esercita col comportamento concludente e si comunica nel quadro VO della dichiarazione.
Le scadenze in tabella
| Periodo | Mensile | Trimestrale (con +1%) |
|---|---|---|
| Gennaio / 1° trim. | 16 febbraio | 16 maggio |
| Febbraio | 16 marzo | |
| Marzo | 16 aprile | |
| 2° trimestre | 16/5-16/7 (mensili) | 20 agosto |
| 3° trimestre | 16/8-16/10 (mensili) | 16 novembre |
| 4° trim. / dicembre | 16 gennaio | 16 marzo (saldo annuale, senza 1%) |
Il saldo annuale del 16 marzo può slittare al termine delle imposte sui redditi (30 giugno) con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione, ed è rateizzabile. A dicembre, per tutti, c’è l’acconto IVA del 27/12 (88% con metodo storico, previsionale o analitico).
L’1% che pesa più di quanto sembri
Ogni versamento trimestrale sconta la maggiorazione dell’1% a titolo di interesse — che essendo indeducibile equivale, per una società, a un costo effettivo superiore. Su 100.000 euro di IVA annua versata per trimestri sono ~750 euro l’anno (il quarto trimestre ne è esente): il vantaggio finanziario del differimento va confrontato con questo costo secco. Chi è costantemente a credito, ovviamente, dell’1% non si cura e sceglie il trimestre per pura semplificazione.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. (commercio, volume d’affari 650.000 €) può stare nel trimestrale (soglia 800.000). Primo trimestre 2026: IVA a debito 18.000, a credito 11.000 → 7.000 da versare + 1% = 7.070 entro il 16 maggio (codice 6031). A dicembre verserà l’acconto dell’88% sulla base storica, e chiuderà col saldo al 16 marzo 2027 senza maggiorazione dell’1%.
Domande frequenti
Superata la soglia in corso d’anno, quando torno mensile?
Le soglie si misurano sul volume d’affari dell’anno precedente: il superamento nel 2026 fa tornare mensili dal 1° gennaio 2027, senza effetti retroattivi sull’anno in corso.
I “trimestrali speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante) pagano l’1%?
No: i trimestrali per natura ex art. 74, co. 4 (autotrasportatori, subfornitori ecc.) liquidano per trimestre senza maggiorazione e con regole proprie (il quarto trimestre si versa al 16 febbraio).
La LIPE va inviata anche se la liquidazione è a credito?
Sì: la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni va trasmessa comunque; è omessa solo in assenza totale di dati (nessuna operazione attiva o passiva nel trimestre).