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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: per aprire un e-commerce in regola in Italia servono cinque blocchi di adempimenti. Primo, l’apertura della partita IVA (modello AA9/12 per le ditte individuali) con il codice ATECO 47.91.10 e l’iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica. Secondo, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) trasmessa al SUAP del Comune. Terzo, gli obblighi verso il consumatore previsti dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005): informazioni precontrattuali, diritto di recesso di 14 giorni e garanzia legale di conformità di 24 mesi. Quarto, la privacy (GDPR, regolamento UE 2016/679) con informativa, basi giuridiche e gestione dei cookie. Quinto, la disciplina IVA delle vendite a distanza, con la soglia unica di 10.000 euro e il regime OSS. La materia incrocia diritto tributario, commerciale, dei consumatori e protezione dei dati: per evitare sanzioni conviene farsi assistere da un professionista.

Partita IVA, codice ATECO e Registro delle Imprese

La vendita online di beni è a tutti gli effetti un’attività d’impresa commerciale: non esiste una vendita online “occasionale” stabile e ripetuta senza partita IVA. Il primo passo è quindi l’apertura della partita IVA. Per la ditta individuale si utilizza il modello AA9/12, da presentare entro 30 giorni dall’effettivo inizio dell’attività; per le società si usa il modello AA7/10.

Il codice ATECO di riferimento per il commercio al dettaglio online è il 47.91.10 (“Commercio al dettaglio di prodotti via internet”). La scelta del codice non è un dettaglio formale: incide sull’inquadramento previdenziale, sui coefficienti di redditività (rilevanti per chi opta per il regime forfettario) e sull’eventuale obbligo di requisiti professionali, ad esempio per la vendita di prodotti alimentari.

Contestualmente all’apertura della partita IVA, l’impresa commerciale deve iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA) competente. L’adempimento avviene tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), lo strumento telematico che, con un’unica trasmissione, assolve gli obblighi verso Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, INPS e INAIL.

È inoltre necessario il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010; per la vendita di prodotti del settore alimentare occorrono anche i requisiti professionali di cui allo stesso art. 71, comma 6.

La SCIA al SUAP del Comune

Per esercitare il commercio elettronico al dettaglio occorre presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune in cui ha sede l’attività. Il commercio elettronico rientra infatti tra le forme speciali di vendita al dettaglio disciplinate dal d.lgs. 114/1998.

La SCIA si trasmette esclusivamente in via telematica, di norma inserendola nella Comunicazione Unica indirizzata al Registro delle Imprese, che la inoltra al SUAP competente. La segnalazione ha effetto immediato: l’attività può iniziare dal giorno della presentazione, ma l’amministrazione comunale dispone di 60 giorni per verificare le dichiarazioni e i documenti e, in caso di carenze, avviare il procedimento.

Va chiarito un punto pratico: anche chi vende senza magazzino proprio, opera in dropshipping o utilizza la logistica di un marketplace deve presentare la SCIA, perché ciò che rileva è l’esercizio dell’attività di vendita, non la disponibilità fisica della merce.

Gli obblighi verso il consumatore (Codice del Consumo)

La vendita a un consumatore tramite sito web è un contratto a distanza e ricade nella disciplina del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). Da qui discendono gli obblighi più delicati per un e-commerce.

Informazioni precontrattuali (art. 49)

Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, il professionista deve fornire in modo chiaro e comprensibile, tra le altre, le seguenti informazioni richieste dall’art. 49 del Codice del Consumo:

L’onere di provare di aver fornito queste informazioni grava sul professionista. Per le vendite concluse tramite mercati online si aggiungono gli obblighi informativi supplementari dell’art. 49-bis.

Diritto di recesso: 14 giorni

L’art. 52 del Codice del Consumo attribuisce al consumatore il diritto di recedere dal contratto a distanza, senza fornire alcuna motivazione e senza penalità, entro 14 giorni. Per i beni il termine decorre, in genere, dal giorno della consegna; se il professionista non ha informato il consumatore del diritto di recesso, il termine si prolunga.

Esistono eccezioni tassative al recesso, elencate dall’art. 59: tra le più frequenti per un e-commerce, i beni confezionati su misura o personalizzati, i beni sigillati che non si prestano alla restituzione per motivi igienici una volta aperti, i beni deperibili e i contenuti digitali forniti su supporto non materiale dopo l’avvio dell’esecuzione con il consenso del consumatore.

Una novità da non trascurare: il d.lgs. 209/2025 (in vigore dal 23 gennaio 2026, in attuazione della direttiva UE 2023/2673) ha introdotto l’art. 54-bis, che impone, per i contratti conclusi online, la messa a disposizione di una funzione digitale di recesso che consenta al consumatore di esercitare il diritto direttamente dal sito. Chi apre oggi un negozio online deve quindi progettare anche questo strumento.

Garanzia legale di conformità: 24 mesi

Il venditore risponde verso il consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manifesti entro due anni (24 mesi) dalla consegna del bene. Sul piano dell’onere della prova, l’art. 135 del Codice del Consumo presume che i difetti che emergono entro un anno dalla consegna esistessero già a quella data: in questo arco di tempo è il venditore a dover provare la conformità. È nullo ogni patto, anteriore alla denuncia del difetto, che escluda o limiti i diritti del consumatore.

Tempi di consegna e di rimborso

Salvo diverso accordo, il professionista consegna i beni senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di recesso, il rimborso al consumatore – comprensivo delle spese di consegna standard – deve avvenire entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso, con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore.

Privacy, GDPR, cookie e condizioni di vendita

Ogni e-commerce tratta dati personali dei clienti (anagrafica, indirizzi, dati di pagamento, cronologia ordini) ed è quindi titolare del trattamento ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018). Gli adempimenti minimi sono:

Separato ma collegato è il piano contrattuale: il sito deve pubblicare le condizioni generali di vendita, che il cliente accetta prima dell’ordine. Esse recepiscono gli obblighi informativi dell’art. 49 e disciplinano in modo trasparente prezzi, spedizioni, recesso, garanzia e gestione dei reclami. Condizioni copiate da altri siti o non aderenti al modello di business sono una fonte frequente di contestazioni.

IVA, vendite a distanza, soglia 10.000 euro e regime OSS

La gestione dell’IVA è il capitolo più tecnico, soprattutto quando si vende a consumatori di altri Paesi UE. Si parla in questo caso di vendite a distanza intracomunitarie.

La regola cardine è la soglia unica di 10.000 euro annui. Finché il totale delle vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori UE (sommato ad altre operazioni rilevanti) non supera 10.000 euro nell’anno solare, l’operazione sconta l’IVA italiana. Una volta superata la soglia, l’IVA è dovuta nello Stato di destinazione, con l’aliquota di quel Paese.

Per non doversi identificare ai fini IVA in ciascuno Stato di consumo, il venditore può aderire al regime OSS (One Stop Shop). Con l’OSS l’impresa:

Alcuni casi particolari richiedono attenzione aggiuntiva:

Identificazione sul sito e sicurezza dei prodotti

Il sito deve rendere immediatamente identificabile il professionista: denominazione o ragione sociale, indirizzo geografico, numero di partita IVA, recapiti (telefono ed e-mail) e, per le imprese, l’indirizzo PEC e i dati di iscrizione al Registro delle Imprese. Sono informazioni richieste sia dal Codice del Consumo sia dalla disciplina del commercio elettronico (d.lgs. 70/2003), la cui assenza espone a contestazioni e sanzioni.

Infine, chi vende prodotti deve garantirne la sicurezza e la conformità alle norme di settore: marcatura CE dove prevista, etichettature obbligatorie, regole specifiche per categorie come cosmetici, giocattoli, dispositivi elettrici o prodotti alimentari. La responsabilità per prodotto difettoso può ricadere anche sul venditore online.

Conclusione: una compliance da non improvvisare

Aprire un e-commerce significa muoversi contemporaneamente su quattro piani normativi – fiscale, commerciale, dei consumatori e della protezione dei dati – ciascuno con scadenze, soglie e adempimenti precisi. Un errore nell’inquadramento IVA, una clausola di recesso non conforme o un banner cookie inadeguato possono tradursi in sanzioni e contenziosi che vanificano l’investimento iniziale. Per questo, prima di avviare le vendite, è consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato che valuti il caso concreto, imposti correttamente la posizione fiscale e verifichi la conformità del sito: un controllo preventivo costa molto meno di una rettifica successiva.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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