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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La risposta breve: nel settore privato sei obbligato a istituire un canale di segnalazione interno se nell’ultimo anno hai impiegato una media di almeno 50 lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato). Ma l’obbligo scatta anche sotto i 50 dipendenti se la tua azienda ha adottato un modello organizzativo ex d.lgs 231/2001, oppure se opera in determinati settori regolati (servizi e prodotti finanziari, antiriciclaggio, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente). La mancata istituzione del canale, le ritorsioni o la cattiva gestione delle segnalazioni espongono a sanzioni ANAC fino a 50.000 euro. Vediamo nel dettaglio chi rientra, come si fa e cosa si rischia.

Cos’è il whistleblowing e da dove nasce l’obbligo

Il termine whistleblowing indica la segnalazione, da parte di chi lavora in un’organizzazione, di violazioni di disposizioni normative di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente. Non si tratta di un esposto generico o di una lamentela: la legge protegge chi denuncia illeciti, garantendogli la riservatezza dell’identità e la tutela contro ogni forma di ritorsione.

La fonte è il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il decreto ha unificato e riscritto una disciplina che prima era frammentata, estendendo per la prima volta in modo organico gli obblighi anche al settore privato.

Le date sono importanti per capire da quando si è “in ritardo”: gli obblighi sono entrati in vigore il 15 luglio 2023 per i soggetti privati con più di 249 lavoratori e per quelli del settore pubblico; per i soggetti privati con una media tra 50 e 249 lavoratori l’obbligo è scattato il 17 dicembre 2023. Per chi non si è ancora adeguato, quindi, il tema non è una scadenza futura ma un adempimento già dovuto.

Chi è obbligato nel settore privato: attenzione alla doppia soglia

Questo è il punto su cui molti imprenditori si sbagliano, perché esistono due porte d’ingresso distinte all’obbligo. Basta rientrare in una sola delle due per dover istituire il canale.

Prima soglia: la media di almeno 50 lavoratori subordinati

Sono obbligati i soggetti del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Due chiarimenti pratici fondamentali:

Seconda soglia: l’obbligo anche sotto i 50 dipendenti

Anche un’azienda con meno di 50 dipendenti può essere pienamente obbligata. Accade in due ipotesi:

In sintesi: prima di concludere “ho pochi dipendenti, non mi riguarda”, occorre verificare se si ha un modello 231 o se si rientra in uno dei settori regolati. La doppia soglia rende l’obbligo molto più esteso di quanto sembri a prima vista.

Il canale di segnalazione interno: requisiti, gestione e tempi

Chi rientra nell’obbligo deve attivare un canale di segnalazione interno rispettando precisi requisiti.

Riservatezza

Il canale deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione. La gestione tecnica deve assicurare questa protezione anche tramite strumenti informatici adeguati: un indirizzo e-mail ordinario condiviso non è idoneo, perché non garantisce la separazione e la sicurezza richieste.

A chi si affida la gestione

La gestione del canale può essere affidata a:

In entrambi i casi serve un atto formale di nomina del gestore, che individui il responsabile e ne definisca compiti e garanzie di autonomia.

Modalità: scritto e orale

Il canale deve consentire segnalazioni sia in forma scritta (in modalità analogica o, preferibilmente, informatica) sia in forma orale (ad esempio tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

I tempi da rispettare

Il gestore deve seguire una tempistica precisa:

Il rispetto di questi termini non è una formalità: la loro violazione rientra tra le condotte che possono essere sanzionate dall’ANAC.

Il canale esterno presso ANAC e la divulgazione pubblica

Oltre al canale interno aziendale, la legge prevede un canale esterno gestito dall’ANAC. Il segnalante può rivolgersi direttamente all’ANAC, anziché all’azienda, solo in presenza di determinate condizioni, ad esempio quando:

La divulgazione pubblica (ad esempio tramite la stampa o i social) è ammessa, con conservazione delle tutele, solo in ipotesi residuali e più stringenti: tra le altre, quando il segnalante ha già attivato i canali interno ed esterno senza riscontro, o quando ha fondato motivo di ritenere che vi sia un pericolo imminente per il pubblico interesse o un rischio concreto di ritorsione o di occultamento delle prove. La logica del sistema è “a cascata”: il canale interno è la via privilegiata, l’ANAC e la divulgazione sono percorsi successivi e condizionati.

Le tutele del segnalante

Il cuore della disciplina è la protezione di chi segnala. Le tutele principali sono:

Le tutele si estendono, a determinate condizioni, anche ai facilitatori e alle persone vicine al segnalante (colleghi, familiari).

Le sanzioni ANAC: gli importi vigenti

La vigilanza e il potere sanzionatorio sono affidati all’ANAC. Gli importi previsti dall’articolo 21 del decreto sono i seguenti:

Va sottolineato che la sanzione per ritorsioni e per mancata istituzione del canale colpisce il soggetto responsabile e che, per gli enti dotati di modello 231, le violazioni devono essere richiamate nel sistema disciplinare interno. Trattandosi di importi e fattispecie che possono essere aggiornati, è buona norma verificare l’entità esatta della sanzione applicabile al caso concreto e l’eventuale graduazione operata dall’ANAC nelle proprie delibere.

Come mettersi in regola: gli adempimenti pratici

Una volta accertato di essere obbligati, l’adeguamento si articola in alcuni passaggi concreti:

  1. Verifica dell’obbligo e della soglia. Calcolare e documentare la media dei lavoratori subordinati dell’ultimo anno e controllare la presenza di un modello 231 o l’operatività in settori regolati.
  2. Scelta e attivazione della piattaforma. Dotarsi di uno strumento, tipicamente informatico, che garantisca riservatezza, tracciabilità e sicurezza, con possibilità di segnalazione scritta e orale.
  3. Atto di nomina del gestore. Individuare formalmente la persona, l’ufficio interno o il soggetto esterno cui affidare la gestione, garantendone autonomia e formazione.
  4. Procedura interna. Adottare e formalizzare la procedura di gestione delle segnalazioni, con i tempi di legge (avviso entro 7 giorni, riscontro entro 3 mesi) e le regole di trattamento dei dati personali.
  5. Informativa e comunicazione. Informare in modo chiaro e accessibile i lavoratori e gli altri soggetti legittimati sull’esistenza del canale, sulle modalità di utilizzo e sulle tutele previste, anche attraverso una sezione dedicata.
  6. Coordinamento privacy e, se presente, modello 231. Integrare il sistema con gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali e, per gli enti che ne sono dotati, con il modello organizzativo e il relativo sistema disciplinare.

Si tratta di un adempimento che incrocia diritto del lavoro, responsabilità degli enti e protezione dei dati personali, con sanzioni significative in caso di errore o inerzia. Per questo, prima di scegliere la piattaforma e redigere atto di nomina, procedura e informativa, è opportuno farsi affiancare da un professionista di fiducia, che valuti la posizione concreta dell’azienda rispetto alla doppia soglia e imposti correttamente il sistema. Un confronto preventivo evita di scoprire una non conformità solo nel momento, sempre delicato, in cui arriva la prima segnalazione o un controllo dell’autorità.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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