Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti

La guida

In sintesi

  • Il visto di conformità è l’attestazione con cui un professionista abilitato o un CAF certifica la corrispondenza dei dati della dichiarazione alla documentazione (D.M. 164/1999).
  • Serve per la compensazione orizzontale di crediti sopra 5.000 euro annui: IVA (dal D.L. 50/2017, anche per il modello TR) e imposte dirette, sostitutive e IRAP.
  • Regola dei 10 giorni: l’F24 con la compensazione sopra soglia si può trasmettere solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (per le dirette dal D.L. 124/2019).
  • Esonero premiale ISA: i contribuenti più affidabili sono esonerati dal visto per crediti IVA fino a 70.000 euro, beneficio esteso a chi ha aderito al concordato preventivo biennale.
  • Il professionista che appone un visto infedele risponde con una sanzione da 258 a 2.582 euro; per il 730 paga invece una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (art. 39 D.Lgs. 241/1997).

Cos’è il visto di conformità

È un controllo formale “delegato”: chi lo appone verifica che i dati esposti in dichiarazione corrispondano alla documentazione e alle scritture contabili, secondo i controlli codificati dal D.M. 31.5.1999, n. 164. Possono rilasciarlo i professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e gli altri soggetti dell’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998) e i responsabili dei CAF, previa comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate e sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale minimo di 3 milioni di euro a favore dell’Agenzia (art. 6 D.Lgs. 175/2014).

Per le società sottoposte a controllo contabile c’è un’alternativa: la dichiarazione può essere sottoscritta dall’organo di controllo (collegio sindacale o revisore), che attesta l’esecuzione degli stessi controlli.

Quando è obbligatorio

Situazione Serve il visto?
Compensazione orizzontale credito IVA fino a 5.000 €/anno No
Compensazione orizzontale credito IVA oltre 5.000 € (anche trimestrale, mod. TR) Sì + F24 dal 10° giorno dopo la dichiarazione
Compensazione crediti IRPEF/IRES, sostitutive, IRAP oltre 5.000 € Sì + F24 dal 10° giorno dopo la dichiarazione (D.L. 124/2019)
Compensazione verticale (imposta su imposta, es. IVA da IVA) No, mai: non entra nei limiti (C.M. 1/E/2010 e 28/E/2014)
Rimborso IVA annuale oltre 30.000 € Visto (o sottoscrizione organo di controllo) in alternativa alla garanzia, salvo situazioni di rischio
730 presentato tramite CAF o professionista Il visto è connaturato al modello: lo appone chi lo trasmette

Il limite generale annuo delle compensazioni nel modello F24 è di 2 milioni di euro (dal 2022), cumulabile con il tetto di 250.000 euro dei crediti agevolativi da quadro RU (R.M. 9/DPF/2008).

La regola dei 10 giorni e le compensazioni “interne”

Sopra i 5.000 euro la compensazione non può precedere la dichiarazione: il credito deve prima “emergere” da una dichiarazione presentata (con il visto) e l’F24 va trasmesso almeno 10 giorni dopo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. La regola nata per l’IVA è stata estesa dai crediti maturati dal periodo d’imposta 2019 anche a imposte sui redditi, addizionali, sostitutive e IRAP (art. 3 D.L. 124/2019).

Non tutto però è “compensazione orizzontale”: usare il credito IRES per pagare l’acconto IRES successivo nello stesso F24 è una compensazione interna, che non richiede né visto né dichiarazione preventiva (R.M. 110/E/2019).

L’esonero premiale ISA e concordato

Chi ottiene punteggi ISA elevati accede al regime premiale dell’art. 9-bis, co. 11, D.L. 50/2017: l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 70.000 euro (valore valido per il credito annuale 2024 e i primi tre trimestri 2025, provv. 22.4.2024 n. 205127), con soglie maggiorate anche per i crediti da imposte dirette. Lo stesso beneficio è riconosciuto a chi ha aderito al concordato preventivo biennale (art. 4 D.Lgs. 108/2024, circ. 18/E/2024). Per le imprese in regola, il visto è quindi sempre più un tema da “fuori premialità”.

Quando serve per i rimborsi IVA

Il rimborso del credito IVA si può chiedere solo se superiore a 2.582,28 euro e solo al ricorrere di condizioni specifiche previste dall’art. 30 del DPR 633/1972 (cessazione dell’attività, aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, e altre situazioni tipizzate). Fatta questa premessa, il ruolo del visto dipende dall’importo:

  • fino a 30.000 euro: è sufficiente la sola presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale), senza visto né garanzia;
  • oltre 30.000 euro, senza garanzia: serve il visto di conformità sulla dichiarazione, più una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la solidità patrimoniale del richiedente (patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%, immobili non ridotti di oltre il 40% per cessioni estranee alla gestione ordinaria, attività non cessata né ridotta per cessioni d’azienda);
  • oltre 30.000 euro, con garanzia obbligatoria comunque: quando l’attività d’impresa è avviata da meno di due anni, quando nei due anni precedenti sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica con scostamenti superiori alle soglie di legge, quando manca il visto (o la sottoscrizione alternativa) oppure quando il rimborso è chiesto in sede di cessazione dell’attività.

La soglia dei 30.000 euro è stata innalzata dai precedenti 15.000 euro dal 1° gennaio 2017. I soggetti che rientrano nel regime ISA godono di un esonero rafforzato: niente visto e niente garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui. Chi invece deve prestare garanzia (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o deposito di titoli di Stato, con durata di regola triennale) ha diritto a un ristoro forfetario dello 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa, a copertura dei costi sostenuti.

Importo rimborso IVA Cosa serve
Fino a 30.000 € Solo dichiarazione annuale
Oltre 30.000 €, situazione regolare Visto di conformità + dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Oltre 30.000 €, attività < 2 anni / accertamenti recenti / niente visto Garanzia obbligatoria (fideiussione, polizza o titoli di Stato)
Soggetti ISA, fino a 70.000 € Esonero da visto e garanzia

Chi può rilasciare il visto di conformità

La platea dei soggetti abilitati è chiusa per legge. Possono apporre il visto: i Responsabili dell’Assistenza Fiscale (RAF) dei CAF; gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro; un gruppo residuale di periti ed esperti iscritti ai ruoli delle Camere di Commercio prima del 30 settembre 1993, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia o titoli equipollenti oppure del diploma di ragioneria. Restano fuori, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: gli iscritti al solo registro dei revisori contabili che non esercitano il controllo contabile, gli avvocati e i dottori agronomi, forestali, agrotecnici e periti agrari. Il TAR Lazio (sent. 33676/2010, confermata dal Consiglio di Stato con sent. 6028/2012) ha inoltre escluso in modo netto i cosiddetti “tributaristi” privi di iscrizione a uno degli Albi abilitati.

Chi rientra tra i soggetti abilitati deve prima comunicare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il proprio domicilio l’intenzione di rilasciare visti di conformità, e deve avere una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a 3.000.000 di euro (soglia elevata dal precedente 1.032.913,80 euro dal D.Lgs. 175/2014). Un dettaglio spesso frainteso: il visto non può essere rilasciato dall’associazione professionale in quanto tale, né da una società di servizi composta in maggioranza da professionisti (C.M. 57/E/2009). È sempre il singolo professionista a essere abilitato: se lavora in un’associazione professionale in cui almeno la metà degli associati ha i requisiti richiesti, e l’associazione possiede partita IVA e abilitazione telematica, il professionista può comunque essere abilitato individualmente (C.M. 7/E/2015); la stessa logica è stata estesa alle Società tra Professionisti (R.M. 23/E/2016), ma non al modello 730, per il quale non è ammesso l’uso di una società di servizi.

Esempio pratico

  • Alfa Srl matura un credito IVA annuale di 8.000 euro e vuole compensarlo interamente con i contributi INPS dei dipendenti: superando i 5.000 euro deve far apporre il visto di conformità dal proprio commercialista prima di presentare l’F24 con la compensazione, esclusivamente via Entratel.

  • Tizio, libero professionista, ha un credito IVA di 3.500 euro: resta sotto soglia, compensa senza visto e senza dover nemmeno anticipare la presentazione della dichiarazione IVA.

  • Beta Spa chiede un rimborso IVA di 45.000 euro, con attività avviata da 6 anni e nessun accertamento recente: se allega il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ottiene il rimborso senza garanzia; se il visto manca, l’Agenzia richiede comunque una fideiussione bancaria triennale prima di erogare la somma.

Visto infedele: chi paga

Se il visto è rilasciato senza i controlli dovuti e la dichiarazione risulta infedele, il professionista o il CAF rispondono in proprio: la sanzione amministrativa va da 258 a 2.582 euro (art. 39, co. 1, lett. a, D.Lgs. 241/1997). Per il 730, al posto di questa sanzione il CAF/professionista è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Esempio pratico

  • La Alfa S.r.l. chiude il 2026 con un credito IVA annuale di 48.000 euro, che vuole usare per pagare contributi e ritenute del 2027.

  • Essendo sopra i 5.000 euro, serve la dichiarazione IVA con visto di conformità: la presenta il 10 febbraio 2027; il primo F24 con compensazione può partire dal 20 febbraio, solo via Entratel/Fisconline.

  • Se Alfa avesse un punteggio ISA premiale (o avesse aderito al concordato biennale), fino a 70.000 euro il visto non servirebbe: risparmio del costo dell’asseverazione, fermo restando il vincolo dei 10 giorni.

  • Usare invece il credito IVA per pagare l’IVA a debito delle liquidazioni successive è compensazione verticale: nessun visto, nessuna attesa.

Da leggere insieme

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Quanto costa il visto di conformità?

Non c'è una tariffa di legge: è il corrispettivo professionale per i controlli documentali, tipicamente qualche centinaio di euro in funzione della mole di documentazione. Va messo a confronto con il beneficio finanziario di compensare subito il credito invece di chiederlo a rimborso.

Cosa succede se compenso sopra soglia senza visto?

La compensazione è indebita: l'Agenzia recupera il credito utilizzato con atto di recupero, applicando sanzioni e interessi. Il credito in sé non si perde — resta spendibile una volta regolarizzata la dichiarazione con il visto, anche tramite dichiarazione integrativa.

Il visto serve anche per i crediti d'imposta agevolativi (quadro RU)?

No: i crediti agevolativi (bonus investimenti, ricerca e sviluppo, ecc.) seguono le regole delle rispettive norme istitutive e il tetto dei 250.000 euro, ma non l'obbligo di visto previsto per i crediti da dichiarazione.

Che sanzione rischia chi rilascia un visto di conformità infedele?

In generale la sanzione amministrativa va da 258 a 2.582 euro (art. 39, co. 1, lett. a, D.Lgs. 241/1997). Se il visto infedele riguarda un 730 presentato tramite CAF o professionista, al posto di quella sanzione il CAF o il professionista paga una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo che l'infedeltà sia stata indotta da dolo o colpa grave del contribuente. Se l'infedeltà non è ancora stata contestata, può trasmettere una dichiarazione rettificativa e la somma si riduce con il ravvedimento.

Quando può essere sospesa o revocata la facoltà di rilasciare il visto?

In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni; se le violazioni si ripetono dopo la sospensione, scatta l'inibizione (art. 39, co. 1, lett. a, D.Lgs. 241/1997). Il mancato pagamento della sanzione è considerato violazione particolarmente grave. Per i CAF l'autorizzazione può essere sospesa da tre a dodici mesi e, nei casi più gravi, revocata (art. 39, co. 4).

Il CAF risponde della sanzione del proprio responsabile?

Sì: il centro di assistenza fiscale per cui ha operato il trasgressore è obbligato in solido con lui al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme dovute (art. 39, co. 1-bis, D.Lgs. 241/1997). Le violazioni sono contestate dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore (co. 2).

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.